Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2533 - pubb. 01/08/2010

Fallimento dichiarato tra il 16 luglio 2006 ed il 1° gennaio 2008 e termine di decadenza ex art. 93, settimo comma, l. fall.

Cassazione civile, sez. I, 11 Settembre 2009, n. 19697. Rel., est. Panzani.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Opposizione allo stato passivo - In genere - Fallimento dichiarato tra il 16 luglio 2006 ed il 1° gennaio 2008 - Disciplina c.d. intermedia ex d.lgs. n. 5 del 2006 - Prova del credito - Produzione di documenti - Termine di decadenza ex art. 93, settimo comma, della legge fall. - Riferibilità alla sola fase di verificazione - Applicabilità nel giudizio di opposizione - Esclusione - Fondamento - Produzione di documenti con il ricorso introduttivo - Ammissibilità.



In tema di fallimento, qualora sia applicabile la disciplina c.d. intermedia prevista dal d.lgs. n. 5 del 2006 per le procedure apertesi nel periodo compreso tra il 16 luglio 2006 ed il 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore delle ulteriori modifiche apportate al r.d. 16 marzo 1942, n. 267 dal d.lgs. n. 169 del 2007), il termine di decadenza previsto dall'art. 93, settimo comma, della legge fall. per la produzione di documenti a sostegno dell'istanza di ammissione al passivo si riferisce esclusivamente al procedimento di verificazione dei crediti, caratterizzato da sommarietà della cognizione, speditezza dell'istruttoria e non obbligatorietà dell'assistenza tecnica del creditore, mentre nel successivo giudizio di opposizione, avente natura di giudizio a cognizione piena, il creditore può indicare nel ricorso introduttivo i mezzi di prova di cui intende avvalersi ed i documenti prodotti, verificandosi altrimenti una lesione del diritto di difesa del creditore, che sarebbe tenuto a produrre i documenti entro lo stesso termine fissato per il deposito dello stato passivo da parte del curatore, e non essendo applicabile la disciplina di cui all'art. 345 cod. proc. civ., in quanto l'opposizione non è qualificabile come appello. (Principio enunciato dalla S.C. ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Massimario, art. 93 l. fall.

Massimario, art. 95 l. fall.

Massimario, art. 98 l. fall.

Massimario, art. 99 l. fall.


  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - rel. Consigliere -
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
JAGUAR ITALIA s.p.a., in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante dott. Mayer Daniele, elettiv. domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, presso l'avv. Manfredonia Angelo che la rappresenta e difende per delega in atti;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO ROYAL CARS s.r.l., in persona del curatore dott. Ferrario Claudio, elettiv. domiciliato in Roma, via Lima 48 int. 7, presso l'avv. prof. Giorgio Meo, rappresentato e difeso dall'avv. Prof. Presti Gaetano per delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
avverso il decreto del Tribunale di Milano 5 marzo 2008, n. 2985;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/6/09 dal Relatore Cons. Dott. Luciano Pantani;
Udito l'avv. Manfredonia per la ricorrente che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale e per l'accoglimento del ricorso principale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Velardi Maurizio, che ha concluso in via principale perché il ricorso principale venga dichiarato inammissibile; in subordine per il rigetto; assorbito il ricorso incidentale condizionato, in subordine accolto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 5.3.2008 il Tribunale di Milano respingeva l'opposizione a stato passivo proposta da Jaguar Italia s.p.a. in ordine alla mancata ammissione del complessivo credito di Euro 195.808,11 in via chirografaria nel Fallimento di Royal Cars s.r.l. il credito secondo l'opponente era costituito per Euro 121.050,87 dal corrispettivo della fornitura di attrezzature e strumenti necessari per l'attività di Royal Cars, per Euro 101.300 dai crediti spettanti all'opponente in via di surroga ai clienti della società fallita per la mancata consegna di autovetture già pagate; per Euro 242.668,14 e per Euro 112.352,39 a fronte della cessione a Jaguar Italia dei crediti vantati nei confronti della concessionaria fallita da PCE Bank e Unipart.
