Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2599 - pubb. 01/08/2010

Termine per la dichiarazione di fallimento di società non iscritta nel registro delle imprese

Cassazione civile, sez. I, 13 Marzo 2009, n. 6199. Rel., est. Ragonesi.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Imprese soggette - Imprenditore ritirato - Art. 10 legge fall. - Termine per la dichiarazione di fallimento - "Dies a quo" - Cessazione dell'attività d'impresa - Società non iscritta nel registro delle imprese - Applicabilità - Sussistenza - Modalità - Riferimento alla conoscenza da parte dei terzi - Fattispecie in tema di fallimento di società di fatto.



Il principio, emergente dalla sentenza 21 luglio 2000, n. 319 e dalle ordinanze 7 novembre 2001, n. 361 ed 11 aprile 2002, n. 131 della Corte costituzionale, secondo cui il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, prescritto dall'art. 10 legge fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese, anziché dalla definizione dei rapporti passivi, non esclude l'applicabilità del predetto termine anche alle società non iscritte nel registro, nei confronti delle quali il bilanciamento tra le opposte esigenze di tutela dei creditori e di certezza delle situazioni giuridiche impone d'individuare il "dies a quo" nel momento in cui la cessazione dell'attività sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, o comunque sia stata dagli stessi conosciuta, anche in relazione ai segni esteriori attraverso i quali si è manifestata. (Nella specie, la sentenza di fallimento aveva dato atto che la società di fatto era iscritta all'Albo delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio ma non risultava mai cancellata, non vi erano stati variazione della compagine sociale o scioglimento della società, nè poteva assumere rilevanza la cancellazione della partita IVA, riguardando esclusivamente i rapporti con il Fisco). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Massimario, art. 10 l. fall.

Massimario, art. 147 l. fall.


  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -


ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso 17978/2004 proposto da:
MORETTI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BERTOLONI 41, presso l'avvocato SPADA Massimo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;


- ricorrente -


contro


FALLIMENTO DI MORETTI MASSIMILIANO IN PROPRIO, MOBIL PAPIRO S.R.L., COMMERCIALE ITALIANA TEVERE S.R.L.;


