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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2598 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 19 Marzo 2009. Rel., est. Didone.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Pagamento ricevuto dal curatore del creditore fallito - Successivo fallimento del "solvens" - Esercizio con successo dell'azione revocatoria - Conseguenze - Insinuazione al passivo della curatela del fallimento del "solvens" - Natura del credito - Credito di massa - Esclusione - Fondamento.


Allorché il curatore fallimentare abbia ricevuto un pagamento poi assoggettato ad azione revocatoria, ex art.67 legge fall., esercitata con successo dal curatore del "solvens", a sua volta dichiarato fallito, la circostanza non vale a trasformare il conseguente credito restitutorio, in capo alla parte vittoriosa, in obbligazione prededucibile; ai fini del riconoscimento di tale qualità, infatti, costituiscono debiti di massa, ex art.111 legge fall., solo le spese di procedura e le obbligazioni contratte dall'amministrazione del fallimento e per la continuazione autorizzata dell'esercizio dell'impresa, mentre non rileva che il credito tragga origine da un versamento effettuato in favore dell'organo concorsuale, limitandosi questi a subentrare nella posizione sostanziale e processuale del fallito ed in tale veste conseguendo un pagamento lecito, reso inefficace con la predetta azione costitutiva.

Massimario, art. 67 l. fall.

Massimario, art. 111 l. fall.


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