Il credito complessivo di Euro 495.808,11 doveva essere decurtato, secondo l'opponente, della somma di Euro 300.000 ricevuta a seguito dell'escussione della fideiussione rilasciata a favore della società fallita dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, donde la quantificazione del credito insinuato nei termini anzidetti. Il curatore si opponeva all'ammissione del credito per l'inammissibilità della produzione di documenti in sede di opposizione, documenti che avrebbero dovuto essere prodotti nel termine ultimo del quindicesimo giorno antecedente la data dell'udienza di verifica dei crediti. In subordine il Fallimento deduceva l'inidoneità della documentazione prodotta ad integrare la prova dei crediti vantati opponibile alla massa dei creditori. Osservava il Tribunale che la produzione dei documenti non poteva considerarsi tardiva. Premesso che alla fattispecie era applicabile la cd. disciplina intermedia prevista per i fallimenti dichiarati nel periodo compreso tra il 16.7.2006 ed il 1.1.2008, ai sensi D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 22, doveva ritenersi che il termine di quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, previsto a pena di decadenza, dalla L. Fall., art. 93, comma 7, per il deposito dei documenti, esaurisse la sua funzione nella fase dell'accertamento del passivo, consentendo ulteriori produzioni documentali in sede di opposizione. Ciò in quanto da un lato l'opposizione non poteva essere assimilata all'appello in senso stretto, ma doveva essere considerata rimedio lato sensu impugnatorio, e dall'altro la fase di verifica dei crediti, pur dopo la riforma, doveva ritenersi ancora governata da un certo grado di sommarietà con la conseguenza che soltanto i procedimenti impugnatori si prestavano ad una cognizione piena del giudice, come si ricavava dal fatto che il legislatore aveva continuato ad escludere la necessità dell'assistenza tecnica del creditore nella fase della verifica dei crediti. Di qui la conclusione che il creditore, che soltanto con l'opposizione si affidava al difensore tecnico, non poteva essere privato della possibilità di produrre documenti per la prima volta in sede d'impugnazione, come si ricavava del resto dal disposto dell'art. 99, comma 8, che consentiva al giudice di autorizzare la produzione di nuovi documenti. Infine un argomento nel senso indicato si desumeva anche dalla disciplina dettata dal decreto correttivo (D.Lgs. n. 169 del 1997) che aveva consentito la deduzione dei mezzi di prova e la produzione dei documenti, a pena di decadenza, contestualmente alla proposizione del ricorso L. Fall., ex art. 99.
Nel merito il Tribunale riteneva che i documenti prodotti dall'opponente fossero privi di data certa anteriore alla sentenza di fallimento e fossero pertanto inopponibili alla massa dei creditori. Ciò valeva sia per le forniture effettuate direttamente da Jaguar sia per le cessioni di credito per le quali mancava la prova dell'anteriorità al fallimento sia del contratto di cessione sia dell'avvenuta notifica della cessione al debitore. Mancava inoltre la prova dell'esistenza stessa dei crediti oggetto di cessione.
Aggiungeva il Tribunale che il credito vantato da Touring Auto nei confronti della società fallita ed oggetto anch'esso di cessione costituiva oggetto di domanda nuova, perché non proposta in sede d'insinuazione tempestiva.
Avverso il decreto ricorre per cassazione Jaguar Italia s.p.a. articolando tre motivi. Resiste con controricorso la curatela del Fallimento Royal Cars s.r.l. che ha anche proposto ricorso incidentale con unico motivo. Con istanza 13.6.2008 la curatela del Fallimento ha chiesto che il ricorso venisse immediatamente sottoposto ad esame preliminare per verificarne l'improcedibilità e comunque l'inammissibilità.
Accolta l'istanza dal Presidente, il consigliere relatore ha depositato relazione in data 11.2.2009 a seguito della quale è stata fissata pubblica udienza per la trattazione del ricorso. In data 23.6.2009 la ricorrente ha depositato i documenti già prodotti nel corso del giudizio di merito, notificando l'elenco degli stessi alla curatela controricorrente.
In sede di discussione orale la ricorrente ha eccepito la nullità del controricorso e del ricorso incidentale della curatela per nullità della procura ed all'esito della discussione ha depositato note di udienza in replica alle conclusioni assunte dal P.G.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Jaguar Italia s.p.a. deduce violazione degli artt. 2697, 2704 e 2710 c.c. nonché della L. Fall., art. 93 nonché difetto e contraddittorietà della motivazione.
