Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25544 - pubb. 26/06/2021

Un’altra pronuncia cerca di interpretare la disposizione che, nei riparti, impone la fideiussione quando vi sono opposizioni

Tribunale Catania, 29 Luglio 2020. Est. Laurino.


Fallimento – Riparto – Obbligo di fideiussione



L’art. 110 l.f., nella nuova formulazione risultante dalla modifica di cui alla legge 30 giugno 2016, n. 119 di conversione del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, impone al curatore che predisponga il piano di riparto di tener conto delle eventuali opposizioni alla stato passivo e dunque di indicare, nel piano medesimo, le somme immediatamente ripartibili nonché, distinguendole, quelle ripartibili a favore dei creditori opponenti che rilascino all’uopo adeguata fideiussione a prima richiesta.

La stessa norma impone inoltre al curatore subordinare il riparto a favore dei creditori già ammessi  al passivo (quelli il cui credito non sia contestato) alla prestazione da parte loro di analoga fideiussione  per l’ipotesi che venga accolta l’opposizione proposta dai creditori che non abbiamo prestato fideiussione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Sul tema si vedano gli scritti:
Il (non)senso di una norma: l’art. 110, primo comma, L. fall. dopo la sua ultima riforma, G.BOZZA, in “Diritto della crisi”, 18 marzo 2021.
La fideiussione a prima richiesta nei riparti delle procedure fallimentari, M.TERENGHI, in “Il Fallimento e le altre procedure concorsuali”, 2021, n. 5, 676.
La nuova disciplina dell’art. 110 l.fall.: l’antinomia tra l’esigenza di celerità dei riparti e l’equità nei pagamenti, D.FINARDI, in “Il Fallimento e le altre procedure concorsuali”, 2017, n. 11, 1216.


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