Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25364 - pubb. 29/05/2021

Fallimento, inefficacia dell’assegnazione e prescrizione della ripetizione dell’indebito

Cassazione civile, sez. VI, 14 Maggio 2021, n. 13076. Pres. Valitutti. Est. Dolmetta.


Fallimento – Assegnazione – Inefficacia – Ordinanza interlocutoria



Ai fini dell’individuazione del dies a quo della prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito promossa dal soggetto - che dopo il fallimento del suo creditore abbia pagato il creditore di questi a seguito di assegnazione giudiziale e abbia dovuto poi compiere di nuovo la prestazione nelle mani del fallimento – occorre stabilire se la norma dell’art. 44 legge fall delinei un’ipotesi un’inefficacia c.d. automatica o se, per contro, tale inefficacia sia frutto di una pronuncia giudiziale di carattere costitutivo. (massima ufficiale)


 


Fatto

1.- L'articolata vicenda giunta ora all'esame di questa Corte può essere sintetizzata nei termini che seguono.

2.- Quale creditore di una somma di danaro nei confronti della s.a.s. (*), nel corso del 2001 la s.r.l. Iu. instaura avanti al Tribunale di Milano una procedura esecutiva presso terzi. Questa viene a sfociare, per quanto in interesse, in un'ordinanza emessa ex art. 553 c.p.c. il giorno 30 settembre 2002, con cui il giudice dell'esecuzione assegna alla s.r.l. Iu. la "somma dichiarata dovuta" alla s.a.s. (*) dalla s.p.a. Mediocredito (come allora diversamente denominata).

Il 20 novembre 2002 il Tribunale di Napoli dichiara il fallimento della s.a.s. (*). Il successivo 10 dicembre Mediocredito dà esecuzione all'ordinanza del giudice milanese, versando a Iu. la somma assegnatale.

3.- Nel luglio 2003, il Fallimento della s.a.s. (*) conviene avanti al Tribunale di Milano la s.p.a. Mediocredito, chiedendo la dichiarazione di inefficacia ex art. 44 L. Fall. del pagamento che questa ha eseguito nel dicembre 2002 alla s.r.l. Iu., con connessa condanna alla restituzione delle relative somme. La convenuta resiste.

Nel corso del giudizio di primo grado Mediocredito provvede al versamento delle somme pretese dal Fallimento, in esecuzione di apposita ordinanza emessa dal Tribunale ex art. 186 ter c.p.c. in data 9 dicembre 2004 (nell'assunto del solvens, il versamento avviene nei primi giorni del febbraio 2005).

4.- Con sentenza depositata nel gennaio 2012, il Tribunale condanna Mediocredito a pagare al Fallimento della s.a.s. (*) la somma in questione. Segue l'impugnazione di tale pronuncia da parte di Mediocredito. Che la Corte di Appello di Milano respinge con sentenza depositata in data 8 giugno 2015.

5.- Con ricorso presentate ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di Milano, nel giugno 2016 Mediocredito chiede alla s.r.l. Iu. la ripetizione dell'indebito delle somme che, nel dicembre 2002, ebbe a pagarle a seguito di apposita ordinanza di assegnazione (sopra, n. 2).

La Iu. contrasta la richiesta, tra l'altro rilevando che solo nell'agosto 2015 Mediocredito le dava notizia dell'azione promossa dal Fallimento della s.a.s. (*), nel contempo diffidandola a restituire quanto versatole nel dicembre 2002, e sollevando apposita eccezione di intervenuta prescrizione.

6.- Con sentenza depositata nel marzo 2019, il Tribunale di Milano accoglie la domanda restitutoria presentata da Mediocredito nei confronti di Iu..

La pronuncia ritiene che "il diritto alla ripetizione dell'indebito deve ritenersi sorto al momento del passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado e pertanto il dies a quo del termine prescrizionale deve individuarsi in tale momento ai sensi dell'art. 2935 c.c.". A base di questa valutazione il giudice del primo grado pone l'assunto, per cui "l'inefficacia del pagamento di un debito del fallito può essere dichiarata, ai sensi dell'art. 44 L. Fall. nei confronti di tutti i creditori, ma solo a seguito di azione promossa dal curatore fallimentare, trattandosi di inefficacia relativa".

