Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2537 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. III, 29 Settembre 2009, n. 20804. Rel., est. D'Amico.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Locazione - Contratto relativo ad immobile destinato ad abitazione del fallito e della sua famiglia - Assoggettabilità al fallimento - Esclusione - Conseguenze - Azione di ripetizione promossa dal fallito per l'eccedenza dei canoni pagati - Legittimazione - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.



La locazione, quando abbia ad oggetto un immobile destinato esclusivamente ad abitazione propria del fallito e della sua famiglia, non integra un rapporto di diritto patrimoniale compreso nel fallimento del conduttore, secondo la previsione dell'art. 43 legge fall., ma un rapporto di natura strettamente personale, ai sensi dell'art. 46 n. 1 del citato testo di legge, rivolto al soddisfacimento di un'esigenza primaria di vita, il quale è indifferente per il fallimento e resta correlativamente sottratto al potere di recesso del curatore; ne consegue che il conduttore fallito è da considerarsi legittimato all'esercizio, ex art. 79 della legge n. 392 del 1978, dell'azione di ripetizione dell'eccedenza dei canoni convenzionali pagati rispetto a quelli dovuti, la cui relativa somma non può, peraltro, ritenersi acquisita al fallimento stesso prima che la suddetta azione sfoci in una sentenza di condanna del locatore. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Massimario, art. 42 l. fall.

Massimario, art. 43 l. fall.

Massimario, art. 46 l. fall.


  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
Dott. D’AMICO Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VALVANO PASQUALE VLVPQL53M03G6631, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio dell’avvocato BONOMO ROSA, rappresentato e difeso dall’avvocato ROMANO G. ANTONIO con procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
D’ERRICO FRANCESCO DRRFNC50E24C942Y, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARMANDO SPADINI 16, presso lo studio dell’avvocato RAGO ROSSELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIANI EDUARDO in virtu’ di procura a margine del controricorso;
- controricorrenti –
e contro
CURATELA FALL. VALVANO PASQUALE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 26/2005 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, Sezione Civile, emessa il 22/12/04, depositata il 21/02/2005;
R.G.N.276/03;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 05/05/2 009 dal Consigliere Dott. D’AMICO Paolo;
udito l’Avvocato EDUARDO GIULIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione di sfratto per morosita’ e contestuale citazione per la convalida, notificato il 17 giugno 1998, D’Errico Francesco conveniva Pasquale Valvano dinanzi alla Pretura di Potenza instaurando nei confronti di quest’ultimo il procedimento R.G.N. 1139/98.
Deduceva il D’Errico di aver concesso in locazione a Valvano un immobile ad uso studio e che il conduttore si era reso moroso per la complessiva somma di L. 3.200.000.
L’intimato eccepiva ’uso abitativo dell’immobile e contestualmente depositava sentenza dichiarativa di fallimento emessa nei suoi confronti. Il processo era quindi interrotto e riassunto ad opera del locatore.
La Curatela Fallimentare si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione.
Respinta la richiesta di emissione dell’ordinanza di rilascio, si disponeva l’intervento in causa di Pasquale Valvano in proprio e, nel contempo, il mutamento del rito da ordinario a speciale locatizio.
Il Valvano, costituendosi in giudizio, chiedeva dichiararsi la finalita’ abitativa della locazione.
Intanto, con atto di citazione del 10 dicembre 1998, introduttivo del procedimento R.G.N.. 1788/98, il locatore aveva chiesto la risoluzione della locazione ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 80.
Valvano spiegava domanda riconvenzionale.
La Curatela fallimentare si costituiva nel procedimento R.G.N. 1788 reiterando l’eccezione di carenza di legittimazione passiva. Ritenuta la connessione oggettiva e soggettiva di tale giudizio con quello n. 1139/98 se ne disponeva la riunione.
Si disponeva anche la riunione al procedimento R.G.N. 1139/98 del procedimento R.G.N. 1136/99 instaurato nel frattempo, dinanzi al Tribunale di Potenza, dal D’Errico nei confronti di Valvano Pasquale e della Curatela Fallimentare.
Il locatore chiedeva ordinanza di convalida o, per il caso di opposizione, ordinanza di rilascio e sentenza di risoluzione per grave inadempimento.
Costituitosi in detto procedimento, Pasquale Valvano formulava opposizione alla convalida.
Infine con l’atto introduttivo del procedimento R.G.N. 1336/99 l’Onnis chiedeva disporsi la sospensione del giudizio fino all’accertamento della simulazione.
Si costituiva altresi’ la Curatela Fallimentare che sosteneva la natura strettamente personale della locazione e ribadiva l’eccezione della sua carenza di legittimazione passiva.