- intimati -


avverso la sentenza n. 3621/2003 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/07/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 05/02/2009 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato MASSIMO SPADA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con atto notificato il 16/18.1.2001, Moretti Massimiliano proponeva appello avverso la sentenza con la quale era stata disattesa l'opposizione alla sentenza dichiarativa del suo fallimento emessa, ai sensi della L. Fall., art. 147, quale socio della S.d.f. Arcom di D'Anella Emilia e Moretti Egidio, convenendo dinanzi al giudice di seconde cure la curatela fallimentare ed i creditori istanti. A sostegno del gravame deduceva che: a) era stato erroneamente applicato il disposto della L. Fall., artt. 10 e 147, poiché, come indicato dal giudice delle leggi, il fallimento del socio illimitatamente responsabile non poteva essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del vincolo sociale e, nel caso in esame detto rapporto si era sciolto nel 1993, circa due anni prima della dichiarazione di fallimento; b) la decisione del giudice della L. n. 319 del 2000, incideva anche sulla declaratoria di fallimento della s.d.f. Arcom di Moretti Egidio e D'Anella Emilia, sotto il profilo dell'applicabilità dell'art. 10, come risultante a seguito della pronuncia suddetta. Chiedeva, quindi, la revoca del fallimento sia della società che di esso appellante.
Gli appellati non si costituivano ed il giudizio proseguiva nella loro contumacia.
La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 27.9.02 depositata il 28.7.03, rigettava l'appello ritenendo che, trattandosi nella specie di una società irregolare, lo scioglimento della stessa non ne comportava l'estinzione, non essendo stato comunque provveduto alla cancellazione dall'albo delle imprese a cui non era comunque iscritta e che anche il fallimento del socio illimitatamente responsabile fosse stato correttamente dichiarato non essendo stato il suo recesso portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il Moretti sulla base di tre motivi cui non resistono gli intimati.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con il primo motivo di ricorso il Moretti lamenta il vizio di ultrapetizione in cui è incorsa la sentenza impugnata laddove questa lo ha ritenuto socio occulto, circostanza questa non oggetto di accertamento da parte del giudice di primo e, comunque, negata dalla documentazione in atti ove risultava che l'indicazione dei nuovi soci era contenuta nella mutata denominazione sociale.
Con il secondo motivo sostiene l'illegittimità della dichiarazione del suo fallimento essendo avvenuta ,in violazione della L. Fall., art. 10, a distanza di un anno dalla dichiarazione di fallimento della società di fatto.
Con il terzo motivo sostiene la natura di impresa artigiana della società di fatto fallita che, quindi, non poteva essere sottoposta a procedura concorsuale.
Il primo motivo ed il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano infondati.
Questa Corte ha in diverse occasioni affermato che la decorrenza del termine annuale per la dichiarazione del fallimento del socio occulto illimitatamente responsabile di una società di fatto, in estensione del fallimento sociale, non può farsi risalire alla data del suo recesso, ma deve essere ricondotta, in ossequio al principio di certezza delle situazioni giuridiche, alla data in cui lo scioglimento del rapporto del socio con la società sia stato portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. A tale proposito non può invocarsi, in contrario, la sentenza della Corte costituzionale n. 319 del 2000 - dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della L. Fall., art. 147, comma 1, nella parte in cui non prevede, ai fini della dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile, il termine annuale dalla perdita di tale qualità - giacché la stessa Corte costituzionale ha chiarito (ordinanza n. 321 del 2002) come detta sentenza abbia considerato esclusivamente l'ipotesi in cui la perdita della qualità di socio sia stata regolarmente pubblicizzata, non essendo tra loro equiparabili - proprio in relazione alla necessità di dare certezza alle situazioni giuridiche - la situazione del socio receduto di una società regolarmente costituita e registrata e quella del socio di una società irregolare, perché non iscritta nel registro delle imprese o addirittura occultai Cass. 18458/05; Cass. 18927/05; Cass. 22347/04).
Tale principio trova applicazione in tutti i casi che si riferiscono ad un socio illimitatamente responsabile di una società irregolare, come quella del caso di specie, senza che rilevi la circostanza che il socio sia occulto meno.
Posto infatti che la società irregolare non iscritta al registro delle imprese non usufruisce del regime di pubblicità che detto registro assicura, ogni atto che viene compiuto riguardo la società stessa ed i suoi soci, per potere essere opponibile ai terzi, deve essere adeguatamente portato a conoscenza di questi con idonee forme di comunicazione.
La circostanza dunque che la Corte d'appello abbia ritenuto che il ricorrente rivestisse la qualità socio occulto non ha alcuna influenza ai fini della dichiarazione di fallimento e quindi del giudizio in esame, dal momento che anche il socio palese illimitatamente responsabile di una società irregolare è sottoposto al medesimo regime e, nel caso di specie, non risulta che lo scioglimento del rapporto sociale sia stato portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.