I crediti insinuati avrebbero data certa anteriore al fallimento perché la ricorrente aveva corredato la propria domanda di insinuazione al passivo dell'estratto autentico delle proprie scritture contabili che attribuiva data certa all'annotazione della posta creditoria nei confronti della società fallita. La ricorrente aveva anche chiesto l'esibizione ex art. 210 c.p.c. al curatore dell'estratto del registro Iva acquisti della società fallita dove dovevano essere state registrate le fatture per le forniture effettuate da Jaguar Italia, da FCE Bank plc e da Unipart plc, e del libro giornale sul quale dovevano essere stati registrati i pagamenti degli acconti versati dai clienti nonché dei mastrini di contabilità e delle schede di partitario. Il Tribunale aveva respinto l'istanza senza rilevare che gli estratti autentici delle scritture contabili conferivano data certa al credito, la cui esistenza era comprovata dall'ordine di esibizione. Ai sensi dell'art. 2710 c.c. i libri bollati e vidimati nelle forme di legge potevano far prova tra imprenditori, anche quando uno di costoro fosse fallito, purché si trattasse di rapporto anteriore al fallimento. Inoltre a fronte della vasta produzione documentale dell'opponente che forniva prova del credito vantato, il Tribunale non aveva precisato le ragioni per cui riteneva tale documentazione inidonea a fornire la prova del credito, donde il denunciato vizio di motivazione.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 1264 e ss. c.c., 2704 c.c. e L. Fall., art. 45, nonché difetto e contraddittorietà di motivazione. Nel respingere il credito relativo alle cessioni il Tribunale non si sarebbe avveduto che non si poneva un problema di opponibilità delle cessioni stesse al fallimento perché non era questione di un credito del fallito, ma di un credito di un terzo, quale il credito dei clienti alla restituzione del doppio delle caparre versate per l'acquisto delle auto non consegnate dalla società fallita nonché il credito degli ex fornitori della concessionaria. Il credito di Jaguar non mutava la consistenza del passivo, ma incideva soltanto sulla legittimazione del creditore, profilo in relazione al quale non si poneva un problema di data certa del fatto fondante la legittimazione, intervenuta tra soggetti terzi e suscettibile di prova pertanto in qualunque modo. Ancora la notifica della cessione al debitore ceduto rivestiva rilevanza ai fini dell'esclusione dell'efficacia liberatoria del pagamento effettuato al cedente, ma non incideva sulla validità ed efficacia del negozio di trasferimento.
I crediti oggetto di cessione erano poi provati dalla documentazione versata in atti, oltre che dalla contabilità già ricordata e per quanto poteva occorrere era stata proposta istanza di esibizione delle scritture contabili della società fallita. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione della L. Fall., artt. 93 e ss., art. 112 c.p.c. nonché difetto e contraddittorietà di motivazione. Nel ritenere che il credito vantato da Touring Auto verso la società fallita non sarebbe stato insinuato tempestivamente, sì che per questa parte l'opposizione era inammissibile, il Tribunale non avrebbe considerato che nell'istanza di insinuazione era incluso anche il credito di Euro 79.500 ceduto da Touring Auto, come risultava dall'estratto conto prodotto in sede d'insinuazione. Tale credito era parte del complessivo credito vantato pari ad Euro 195.808,11.
2. In udienza è già stata disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c..
Va preliminarmente esaminata l'eccezione della ricorrente d'inammissibilità del controricorso della curatela del Fallimento Royal Cars s.r.l. e del ricorso incidentale per nullità della procura speciale alle liti in quanto apposta sulla copia notificata del ricorso e quindi su un atto non ricompreso tra quelli soli per i quali è tassativamente consentita l'apposizione della procura speciale autenticata dal difensore.
L'eccezione è fondata.
Questa Corte ha affermato, con orientamento costante, che nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, in considerazione del tassativo disposto dell'art. 83 c.p.c., comma 3. Ne consegue che deve essere dichiarato inammissibile il controricorso ed il ricorso incidentale ove la procura speciale sia stata apposta in calce alla copia notificata del ricorso principale (Cass. 30.7.2007, n. 16862; Cass. S.U. 5.6.2000, n. 405). Ne deriva l'inammissibilità del controricorso proposto dalla curatela del Fallimento Royal Cars e del ricorso incidentale.