Con sentenza non definitiva del 21.12.2001 il Tribunale di Potenza statuiva che il contratto di locazione era simulato e che, la locazione stessa era da intendersi ad uso abitativo; rigettava la domanda attrice di risoluzione del contratto di locazione; accoglieva la domanda di risoluzione del contratto de quo per mancato pagamento di canoni; condannava il Valvano al rilascio, in favore di Francesco D’Errico, dell’immobile locato; dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Curatela del fallimento di Valvano Pasquale con conseguente rigetto delle domande attrici proposte nei suoi confronti.
La sentenza veniva confermata, in sede di gravame, dalla Corte d’Appello di Potenza con sentenza n. 39/2003.
Con sentenza n. 455/03 il Tribunale, dato atto del carattere simulato della locazione ad uso studio.
Condannava il D’Errico al pagamento in favore del Valvano della complessiva somma di Euro 52.098,5.
Con ricorso in appello ex art. 433 c.p.c. Francesco D’Errico proponeva gravarne dinanzi alla suddetta Corte d’Appello avverso la sentenza del 21.5.2003 del Tribunale della medesima citta’. Con ordinanza del 25.6.2 003 la Corte distrettuale sospendeva l’esecuzione della sentenza impugnata.
Si costituiva il Valvano chiedendo il rigetto dell’avverso gravame ed interponendo appello incidentale per ottenere la condanna del D’Errico al pagamento della somma di Euro 53.421,61 oltre accessori o, i in subordine, della somma di Euro 52.098,51.
Si costituiva, altresi’, la Curatela Fallimentare chiedendo dichiararsi di essere l’unica legittimata a ricevere il pagamento e di condannare il D’Errico al pagamento in suo favore dei relativi importi.
La Corte d’Appello di Potenza dichiarava inammissibili le domande riconvenzionali esperite, in primo grado, da Pasquale Valvano nei giudizi riuniti n 1788/98 e n 1336/99, relative al pagamento dell’eccedenza dei canoni locativi versati; rigettava l’appello incidentale di Pasquale Valvano; dichiarava inammissibile la domanda della Curatela volta alla condanna del D’Errico al pagamento in suo favore dell’eccedenza dei canoni locativi. Proponeva ricorso per Cassazione Pasquale Valvano. Resisteva con controricorso Francesco D’Errico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso Pasquale Valvano denuncia “Violazione di norme di diritto e dei principi in materia di giudicato interno (art. 360 c.p.c., n. 3); errata individuazione ed interpretazione del giudicato; carente e/o insufficiente motivazione circa l’individuazione e l’interpretazione del giudicato interno, punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)”. Parte ricorrente sostiene che l’omessa impugnazione della sentenza non definitiva del Tribunale ha comportato il passaggio in giudicato della statuizione relativa al riconoscimento del diritto azionato con domanda riconvenzionale avanzata in primo grado, tendente ad ottenere la restituzione delle somme pagate dallo stesso Valvano in piu’ rispetto al dovuto canone equo.
Il passaggio in giudicato della suddetta statuizione ha comportato, ad avviso del ricorrente, a preclusione sia per il Giudice di primo grado, sia per quello d’appello, circa la decisione
sull’ammissibilita’ della riconvenzionale esperita dal Valvano. La Corte d’appello, avendo accolto una eccezione gia’ disattesa dal Tribunale nella sentenza non definitiva ha dunque errato, secondo il Valvano, nel ritenere non coperta da giudicato interno la predetta questione.
Il motivo deve essere respinto.
Nella sentenza non definitiva del Tribunale del 21.12.2001 e’ affrontato soltanto il tema della legittimazione passiva del Valvano in merito alla domanda del locatore di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore. Ma non si riscontra alcun nesso fra la questione relativa alla legittimazione a proporre la domanda riconvenzionale da parte del Valvano e la prosecuzione del giudizio, tale da poter individuare l’esistenza di un giudicato implicito. Ne’ puo’ sostenersi che, avendo il primo giudice contestualmente alla sentenza non definitiva disposto la prosecuzione del giudizio (per determinare l’an ed il quantum dell’eccedenza versata), la questione della legittimazione del Valvano alla proposizione della domanda riconvenzionale risulterebbe gia’ affrontata e risolta. Ed infatti la natura del provvedimento che dispone la prosecuzione del giudizio non esclude che il giudice possa in sede ci pronuncia definitiva, negare l’esperibilita’ o la fondatezza della domanda in relazione alla quale era stata disposta l’indagine.
In conclusione deve escludersi la formazione del giudicato implicito sulla domanda riconvenzionale spiegata dal Valvano. Con il secondo motivo si denuncia “Violazione e falsa applicazione R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 42, 43 e 46 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); violazione dell’art. 274 c.p.c. e nullita’ della sentenza e del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4); insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.
