ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25798 - pubb. 31/08/2021.

Divorzio e separazione coniugi: sono validi gli accordi riconoscimento o trasferimento della proprietà di beni


Cassazione Sez. Un. Civili, 29 Luglio 2021. .

Divorzio e separazione personale dei coniugi – Accordo a domanda congiunta – Riconoscimento o trasferimento della proprietà di beni mobili o immobili – Effetti – Trascrizione


Sono valide le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento.

Il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 cod. civ. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 cod. civ., dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi dell'art. 4, comma 16, della legge n. 898 del 1970 che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l'omologazione che lo rende efficace.

La validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l'attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis della legge n. 52 del 1985, con la precisazione che non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica circa l'intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari». (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il testo integrale