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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2566 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 05 Giugno 2009. Rel., est. Cultrera.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Opposizione allo stato passivo - In genere - Domande riconvenzionali - Ammissibilità - Limiti.

Competenza civile - Connessione di cause - In genere - Opposizione alla stato passivo - Domande riconvenzionali - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.


Anche nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale "dal titolo dedotto in giudizio dall'attore", che giustifica la trattazione simultanea delle cause, si configura non già come identità della "causa petendi" (richiedendo, appunto, l'art. 36 cod. proc. civ. un rapporto di mera dipendenza), ma come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della situazione o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale con quello posto a base di una eccezione, sì da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l'azione o l'eccezione proposta. (massima ufficiale)

Massimario, art. 24 l. fall.

Massimario, art. 98 l. fall.


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