Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25731 - pubb. 27/07/2021

Rivendica di cose fungibili nel fallimento

Cassazione civile, sez. I, 18 Maggio 2021, n. 13511. Pres. Scaldaferri. Est. Caradonna.


Fallimento - Rivendica di beni mobili - Denaro accreditato mediante bonifico bancario - Intervenuta confusione con il patrimonio del fallito - Conseguenze - Fattispecie



In sede fallimentare le cose mobili fungibili, compreso il denaro, sono rivendicabili solo se sia intervenuto un fatto che abbia determinato la loro individuazione ed evitato la confusione con il patrimonio del fallito, essendo ammissibile, nel caso di avvenuta confusione, soltanto una domanda di insinuazione allo stato passivo per un credito pari al valore dei beni appresi al fallimento. (La S.C. ha espresso il principio in giudizio in cui il creditore affermava di aver effettuato un bonifico, in favore della società poi fallita, per mero errore). (massima ufficiale)


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