Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2572 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 13 Maggio 2009, n. 11144. Rel., est. Nappi.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - In genere - Quietanza - Azione di simulazione del curatore - Prova per presunzioni della mancanza del pagamento - Condizioni.

Contratti in genere - Simulazione - Prova - Presunzioni - Quietanza - Azione di simulazione del curatore - Prova per presunzioni della mancanza del pagamento - Condizioni.



Il curatore fallimentare che agisca per la dichiarazione di simulazione di una quietanza di pagamento, al fine di recuperare il relativo importo al fallimento, può validamente dimostrare l'assenza dell'effettivo versamento della somma in contanti attraverso il collegamento tra presunzioni concordanti, quali l'assoluta mancanza di plausibilità dell'allegazione, in quanto riferita ad un importo assoggettato per la sua ingente entità ai divieti della normativa antiriciclaggio e alla conseguente necessità di una traccia documentale dell'effettivo versamento. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Massimario, art. 43 l. fall.


  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Fallimento della Nuova Ancona Calor s.r.l., domiciliato in Roma, viale delle Milizie 48, presso l'avv. F. D'Orsi, rappresentato e difeso dall'avv. Tardella F., come da mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Europa 2000-Prontogros spa, domiciliata in Roma, viale di Villa Massimo 36, presso l'avv. DELLA BELLA R., che la rappresenta e difende unitamente agli avv. P. Baratelli e P. Fiumana, come da mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 130/2006 della Corte d'appello di Ancona, depositata il 25 febbraio 2006;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
uditi i difensori, B. M. Caruso, per delega per il ricorrente e avv. Della Bella per la resistente;
Udite le conclusioni del P.M., Dr. RUSSO Libertino Alberto, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona ha confermato il rigetto della domanda proposta dal Fallimento della Nuova Ancona Calor s.r.l. nei confronti della Europa 2000 spa, successivamente incorporata dalla Europa 2000-Prontogros spa, cui aveva notificato decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di L. 226.946.565, dovuta per fornitura merci.
Hanno ritenuto i giudici del merito che, benché non fosse opponibile al fallimento la quietanza apposta dalla società fallita sulla fattura relativa alla fornitura controversa, incombesse nondimeno al curatore provarne la dedotta simulazione. Ma tale prova non era stata fornita, perché non era in tal senso valutabile ne' il silenzio della Europa 2000-Prontogros spa sulle modalità del dedotto pagamento ne' l'assunto della curatela dell'improbabilità di un pagamento per contanti da essa stessa presunto con la pretesa di una praesumptio de praesumpto. Ricorre per cassazione il Fallimento della Nuova Ancona Calor s.r.l. e propone due motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso la Europa 2000-Prontogros spa, che eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto nei confronti della incorporata e quindi estinta Europa 2000 s.p.a. Entrambe le hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla società resistente. Infatti, quand'anche dovesse ritenersi che, per la disciplina legislativa applicabile ratione temporis, l'incorporazione nella Europa 2000-Prontogros spa abbia comportato l'estinzione della Europa 2000 spa, dovrebbe egualmente concludersi che la costituzione in giudizio della società incorporante abbia determinato la sanatoria ex tunc dell'invalidità della notifica del ricorso alla società incorporata (Cass., sez. 1^, 28 maggio 2008, n. 14066, m. 603473). 2. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729, 1415, 1416 e 1417 c.c.. Sostiene che, contrariamente a quanto affermato dai giudici del merito, incombeva alla Europa 2000-Prontogros spa fornire la prova circa le modalità di pagamento di una somma che non poteva certo presumersi versata per contanti. Sicché il silenzio serbato dall'opponente sulle modalità del pagamento giustificava la presunzione di simulazione della quietanza.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla prova della dedotta simulazione del pagamento.
3. Il ricorso è fondato.
Non v'è dubbio che "il curatore fallimentare del venditore, il quale agisca per la dichiarazione di simulazione della quietanza relativa all'avvenuto pagamento del prezzo di compravendita al fine di recuperare al fallimento detto prezzo, cumula, con la rappresentanza del fallito R.D. n. 267 del 1942, ex art. 43, anche la legittimazione che la legge attribuisce ai creditori del simulato alienante ai sensi dell'art. 1416 c.c., comma 2, con la conseguenza che, agendo egli come "terzo", può fornire la prova della simulazione "senza limiti", ai sensi del combinato disposto dell'art. 1417 c.c. e art. 1416 c.c., comma 2, e, quindi, sia a mezzo di testimoni, sia a mezzo di presunzioni" (Cass., sez. 1^, 19 novembre 1994, n. 9835, m. 488738, Cass., sez. 1^, 9 luglio 2005, n. 14481, m. 582459). Ciò posto, i giudici del merito hanno escluso che alla Europa 2000-Prontogros spa incombesse un onere di allegazione delle modalità del pagamento attestato dalla quietanza. E hanno ritenuto che fosse inammissibile la presunzione di inesistenza del pagamento che la curatela vuoi fondare sulla presunta allegazione da parte della Europa 2000- Prontogros spa di un pagamento per contanti.
Sennonché questo ragionamento è palesemente illogico ed errato, laddove interpreta la difesa della curatela come un'inammissibile pretesa di praesumptio de praesumpto, anziché come la prospettazione di un collegamento di presunzioni concordanti. Secondo il ricorrente, in particolare, è plausibile che non può essere avvenuto per contanti il pagamento di una somma pari quasi a duecento trenta milioni di lire, anche per i divieti imposti dalla legislazione antiriciclaggio (Cass., sez. 1^, 9 luglio 2005, n. 14481, cit.); è pure plausibile che, se non è avvenuto per contanti, il pagamento debba essere avvenuto con modalità tali da lasciare una qualche traccia documentale; ed è infine plausibile concludere che, se di tali tracce documentali non viene offerta prova, la quietanza è simulata.
Il giudice del merito avrebbe dovuto valutare l'effettiva plausibilità di tali presunzioni, piuttosto che stravolgerne il senso.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, "l'esistenza di una presunzione sulla quale sia possibile fondare la decisione di una causa può validamente desumersi in presenza di una pluralità di elementi di valutazione gravi precisi e concordanti, nei quali il requisito della gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che ciascuno di essi è idoneo a produrre a fronte di un fatto ignoto, la cui esistenza deve poter essere dimostrata in termini di ragionevole certezza, il requisito della precisione impone che i fatti noti e l'iter logico del ragionamento probabilistico ben determinati nella loro realtà storica, ed il requisito unificante della concordanza richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di fatti noti gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, mentre la sommatoria di una serie di dati in sè insignificanti e privi di precisione e gravità non può assumere rilevanza alcuna" (Cass., sez. 2^, 24 febbraio 2004, n. 3646, m. 570455).
La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice del merito, che si uniformerà ai principi testè enunciati. P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 7 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2009