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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2573 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. V, tributaria, 17 Aprile 2009, n. 9106. Rel., est. Bognanni.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Debiti pecuniari - Interessi - In genere.

Tributi erariali indiretti (Riforma Tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) – Accertamento e riscossione - Pagamento dell’imposta accertata - Interessi - Credito Iva - Natura privilegiata - Contribuente ammesso ad amministrazione straordinaria - Estensione del privilegio agli interessi - Sussistenza - Fondamento.


In tema di I.V.A., la natura privilegiata del credito, prevista dall'art. 62, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, comporta che l'ammissione del contribuente all'amministrazione straordinaria non sospende la decorrenza degli interessi dovuti per il ritardo nel versamento dell'imposta, a partire dalla data di ammissione alla procedura concorsuale; infatti, l'art. 55, primo comma, della legge fall., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, fa salvo il disposto dell'art. 54, terzo comma, che, nel testo risultante dalla parziale dichiarazione d'illegittimità costituzionale intervenuta con sentenza n. 162 del 2001, estende il diritto di prelazione agli interessi maturati nel periodo successivo alla data di assoggettamento dell'impresa all'amministrazione straordinaria, nei limiti indicati nell'art. 2749 cod. civ., coerentemente con il vincolo derivante dai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia CE, secondo i quali il regime di amministrazione straordinaria delle imprese in crisi è contrario alle disposizioni del Trattato CE (art. 87 e 88 par. 3) nella parte in cui prevede una sospensione dei debiti di natura pubblica (come quelli tributari), consentendo un esercizio dell'impresa a tempo indeterminato al di fuori di un programma di risanamento in tempi ragionevoli, in modo da creare un vantaggio selettivo solo per alcune imprese. (massima ufficiale)

Massimario, art. 54 l. fall.

Massimario, art. 55 l. fall.

Massimario, art. 169 l. fall.

  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
Dott. MELONCELLI Achille - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
GTI SPA IN AMM. STRAORD.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 9/1999 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il 15/02/1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2009 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;
udito per il ricorrente l'Avvocato DE STEFANO ALESSANDRO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla commissione tributaria di primo grado di Milano, la società G.T.I. S.p.a., in amministrazione straordinaria, impugnava due cartelle esattoriali, che le erano state notificate per il pagamento di imposta Iva, sanzioni e interessi per gli anni 1983 e 1984, e che erano state emesse a seguito di una precedente decisione pronunciata dopo che la contribuente si era opposta all'accertamento. Essa sosteneva che gli interessi non dovevano essere versati, in quanto si trovava in una situazione di procedura concorsuale, per la quale questi non potevano decorrere dal decreto di messa in tale stato, e perciò chiedeva l'annullamento di quei due atti impositivi limitatamente agli interessi stessi.
Instauratosi il contraddittorio, l'amministrazione contentava la fondatezza del ricorso, di cui perciò chiedeva il rigetto. Il giudice adito, in accoglimento di esso, annullava gli atti impositivi in ordine agli interessi.
Avverso tale pronuncia l'ufficio Iva proponeva appello, cui la GTI resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale ha rigettato il gravame con sentenza n. 9 del 1999.
Contro questa decisione il Ministero dell'economia e delle finanze ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo.
La società G.T.I. non ha svolto alcuna difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col motivo addotto a sostegno del ricorso il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., artt. 54 e 55, artt. 2752, 2758 e 2776 c.c. con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la commissione tributaria regionale non poteva ritenere che il credito vantato dallo Stato fosse esente dal privilegio generale, e che l'ufficio non aveva fornito la prova di quello speciale.
Il motivo è fondato.
La CTR ha osservato che la procedura concorsuale in questione, come il fallimento, non poteva fare decorrere interessi a favore del creditore, per l'insussistenza di privilegio generale, e per la carenza di prova di quello speciale.
L'assunto non è esatto.
Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2001, che ha dichiarato l'illegittimità della L. Fall., art. 54, comma 3, nella parte in cui non richiama, ai fini dell'estensione del diritto di prelazione agli interessi, l'art. 2749 cod. civ., quelli relativi ai crediti d'imposta continuano a maturare e ad essere assistiti da privilegio anche dopo la dichiarazione di fallimento o l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, come nella specie in esame (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 9147 del 03/05/2005). Inoltre va rilevato che in tema di IVA, la natura privilegiata del credito, prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 62, comma 3, comporta che l'ammissione del contribuente al concordato preventivo o all'amministrazione straordinaria, non sospende la decorrenza degl'interessi dovuti per il ritardo nel versamento dell'imposta, a far tempo dalla data di ammissione alla procedura concorsuale. Infatti il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 55, comma 1 (richiamato, per il concordato preventivo, dall'art. 169) fa salvo quanto disposto dall'art. 54, comma 3, il quale, nel testo risultante dalla parziale dichiarazione d'illegittimità pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 162 del 2001, estende il diritto di prelazione agl'interessi, nei limiti di cui all'art. 2749 cod. civ., con la conseguenza che essi sono dovuti anche per il periodo successivo alla sentenza di omologazione del concordato o del provvedimento di ammissione all'amministrazione straordinaria (V. pure Cass. Sentenza n. 22881 del 11/11/2005).
L'interpretazione che qui si condivide, d'altra parte, è imposta anche dai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenze 1 dicembre 1998, C - 200/97, Ecotrade; 17 giugno 1999, C - 295/99, Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio s.p.a. in a.s.) il regime dell'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi è in principio contrario alle disposizioni del Trattato CE in materia di aiuti di Stato (art. 87), là dove prevede una sospensione dei debiti di natura pubblica, quali quelli di carattere tributario o previdenziale, consentendo, al contempo, un esercizio dell'impresa per un tempo indeterminato, al di fuori di serie prospettive di riacquisto della redditività. Secondo le richiamate sentenze ciò comporta una perdita di risorse per il bilancio pubblico traducentesi in un vantaggio selettivo per determinate imprese, regime che viene deciso all'infuori di una logica di risanamento e mediante atti discrezionali dell'autorità amministrativa.
Per beneficiare del regime in contestazione, pertanto, occorrerebbe dimostrare che la decisione di sottoporre l'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria costituisce una misura che s'inserisce in un programma di risanamento in tempi ragionevoli. In caso contrario si tratterebbe di una misura illegale perché non dichiarata compatibile col mercato comune dalla Commissione CE. Pertanto, in considerazione dell'effetto diretto dell'art. 88, par. 3, del Trattato CE, la misura non può ricevere applicazione nell'ordinamento nazionale.
Da quanto sopra deriva, pertanto, che l'obbligo di interpretazione conforme al diritto comunitario impone la soluzione negativa al riconoscimento dell'esonero invocato.
Ne discende che il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, senza rinvio, poiché non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, e la causa va decisa nel merito, con accoglimento dell'appello dell'ufficio e rigetto del ricorso introduttivo.
Quanto alle spese dell'appello e di questa fase, sussistono giusti motivi per compensarle.
P.Q.M.
La Corte:
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata senza rinvio, e, decidendo nel merito, accoglie l'appello dell'ufficio, e compensa le spese del giudizio di secondo grado e di questa fase.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2009