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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2539 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 04 Settembre 2009. Rel., est. Bernabai.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Ripartizione dell’attivo tra creditori privilegiati, ipotecari e pignoratizi - Ammissione al passivo di un credito per capitale relativo a mutuo ipotecario - Spese di anticipata estinzione del mutuo - Collocazione nello stesso grado del credito ipotecario - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Inefficacia di pattuizioni contrarie.


L'ammissione al passivo concorsuale, in via ipotecaria, del credito per capitale derivante da un mutuo ipotecario non comporta la collocazione nello stesso grado anche del credito relativo alle spese per l'anticipata estinzione del mutuo, trovando applicazione il principio generale, desumibile dagli artt. 55 e 72 della legge fall., che, quale riflesso della cristallizzazione di tutti i crediti alla data di apertura della procedura concorsuale, esclude il risarcimento dei danni per qualunque ipotesi di scioglimento del contratto a seguito del fallimento, sia essa o meno dipendente dalla volontà del curatore. Tale principio, in quanto derivante da una norma imperativa, rende inefficace l'eventuale clausola con cui si estenda l'applicazione delle sanzioni per l'anticipata restituzione della somma mutuata anche al caso in cui lo scioglimento del contratto sia determinato dal fallimento del debitore, a titolo di indennizzo negoziale per l'incompleta realizzazione del programma contrattuale. (massima ufficiale)

Massimario, art. 55 l. fall.

Massimario, art. 72 l. fall.

Massimario, art. 169 l. fall.