3. Quanto ora affermato non impedisce, tuttavia, l'esame delle eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso principale sollevate dalla curatela, trattandosi di questioni rilevabili d'ufficio.
La curatela ha dedotto da un lato l'improcedibilità del ricorso per non essere stati prodotti, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4 "gli atti processuali, i documenti, i contratti e accordi collettivi" sui quali il ricorso si fonda. Dall'altro ha lamentato l'inammissibilità del ricorso perché difetterebbe ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 la specifica indicazione dei documenti, degli atti processuali e dei contratti e accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.
Questa Corte ha all'uopo precisato che in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 anche che esso sia prodotto in sede di legittimità (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo del ricorso che si limitava a fare riferimento all'esistenza di due concessioni, senza indicare in alcun modo dove e quando fossero stati prodotti i relativi documenti e senza neppure enunciare la loro produzione in sede di legittimità (Cass. S.U., 2.12.2008, n. 28547; Cass. 12.12.2008, n. 29279). Nel caso di specie, come ha osservato la relazione ex art. 380 bis c.p.c., non tutti i documenti a cui la società ricorrente fa riferimento in ricorso risultavano prodotti, perché essi, pur non essendo materialmente allegati al ricorso, erano stati riprodotti in parte nel corpo del ricorso stesso. In particolare erano stati riprodotti nel ricorso il doc. 2 (estratto autentico delle scritture contabili di Jaguar Italia) a pag. 59; i docc. da 4.1 a 4.11 (cessioni di credito a Jaguar Italia da parte dei clienti della società fallita per quanto concerne gli acconti corrisposti alla concessionaria rimborsati da Jaguar Italia) a p. 5 e ss. del ricorso;
i docc. da 23 a 26 (relativi alla cessione dei crediti di Touring Auto) a p. 45 e ss. del ricorso, il doc. 5 (cessione da parte di FCE Bank plc del credito vantato nei confronti della società fallita), p. 44 del ricorso. Va ora aggiunto che tutti i documenti già prodotti nelle fasi di merito del giudizio sono stati prodotti prima dell'udienza di discussione e che il relativo elenco è stato notificato alla curatela controricorrente. Non è in atti la prova dell'avvenuto buon fine della notifica del predetto elenco, ma la circostanza è irrilevante, atteso che è stato dichiarato inammissibile il controricorso della curatela per la nullità della procura, sì che essa non risulta ritualmente costituita in giudizio. Va poi aggiunto che le preclusioni alla produzione di nuovi documenti in sede di legittimità previste dall'art. 372 c.p.c. non valgono per i documenti che siano già stati prodotti in giudizio nelle fasi di merito e sui quali si sia formato il contraddittorio, che la parte abbia semplicemente omesso di depositare in una con il fascicolo di parte della fase di merito.
In conclusione non sussiste ipotesi d'inammissibilità od improcedibilità del ricorso principale, salvo i rilievi che si formuleranno con riferimento a specifici documenti in sede di esame dei singoli motivi del ricorso.
3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per inidonea formulazione dei quesiti.
La ricorrente ha formulato il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte di Cassazione se il Tribunale di Milano, nel respingere la domanda di insinuazione della Jaguar Italia a corredo della quale l'istante aveva prodotto le proprie scritture contabili, vidimate ed autenticate, e riportanti annotazioni creditorie in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, non abbia violato l'art. 2710 c.c. che attribuisce alle scritture contabili valore di prova, anche per ciò che attiene alla data nei rapporti tra imprenditori, anche nel caso di fallimento del soggetto debitore; dica ulteriormente la Corte di Cassazione se nel respingere la domanda di insinuazione della Jaguar Italia per difetto di prova della data certa del credito e della prova dell'esistenza del credito, non abbia il Tribunale di Milano violato anche l'art. 2697 c.c. e la L. Fall., art. 93". In proposito va sottolineato che la parte del doc. 2 riprodotta in ricorso a p. 59 non integra certamente un estratto autentico delle scritture contabili, difettando ogni vidimazione ed autentica. Gli altri documenti riprodotti non sono certamente riconducibili alle scritture contabili vidimate ed autenticate cui la ricorrente fa riferimento.