7.- La pronuncia é impugnata dalla s.r.l. Iu. avanti alla Corte di Appello di Milano. Con ordinanza ex art. 348 bis, la Corte milanese dichiara l'inammissibilità dell'appello.

A conforto della soluzione così adottata, il giudice del merito osserva che "il diritto alla ripetizione di indebito delle somme pagate in esecuzione di un provvedimento giudiziale (a cui va parificata l'ordinanza di assegnazione in sede esecutiva), poi revocato, decorre dal passaggio in giudicato dalla sentenza che ha accertato come non dovuto tale importo - Cass. 24628/15, nonché Cass. 3706/18".

8. Avverso i provvedimenti del Tribunale e della Corte di Appello milanesi la s.r.l. Iu. spiega ora ricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi.

Resiste, con controricorso, la s.p.a. Mediocredito.

La resistente deposita anche memoria.

9.- I motivi di ricorso sono rubricati nei termini qui in appresso riportati.

Primo motivo: "violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. in relazione all'art. 44 L. Fall. e in relazione agli artt. 2943,2908 e 2909 c.c., in relazione a dati di fatto pacifici".

Secondo motivo: "violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e art. 44 L. Fall.".

Terzo motivo: "omesso esame di fatto decisivo e oggetto di contestazione - mancanza di prova circa l'esistenza del giudicato, violazione dell'art. 2697 c.c.".

Quarto motivo: "violazione e falsa applicazione degli artt. 348 bis e ter in relazione agli artt. 2935,2953 e 2943 c.c. e dell'art. 44L. Fall.".

10.- Nell'ambito dei primi due motivi, il ricorrente viene in particolare a rilevare che il "pagamento effettuato in data successiva alla dichiarazione di fallimento dev'essere dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 44 legge fall., perché effettuato con mezzi che già appartenevano al patrimonio del fallito".

Rileva, altresì, che per contro che il Tribunale ha "ritenuto necessari per l'insorgenza di una situazione di indebito ex art. 44 L. Fall." - quindi, per la fissazione del dies da cui fare decorrere la prescrizione - "la compresenza di tutti i seguenti elementi: (1) una causa promossa dal Fallimento ex art. 44 L. Fall.; (2) un secondo pagamento; (3) la sentenza definitoria dell'intera vicenda passata in giudicato". Aggiunge, in proposito, che, nella specie concreta, la pretesa di Mediocredito risulterebbe prescritta tanto a muovere il decorso della prescrizione dell'azione di ripetizione dal giorno del pagamento fatto alla Iu., quanto da quello dell'atto di citazione notificato dal Fallimento della s.a.s. (*), quanto da quello dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., quanto pure da quello del versamento fatto da Mediocredito al Fallimento.

11.- In relazione a questi motivi il Collegio osserva, in via per così dire preliminare, come si mostrino propriamente non pertinenti i precedenti di questa Corte che l'ordinanza di Appello ritiene di richiamare a conforto della propria decisione (cfr. sopra, n. 7). La pronuncia di Cass., 3 dicembre 2015, n. 24628 riguarda il caso di azione di ripetizione relativa a un caso di versamento di somme in "conto prezzo" avvenuto in occasione di un preliminare rimasto poi inadempiuto e, in conseguenza di ciò, risolto in via giudiziale. A sua volta Cass., 15 febbraio 2018, n. 3706 concerne la prescrizione dell'indebito di un versamento fatto in esecuzione di una sentenza di condanna, successivamente riformata.

Come correttamente ha rilevato dal giudice del primo grado, la problematica relativa all'individuazione del dies a quo della prescrizione, che la specie concreta propone, viene per contro a fermarsi su un versamento - solutorio di un debito del fallito ed effettuato da un debitor debitoris di questi -, che sia stato posto in essere dopo la dichiarazione di fallimento: e perciò inefficace ai sensi dell'art. 44, comma 1, L. Fall..

12.- Ciò posto, il Collegio osserva inoltre che tale fattispecie, così come esattamente definita, risulta focalizzarsi - in punto di individuazione del dies a quo della prescrizione - su due distinte questioni, la seconda delle quali si pone come gradata rispetto alla prima.