Sostiene parte ricorrente che la Corte d’Appello di Potenza ha ingiustamente ritenuto rilevabile d’ufficio ed eccepibile anche da parti, diverse dalla curatela la carenza di legittimazione processuale del fallito.
Il motivo e’ fondato.
Si ritiene in giurisprudenza che la locazione, quando abbia ad oggetto un immobile destinato esclusivamente ad abitazione propria del fallito e della sua famiglia, non integra un rapporto di diritto patrimoniale compreso nel fallimento del conduttore, secondo la previsione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 46 ma un rapporto di natura strettamente personale, ai sensi dell’art. 46, n. 1 del citato decreto, rivolto al soddisfacimento di un’esigenza primaria di vita, indifferente per il fallimento e correlativamente sottratto al potere di recesso del curatore (Cass., 9 giugno 1993, n. 6424). Nel caso di specie il rapporto di locazione a uso abitativo e’ da ritenere totalmente estraneo al fallimento in quanto la somma di denaro costituente l’eccedenza dei canoni convenzionali pagati rispetto a quelli legalmente dovuti, non poteva ritenersi acquisito al fallimento stesso prima che l’azione di ripetizione esperita dal conduttore fallito L. n. 392 del 1978, ex art. 79 sfociasse in una sentenza di condanna del locatore.
Ne’ puo’ desumersi una volonta’ della curatela intesa a perseguire in tutti i processi un interesse della massa.
Il Valvano ha pertanto correttamente promosso l’azione di ripetizione e la Corte d’Appello non avrebbe potuto negargli la legittimazione. Ne’ c’e’ stata manifestazione d’interesse da parte del curatore. Non essendoci interesse non opera la giurisprudenza sulla rilevabilita’ d’ufficio.
Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 42, 43 e 46 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.
Afferma l’impugnata sentenza che la L. Fall., art. 46, introducendo deroghe al regime ordinario, non puo’ essere interpretato estensivamente per cui non ogni qual volta sussista un mero nesso di derivazione tra la pretesa patrimoniale che si intende azionare ed un "rapporto personale" L. Fall., ex art. 46 si puo’ per cio’ stesso configurare una legittimazione processuale (attiva o passiva del fallito): la restituzione delle somme versate in eccedenza, sia pure a titolo di canone relativo a locazione ad uso abitativo concreta infatti, secondo la Corte d’Appello, una pretesa patrimoniale che non soddisfa una "esigenza primaria ed insopprimibile" del fatto. Parte ricorrente sostiene invece che l’azione di ripetizione prevista dalla L. n. 392 del 1978, art. 79 ed esperita dal Valvano non e’ legata da un mero nesso di derivazione al rapporto di locazione, ma trova titolo proprio in tale rapporto onde la relativa legittimazione spetta unicamente al conduttore e quindi allo stesso Valvano. La tesi di parte ricorrente e’ fondata e il motivo deve essere accolto.
Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, infatti, il fallito e’ legittimato ad agire e resistere nelle controversie concernenti la validita’ del contratto di locazione avente ad oggetto un immobile destinato esclusivamente ad abitazione per- se’ e per la propria famiglia atteso che, in tal caso, la locazione non integra un diritto patrimoniale compreso nel fallimento del conduttore secondo la previsione della L. Fall., art. 43, bensi’ un rapporto di natura strettamente personale ai sensi della L. Fall., art. 46, in quanto rivolto al soddisfacimento di un’esigenza primaria di vita, inidoneo ad incidere sugli interessi della massa e percio’ indifferente per il curatore (Cass., 30 maggio 2000, n. 7142; Cass., 9 giugno 1993, n. 6424; Cass., sez un., 18 ottobre 1982, n. 5397).
Anche le somme versate in eccedenza rispetto al canone legale che Valvano ha cercato di recuperare devono considerarsi idonee a soddisfare la suddetta esigenza di vita del conduttore ed il Valvano deve percio’ considerarsi legittimato ad agire in luogo del curatore fallimentare. Si deve percio’ ritenere che la natura strettamente personale del rapporto di locazione per uso abitativo non temporaneo intercorso tra D’Errico e Valvano, espressamente riconosciuta come tale in primo grado, caratterizza tutti i diritti e le azioni che in tale rapporto sono contenuti e non viene meno per il solo fatto che la particolare azione di ripetizione prevista dall’art. 79 abbia ad oggetto una somma di denaro. Si deve percio’ ritenere che la Corte d’Appello ha ingiustamente ritenuto che il Valvano difettasse di legittimazione processuale per la proposizione dell’azione de qua.
In conclusione, per tutte le ragioni che precedono, deve essere rigettato il primo motivo ed accolti il secondo ed il terzo. La sentenza deve essere cosi’ cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Potenza in diversa composizione che decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE
Rigetta il primo motivo ed accoglie il secondo ed il terzo. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Potenza in diversa composizione che decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2009