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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2556 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione Sez. Un. Civili, 15 Luglio 2009, n. 16504. Rel., est. Rordorf.

Corte dei Conti - Attribuzioni - Giurisdizionali - Contenzioso contabile - Giudizi di conto - In genere - Società - Gestione separata di beni per conto e nell'interesse dello Stato - Sottoposizione a concordato preventivo con cessione dei beni - Domanda di accertamento della estraneità di alcuni beni alla liquidazione concordatizia - Giurisdizione della Corte dei Conti - Esclusione - Fondamento - Espletamento di consulenza tecnica d'ufficio - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.


La domanda con cui una società, incaricata di gestire beni per conto e nell'interesse dello Stato con separazione dal resto del suo patrimonio, chieda, dopo essere stata sottoposta alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, di accertarsi che alcuni di essi, appresi dal liquidatore giudiziale, non sono fra quelli oggetto di cessione ai creditori, non rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti, ma in quella del giudice ordinario, a prescindere dal fatto che, in funzione del predetto accertamento, sia stata chiesta l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, il cui eventuale espletamento non è in grado di modificare l'oggetto della causa, che non si identifica affatto con un giudizio di rendiconto riguardante la gestione dei beni per conto dello Stato. (Principio enunciato dalla S.C. in riferimento alla rivendicazione da parte della Federazione italiana dei consorzi agrari dei beni risultanti dalle operazioni di cui agli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 1235 del 1948, ratificato dalla legge n. 561 del 1956, applicabile "ratione temporis"). (massima ufficiale)

Massimario, art. 163 l. fall.

Massimario, art. 185 l. fall.


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