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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25719 - pubb. 24/07/2021.

Avvocato e parcelle: sì al decreto ingiuntivo sulla base del parere dell'associazione professionale e dei parametri


Cassazione Sez. Un. Civili, 08 Luglio 2021, n. 19427. Pres. Curzio. Est. Doronzo.

Avvocato – Compensi – Ricorso per ingiunzione – Parcella munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale


In tema di liquidazione del compenso all'avvocato, l'abrogazione del sistema delle tariffe professionali per gli avvocati, disposta dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L.27 marzo 2012, n. 27, non ha determinato, in base all'art. 9 D.L. cit., l'abrogazione dell'art. 636 cod. proc. civ..

Anche a seguito dell'entrata in vigore del D. L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012, l'avvocato che intende agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può avvalersi del procedimento per ingiunzione regolato dagli artt.633 e 636 cod. proc. civ., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, il quale sarà rilasciato sulla base dei parametri per compensi professionali di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247 e di cui ai relativi decreti ministeriali attuativi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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