Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25764 - pubb. 03/08/2021

Debito del condomino verso il terzo creditore e verso il condominio

Cassazione civile, sez. II, 20 Aprile 2021, n. 10371. Pres. Rosa Maria Di Virgilio. Est. Scarpa.


Obblighi assunti per la conservazione delle cose comuni - Debito del condomino verso il terzo creditore e verso il condominio - Differenze - Conseguenze



In tema di spese per la conservazione delle parti comuni, l'obbligo del singolo partecipante di sostenere le spese condominiali, da un lato, e le vicende debitorie del condominio verso i suoi appaltatori o fornitori, dall'altro, restano del tutto indipendenti, il primo fondando sulle norme che regolano il regime di contribuzione alle spese per le cose comuni (artt. 1118 e 1123 ss. c.c.), le seconde trovando causa nel rapporto contrattuale col terzo, approvato dall'assemblea e concluso dall'amministratore in rappresentanza dei partecipanti al condominio; ne consegue che il pagamento diretto eseguito dal singolo partecipante a mani del creditore del condominio non è idoneo ad estinguere il debito "pro quota" dello stesso relativo ai contributi ex art. 1123 c.c. (massima ufficiale)


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