A tale proposito la sentenza impugnata da atto (senza che vi sia specifica censura sul punto) che la società di fatto Artom originariamente costituita da D'Anella Emidia e Moretti Egidio risultava iscritta nell'Albo delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio e mai cancellata fino al 29.2.96 e che da detto Albo non risultava alcuna variazione della compagine sociale, ne' alcun recesso di soci o scioglimento della società mentre nessuna rilevanza poteva assumere ai fini in esame la cancellazione della partita Iva riguardando esclusivamente i rapporti con il fisco. Da tale motivazione basata sulla documentazione acquisita in giudizio e del tutto coerente sotto il profilo logico-giuridico discende necessariamente quanto in precedenza detto circa l'inopponibilità ai terzi, ai fini della dichiarazione di fallimento, del recesso del socio ovvero dello scioglimento della compagine sociale, non essendo state tali circostanze riportate nell'Albo delle imprese artigiane che avrebbe potuto costituire un mezzo adeguato per portare le stesse a conoscenza dei terzi.
I principi fin qui affermati, ai fini della dichiarazione di fallimento, circa il recesso del socio dalla compagine sociale, valgono anche in riferimento allo scioglimento della società. Questa Corte ha infatti chiarito a tale proposito che il principio, emergente dalla sentenza 21 luglio 2000, n. 319 e dalle ordinanze 7 novembre 2001, n. 361 ed 11 aprile 2002, n. 131 della Corte costituzionale, secondo cui il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, prescritto dalla L. Fall., art. 10, ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese, anziché dalla definizione dei rapporti passivi, non esclude l'applicabilità del predetto termine anche alle società non iscritte nel registro delle imprese, nei confronti delle quali il necessario bilanciamento tra le opposte esigenze di tutela dei creditori e di certezza delle situazioni giuridiche impone d'individuare il "dies a quo" nel momento in cui la cessazione dell'attività sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, o comunque sia stata dagli stessi conosciuta, anche in relazione ai segni esteriori attraverso i quali si è manifestata (Cass. 18618/06).
Circa la mancanza di avvenuta publicizzazione dello scioglimento della società nel caso di specie, non ci si può che riportare alla motivazione dianzi riportata della Corte d'appello che ha rilevato che dall'Albo delle imprese artigiane non risultava alcuna annotazione in tal senso e tale argomentazione non risulta censurata in modo specifico dal ricorrente nel secondo motivo di ricorso ove vengono esclusivamente riportate una serie di pronunce giurisprudenziali e ove si deduce genericamente che al momento della dichiarazione di fallimento del Moretti era passato oltre una anno dallo scioglimento della società.
Il terzo motivo del ricorso è inammissibile.
Invero la censura in esame con cui si contesta la fallibilità della società di fatto Artom in quanto impresa artigiana, andava proposta nel giudizio avverso la dichiarazione di fallimento di detta società ma non anche avverso quello di opposizione alla dichiarazione, L. Fall., ex art. 147, di fallimento del socio illimitatamente responsabile quale è quello che qui ne occupa.
Nel presente giudizio, infatti, occorre solamente accertare la sussistenza dei requisiti per la dichiarazione del fallimento in estensione del Moretti nella sua qualità di socio della società di fatto Artom mentre riguardo quest'ultima occorreva proporre autonomo giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento da parte dei soggetti legittimati. Non appare infatti possibile in un giudizio di opposizione al proprio fallimento contestare la dichiarazione di fallimento di un diverso soggetto ancorché avente carattere di presupposto.
In aggiunta a ciò è appena il caso di osservare che se
l'opposizione avverso la dichiarazione di fallimento della società Artom fosse stata effettivamente proposta (la circostanza invero non risulta dagli atti del presente giudizio) e la causa fosse stata decisa, si sarebbe formato un giudicato sul punto che precluderebbe l'esame ulteriore della fallibilità della Artom. Se, invece, l'opposizione non fosse stata proposta, essendo ormai i termini scaduti per detta impugnazione, non sarebbe in ogni caso più possibile esaminare la questione in esame.
La Corte d'appello invero, si è soffermata ad esaminare il motivo di appello concernente la fallibilità della s.d.f. Artom ribadendo l'orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte che si è andato consolidando nel senso che, in tema di impresa artigiana, il coordinamento tra la disciplina codicistica e quella contenuta nella Legge Speciale n. 443 del 1985 deve essere realizzato ritenendo che i criteri richiesti dall'art. 2083 cod. civ., ed in genere dal codice civile, valgano per la identificazione dell'impresa artigiana nei rapporti interprivati, mentre quelli posti dalla legge speciale siano, invece, necessari per fruire)delle provvidenze previste dalla legislazione (regionale) di sostegno (ex plurimis Cass. n. 7366/1998;
Cass. n. 14364/2000; Cass. n. 4637/2000; Cass. 3520/00; Cass. 2211/00; Cass. 2061/00; Cass. 15908/05).
Ha così ritenuto che l'iscrizione all'albo di un'impresa artigiana, legittimamente effettuata ai sensi della citata L. n. 443 del 1985, art. 5, pur avendo natura costitutiva ai fini dell'ottenimento delle provvidenze regionali, non spiega alcuna influenza, "ex se", ai fini di escluderne la sottoposizione a fallimento ricorrendo detta ipotesi solo qualora siano accertati i requisiti di cui all'art. 2083 c.c.. Tale motivazione, ancorché corretta, appare peraltro inappropriata al caso di specie perché la Corte di merito avrebbe dovuto, in virtù di quanto detto, dichiarare inammissibile il motivo di appello.
Il ricorso va in conclusione respinto. Nulla spese.


P.Q.M.


rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2009