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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25929 - pubb. 23/09/2021.

Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento: presupposti per l’omologazione dell’accordo in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria


Tribunale di Gela, 07 Giugno 2021. Est. Sgroi.

Accordo di composizione della crisi - Omologazione dell’accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria - Presupposti


Per l’applicazione applicazione dell’art. 12, comma 3-quater, l. n. 3/2012 (introdotto dall’art. 4-ter, comma 1, d.l. n. 137/2020, l.conv. n. 176/2020, applicabile alle procedure pendenti alla data del 25.12.2020 di entrata in vigore della legge di conversione) e possa dunque farsi luogo alla omologazione dell’accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, occorre che l’adesione dell’ente sia decisiva ed anche che la proposta di soddisfacimento sia conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria, come del resto appare evidente sulla scorta della interpretazione letterale ella disposizione dove di legge “quando l’adesione è decisiva… e quando…". (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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