Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2597 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 25 Marzo 2009, n. 7218. Rel., est. Nappi.


Fallimento - Provvedimento decisorio del giudice delegato - Reclamo al tribunale - Proposizione oltre l'anno dalla pubblicazione - Inammissibilità - Rilievo del vizio in sede di legittimità - Conseguenze - Cassazione senza rinvio



In tema di reclamo avanti al tribunale fallimentare dei decreti del giudice delegato aventi natura decisoria (nella specie, in materia di liquidazione dell'attivo), qualora il provvedimento impugnato non sia stato comunicato, non opera il termine di cui all'art. 26 legge fall., bensì quello annuale, decorrente dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ., conseguendone l'inammissibilità del reclamo stesso ove proposto oltre tale scadenza. In caso di omesso rilievo del vizio da parte del tribunale, la Corte di Cassazione, quando risulti l'inammissibilità del reclamo, deve cassare senza rinvio il decreto impugnato, in applicazione del principio di cui all'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Massimario, art. 26 l. fall.

Massimario, art. 108 l. fall.


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