13.- E' prima di tutto da chiedersi, dunque, se il pagamento che sia effettuato dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, e come tale sia inefficace ex art. 44 L. Fall., rientri effettivamente, oppure no, nell'ambito delle fattispecie di indebito c.d. sopravvenuto.

A tale riguardo appare opportuno rilevare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'inefficacia degli atti considerati dall'art. 44 L. Fall. si inquadra tra gli effetti "automatici" della sentenza dichiarativa del fallimento (cfr., per tutte Cass., 29 dicembre 2011, n. 29873; Cass., 19 settembre 2007, n. 19165). Ciò sembrerebbe significare che, nel contesto di queste situazioni, il vizio che affetta il pagamento si pone a monte del pagamento stesso: prima del suo effettivo compimento, non già dopo. Sì che ai fini dell'art. 2935 c.c. sembrerebbe venire a rilevare, al riguardo, il giorno dell'effettuato pagamento (della cui ripetizione si discute).

Con questo orientamento non si concorda la tesi espressa dalla pronuncia del giudice del primo grado e che pure ha trovato eco nella recente pronuncia di Cass., 12 ottobre 2018, n. 25558. Secondo questa tesi, valore preminente avrebbe, al riguardo, il fatto che l'inefficacia sancita dall'art. 44 può essere fatta valere solo dal curatore; ed é , quindi, un'inefficacia relativa. Tesi, questa, che, ove portata alle sue estreme conseguenze, potrebbe condurre a ritenere che il vizio, che affetta il pagamento, é successivo al suo compimento.

Con la conseguenza, da un lato, di venire a mettere in dubbio la funzione lato sensu pubblicistica dell'inefficacia sancita dall'art. 44 (per il corrente rilievo che, intervenuta la dichiarazione, i beni del fallito sono ormai vincolati al soddisfacimento dei creditori che saranno ammessi al passivo: cfr. tra le altre, la pronuncia di Cass., 8 maggio 2013, n. 10895); dall'altro, di implicare che la pronuncia giudiziale di inefficacia del pagamento ex art. 44 venga a rivestire i tratti dell'accertamento costitutivo.

14.- Nell'eventualità si ritenga di accogliere il secondo corno dell'alternativa sopra delineata, si apre allora la questione relativa all'individuazione dell'evento, di cui si debba specificamente tenere conto per individuare il tempo da cui la prescrizione comincia effettivamente a decorrere.

In effetti, sembrano da prendere in considerazione - come possibili linee di soluzione - più alternative. E così, in specie: il tempo della richiesta di pagamento nel concreto formulata dal curatore al debitor debitoris, secondo una prospettiva che pare seguita dalla già citata pronuncia di Cass., n. 25558/2018; ovvero il tempo in cui il terzo corrisponde effettivamente le somme richiestegli al curatore (criterio, questo, che richiama in modo diretto e immediato il momento in cui il terzo subisce realmente un depauperamento patrimoniale, che chiede di essere riequilibrato); ovvero, ancora, il tempo in cui passa in giudicato la pronuncia che accerta il diritto del curatore a ricevere dal debitor debitoris le somme in questione, come hanno ritenuto, in relazione alla presente controversia, i giudici del merito. Con la conseguenza, a dar corso a quest'ultima impostazione, che - nel caso in cui il debitor debitoris versi al curatore le somme richieste (senza formulare contestazioni o comunque) senza che nel concreto instaurare un giudizio - la prescrizione dell'azione di ripetizione verso l'accipiens del pagamento inefficace potrebbe fors'anche non cominciare a decorrere proprio (con evidenti riflessi ulteriori, per la verità, pure sulla ricostruzione del precetto normativo di cui all'art. 2935 c.c.).

15.- Tutto ciò rilevato, il Collegio non può non constatare, in via ulteriore, la complessità delle questioni di diritto implicate dai temi appena sintetizzati e il potenziale impatto operativo che alla loro soluzione viene a riconnettersi.

A norma dell'art. 380 bis c.p.c., comma 3, il Collegio ritiene, pertanto, di non potere ravvisare evidenze decisorie tali da consentire la definizione del ricorso presso la c.d. sezione filtro, sicché lo stesso deve essere avviato alla discussione in pubblica udienza presso la sezione che é tabellarmente competente.

 

P.Q.M.

La Corte dispone la rimessione del ricorso alla pubblica udienza della Sezione Prima.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 30 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021.