  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. SALVATO Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 27806/2004 proposto da:
MELIORBANCA S.P.A. (c.f. 00651540585), già Meliorconsorzio, in persona del Cons. Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO ZACCHIA 11, presso l'avvocato GIALDRONI Mario, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO S.A.MON. S.R.L. (P.I. 07754710585), in persona del Curatore Prof. STAFFA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 44, presso l'avvocato BIANCHI LUIGINA, rappresentato e difeso dall'avvocato PINTI Massimo, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5279/2003 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/12/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14/07/2009 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato MARIO GIALDRONI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10 giugno 1992 il MELIORCONSORZIO - Consorzio nazionale per il credito a medio e lungo termine chiedeva l'ammissione al passivo del fallimento SAMON s.r.l., dichiarato dal Tribunale di Civitavecchia con sentenza 20 marzo 1992, del proprio credito di L. 3.323.772.040, al rango privilegiato, in virtù di due contratti di mutuo ipotecario stipulati in data 28 novembre 1986 e 27 aprile 1989.
Accolta parzialmente l'istanza, il consorzio proponeva opposizione allo stato passivo con ricorso 8 ottobre 1992, lamentando la mancata ammissione della quota-interessi della rata di ammortamento maturata dall'1 gennaio al 20 marzo 1992, nonché gli interessi di mora sulle semestralità scadute alla medesima data e l'indennità dovuta a titolo di commissione per l'anticipata estinzione del mutuo. Costituitasi ritualmente, la curatela chiedeva il rigetto della domanda.
Con sentenza 23 febbraio 2000, il Tribunale di Civitavecchia, in parziale accoglimento dell'opposizione, ammetteva al passivo fallimentare in via privilegiata ipotecaria l'importo di L. 69.230.937 per interessi corrispettivi dall'1 gennaio 1992 fino alla data del fallimento, nonché gli ulteriori interessi convenzionali da quest'ultima data fino alla scadenza dell'anno solare in corso e quelli al tasso legale per il periodo successivo, fino alla vendita del bene ipotecato; e infine, la somma di L. 106.666.760 al rango chirografario a titolo d'interessi moratori.
Con sentenza 15 dicembre 2003 la Corte d'appello di Roma respingeva il successivo gravame del Meliorconsorzio, così come quello incidentale del fallimento SAMON.
Motivava:
- che l'iscrizione di un credito per capitale al passivo concorsuale comportava la collocazione nello stesso grado degli interessi corrispettivi maturati nelle due annate anteriori e in quella in corso alla data di dichiarazione di fallimento, ma non pure di quelli moratori;
- che era nuova, e quindi inammissibile, la domanda volta ad ottenere l'ammissione al passivo degli interessi successivi della dichiarazione di fallimento sull'intero credito e non solo sul capitale;
- che non spettava alla banca mutuante il compenso di cui al D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7, art. 7, per l'anticipata estinzione volontaria del mutuo, trattandosi di effetto ricollegato alla dichiarazione di fallimento e non alla volontà del mutuatario, in virtù di regola concorsuale inderogabile con patto contrario;
- che era infine inammissibile la censura sulla compensazione delle spese di giudizio, espressa in termini generici e priva di puntuale argomentazione critica.
Avverso la sentenza, non notificata proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi, la MELIORBANCA s.p.a.- già Meliorconsorzio - deducendo;
1) la violazione dell'art. 2855 cod. civ. e L. Fall., art. 98, nonché il vizio di illogicità nell'esclusione del privilegio ipotecario per gli interessi di mora, accertati ormai irrevocabilmente nella loro entità;
2) la violazione del D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7, art. 7, per la mancata ammissione al passivo, in via privilegiata, del compenso di L. 25 milioni per l'anticipata risoluzione del contratto: non apparendo corretta l'esclusione operata dalla corte di merito sulla base di una distinzione tra l'estinzione volontaria del mutuo e quella dipendente dal fallimento, priva di base normativa;
3) la violazione dell'art. 1283 cod. civ., e la carenza di motivazione nel riconoscimento degli interessi successivi alla dichiarazione di fallimento sul solo capitale, anziché sull'intero credito ammesso al passivo, con erronea dichiarazione di inammissibilità per novità della relativa domanda, formulata in realtà già in sede di istanza di ammissione al passivo. Resisteva con controricorso, illustrato con successiva memoria il fallimento S.a.mon s.r.l., eccependo in via pregiudiziale la carenza di interesse ad agire da parte della creditrice, che aveva già ricevuto in via di riparto anticipato provvisorio, con riserva di ripetizione la somma di L. 3.846.354.970, maggiore del prezzo di L. 1.600.000.000 ricavato dalla vendita dell'immobile ipotecato. All'udienza del 14 luglio 2009 il P.G. ed il difensore della ricorrente precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dev'essere respinta l'eccezione pregiudiziale di carenza di interesse ad impugnare, sollevata nel controricorso sotto il profilo che il prezzo ricavato dalla vendita coattiva dell'immobile gravato dell'ipoteca iscritta dalla Meliorbanca s.p.a. non sarebbe capiente ai fini della soddisfazione degli ulteriori crediti richiesti, qualunque ne sia la collocazione concorsuale.
In carenza di ammissione, da parte della Meliorbanca, delle circostanze di fatto poste a fondamento dell'eccezione - e cioè del pagamento anticipato della somma di L. 3.846.354.970 - l'allegazione resta allo stato meramente assertivo ed è quindi inidonea a dimostrare l'inesistenza del presupposto di cui all'art. 100 cod. proc. civ..
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 2855 cod. civ. e L. Fall., art. 98, nonché il vizio di illogicità nell'esclusione del privilegio ipotecario per gli interessi di mora. Il motivo è infondato.
Come correttamente statuito dalla Corte d'appello di Roma, l'iscrizione al passivo concorsuale del credito derivante da un mutuo ipotecario non fa collocare nello stesso grado gli interessi moratori (non contemplati dall'art. 2855 cod. civ.), ma solo quelli corrispettivi, che costituiscono una remunerazione del capitale (Cass., sez. 1^, 30 agosto 2007, n. 18.312; Cass., sez. 1, 17 settembre 1999, n. 10.070).
Con il secondo motivo la ricorrente censura la violazione del D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7, art. 7, per la mancata ammissione al passivo, in via privilegiata, del compenso di L. 25 milioni per l'anticipata risoluzione del contratto.
Il motivo è infondato.
L'iscrizione al passivo concorsuale del credito derivante da un mutuo ipotecario non fa collocare nello stesso grado anche il credito relativo alle spese per l'anticipata estinzione del mutuo (Cass., sez. 1, 29 gennaio 2009, n. 2213). Anzi, tale credito, in linea di principio, è da escludere perché per principio consolidato, il fallimento non può essere causa di danno risarcibile. Dalla disposizione della L. Fall., art. 72 (che, benché dettata in tema di contratto di compravendita, costituisce espressione di una regola generale) si desume, infatti, la regola secondo cui lo scioglimento del rapporto contrattuale, se determinato dalla dichiarazione di fallimento, non giustifica l'insorgere, in favore del contraente in bonis di un credito risarcitolo causalmente riconducile all'anticipata interruzione del rapporto, salvo che il pregiudizio non sia dipendente da un inadempimento verificatosi prima della sentenza dichiarativa del fallimento.
A tale principio si ricollega la L. Fall., art. 55, (esplicitamente richiamato dalla L. Fall., art. 169, in tema di concordato preventivo), che, disponendo il conteggio dei crediti, agli effetti del concorso, per l'importo esistente alla data di apertura della procedura, esclude la possibilità di riconoscere, agli stessi fini, in favore di singoli creditori, malgrado ogni intesa contraria, pretese risarcitorie o indennitarie non riconducibili a situazioni determinatesi prima di tale momento (Cass., sez. 1, 25 febbraio 2002, n. 2754). L'esclusione del risarcimento dei danni vale, dunque, come regola generale per qualunque ipotesi di scioglimento del contratto per effetto del fallimento, dipenda o no dalla volontà del curatore ed integra il c.d. principio di cristallizzazione di tutti crediti alla data della sentenza di fallimento.
A fortiori, si deve escludere il credito risarcitorio ove lo scioglimento del negozio si verifichi ope legis e dunque in assenza di alcun inadempimento. Trattandosi di principio di diritto derivante da norma imperativa, è del tutto inefficace l'eventuale pattuizione - tipica dei mutui onerosi - con cui si sia estesa l'applicazione delle sanzioni dell'anticipata restituzione della somma mutuata anche al caso in cui lo scioglimento del contratto sia determinato dall'assoggettamento del debitore ad una procedura concorsuale, a titolo di indennizzo negoziale per la non completa realizzazione del programma contrattuale.
Con l'ultimo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 1283 cod. civ., e la carenza di motivazione nel riconoscimento degli interessi successivi alla dichiarazione di fallimento sul solo capitale, anziché sull'intero credito ammesso al passivo. Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una difforme interpretazione della domanda (e del motivo di gravame che si assume la riproponesse) avente natura di merito, rispetto a quella espressa dalla corte territoriale.
Oltre a ciò, è principio più volte ribadito da questa Corte che, ai fini dell'ammissione di un credito comprensivo di interessi, occorre scindere, nell'ambito del credito conglobato, le componenti relative al capitale e agli interessi; e tale scissione permane anche oltre i limiti temporali di cui all'art. 2855 cod. civ. (Cass., sez. 1, 7 settembre 1999, n. 10.070; Cass., sez. 1, 29 agosto 1998, n. 8657; Cass., sez. 1, 20 marzo 1298, n. 2925).
Il ricorso è dunque infondato e va respinto, con la conseguente condanna alla riduzione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2009