Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2547 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 29 Luglio 2009, n. 17552. Rel., est. Didone.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Pagamenti di crediti non scaduti - Art. 65 legge fall. - Portata - Fatto oggettivo dell'anticipazione del pagamento - Sufficienza - Clausola derogatoria dell'art. 1816 cod. civ. - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.



La disposizione dell'art. 65 legge fall., a norma del quale sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento richiede, per la sua applicabilità, soltanto il fatto oggettivo dell'anticipazione del pagamento rispetto alla sua scadenza originaria, sia essa convenzionale o legale, senza che, in tema di mutuo, possa darsi rilievo all'eventuale clausola che, in deroga al disposto dell'art. 1816 cod. civ. (in base al quale il termine per la restituzione della somma mutuata si presume stipulato a favore di entrambe le parti), attribuisca al mutuatario la facoltà di anticipare la restituzione di detta somma rispetto al termine originariamente pattuito. (massima ufficiale)


Massimario, art. 65 l. fall.


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