Analoga conclusione vale per gli stessi documenti successivamente prodotti nel loro testo completo il 23.6.09. Ne deriva che il quesito è inammissibile nella sua prima parte perché esso è del tutto inadeguato rispetto alla fattispecie concreta, in quanto il Tribunale di Milano non ha pronunciato sui crediti insinuati documentati dalle scritture contabili obbligatorie, regolarmente vidimate ed autenticate, ma su documenti che non avevano tale requisito. Per quanto concerne la seconda parte, poi, il quesito è del tutto generico e come tale inammissibile. Dalla sua formulazione non è, infatti, possibile discendere alle questioni dedotte nel motivo. Anche il profilo del motivo con cui la ricorrente denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata ammissione dei suoi crediti è inammissibile.
La ricorrente lamenta che "Jaguar Italia ...aveva prodotto tutti i documenti in proprio possesso attestanti l'esistenza dei crediti posti a fondamento della propria istanza ed al fine di completare il proprio sforzo probatorio, aveva anche avanzato istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., con ciò facendo sorgere nel Tribunale il dovere di addurre ed esplicitare le ragioni per le quali il complessivo sforzo probatorio profuso da Jaguar Italia era insufficiente ai fini della prova del credito", ma non considera che il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo i documenti prodotti privi di data certa anteriore all'apertura del fallimento, sì che il provvedimento impugnato si fonda su ulteriore ratio decidendi, che come si è detto non e stata adeguatamente censurata.
4. Il secondo motivo del ricorso principale è fondato. Con riferimento alle sole cessioni di crediti operate da clienti della società fallita in suo favore ed aventi ad oggetto il credito relativo alla restituzione degli acconti prezzo versati a fronte dell'acquisto di auto nuove non consegnate, la ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto del fatto che la cessione del credito non richiedeva la prova con data certa dell'anteriorità della cessione stessa all'apertura della procedura concorsuale e neppure dell'anteriorità al fallimento della notifica della cessione al debitore ceduto, non essendo in questo caso inopponibile alla massa la cessione successiva al fallimento e neppure essendovi questione sull'opponibilità al cessionario del pagamento effettuato dal debitore ceduto al cedente. In effetti nel caso in esame è questione di atti di cessione di crediti sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento posti in essere tra gli originari creditori della società fallita e Jaguar Italia a fronte del pagamento effettuato da tale società in favore degli originari creditori. Non trovano dunque applicazione le norme, in particolare la L. Fall., artt. 44 e 45, relative all'inopponibilità nei confronti della massa delle formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, in quanto la norma si riferisce agli atti compiuti dal fallito e non agli atti posti in essere inter alios. E - ben vero che in tema di compensazione la L. Fall., art. 56, u.c., stabilisce che "per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquietato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore". La norma, tuttavia, oltre a riferirsi ai crediti non scaduti, ipotesi non ricorrente nel caso in esame, è dettata dalla chiara finalità di impedire l'abuso del ricorso alla compensazione, che costituisce deroga alla legge del concorso, impedendo che il debitore del fallito possa rendersi acquirente a vii prezzo di debiti non scaduti lucrando il vantaggio di poterli opporre in compensazione per il loro intero ammontare, ipotesi che nel caso in esame non ricorre.
La giurisprudenza di questa Corte (Cass. 2.7.1998, n. 6469) ha riconosciuto il diritto del cessionario al subingresso, in forza di cessione o di surroga ex lege, nella titolarità del credito concorsuale già ammesso al passivo in seno ad una procedura fallimentare, con l'unico onere di far valere la sua qualità di cessionario con una nuova domanda d'insinuazione al passivo, onere peraltro soppresso dalla recente riforma della legge fallimentare (L. Fall., art. 115 nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 169 del 2007). Nè può obiettarsi che nell'ipotesi considerata dalla giurisprudenza ora richiamata, a differenza dal caso in esame, il credito era già stato ammesso al passivo, sì che n'era stata accertata l'anteriorità al fallimento, perché oggetto di questione è la necessità della prova dell'anteriorità all'apertura della procedura della cessione e non del credito che n'è oggetto, che non è oggetto di contestazione. E sia nel caso del credito già insinuato al passivo sia nel caso di cessione che abbia ad oggetto un credito non ancora insinuato, la cessione è successiva all'apertura della procedura, che altrimenti il cedente non avrebbe avuto legittimazione ad insinuarsi ed ad essere ammesso al passivo.
Il motivo è pure fondato nella parte in cui lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata nell'aver ritenuto sprovvisto di prova il credito della cessionaria a fronte dei documenti prodotti, sulla cui idoneità a provare il credito il Tribunale non ha speso parola.
La ricorrente, infatti, per ciascun credito oggetto di cessione, ha prodotto la dichiarazione dell'acquirente dell'auto che affermava che l'auto non gli era stata consegnata ed accettava di cedere il credito relativo all'acconto prezzo a Jaguar Italia; ha provato tramite assegno circolare l'avvenuto pagamento; ha avanzato istanza di esibizione di documenti nei confronti della curatela che se accolta, avrebbe potuto consentire di dimostrare l'avvenuta percezione da parte della concessionaria degli acconti prezzo. Ha fornito insomma un complesso di elementi di prova a fronte dei quali la laconica affermazione del Tribunale che non era stata fornita prova dell'esistenza dei crediti oggetto di cessione integra certamente il difetto assoluto di motivazione.
Per questa parte, pertanto, relativamente al credito di Euro 101.300, relativo ai crediti spettanti all'opponente in via di surroga ai clienti della società fallita per la mancata consegna di autovetture già pagate, il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione.
5. Il terzo motivo di ricorso non è fondato.
La ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia pronunciato sul credito di Euro 79.500 oggetto di cessione in suo favore da parte di Touring Auto, ritenendo che tale credito non fosse stato tempestivamente insinuato al passivo. Sostiene che il credito era stato invece oggetto della domanda di insinuazione, perché costituiva uno degli addendi del credito complessivo di Euro 195.808,11 oggetto della domanda, come si poteva ricavare dalla documentazione allegata ed in particolare dall'estratto autentico delle scritture contabili riprodotto in ricorso (doc. 2, p. 59). Premesso che, come si è già detto nel primo motivo, il documento in parola non costituisce estratto autentico delle scritture contabili, va osservato che il credito in questione non è stato oggetto della domanda di insinuazione, posto che in tale domanda la ricorrente ha richiesto l'ammissione al passivo del credito di Euro 195.808,11, pari alla differenza tra il credito complessivo da essa vantato di Euro 495.808,11 e la somma di Euro 300.000 corrisposta dal garante Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza. Il credito di Euro 495.808,11 risultava, secondo la domanda, dalle seguenti voci: Euro 121.050,87 corrispettivo di forniture effettuate da Jaguar Italia alla società fallita; Euro 101.300 per surroghe nel credito dei clienti della concessionaria che non avevano ricevuto gli autoveicoli acquistati ed avevano versato acconti prezzo; Euro 242.668,14 per la cessione dei crediti verso la concessionaria di FCE Bank ed Euro 112.352,39 per analoga cessione da parte di Unipart.
Non figura dunque nella domanda il credito Touring Auto. Esso risulta dall'estratto conto, ma a prescindere dal rilievo che la sua menzione nella documentazione non è sufficiente ad ovviare all'omessa considerazione nella domanda, nel caso di specie tale circostanza è del tutto irrilevante, perché l'estratto conto non menziona gli stessi crediti oggetto della domanda di insinuazione. Infatti i crediti dei clienti della concessionaria oggetto di cessione a Jaguar Italia sono limitati a quattro posizioni per complessivi Euro 29.100 a fronte del maggior credito di Euro 101.300 oggetto della domanda di insinuazione per la medesima voce. La differenza è costituita appunto dal credito Touring Auto, che non fu insinuato al passivo perché al suo posto la ricorrente preferì insinuare il maggior credito relativo alle cessioni da parte dei clienti della concessionaria fallita.
6. Resta da esaminare il ricorso incidentale della curatela del Fallimento Royal Cars. Come si è detto, tale ricorso è inammissibile per la nullità della procura alle liti. Ritiene peraltro il Collegio di esaminare ugualmente il motivo dedotto, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., comma 3, in ragione della particolare importanza della questione di diritto sollevata, sulla quale questa Corte non ha avuto modo di pronunciarsi e che è stata oggetto di decisioni contrastanti da parte della giurisprudenza di merito.
Lamenta la curatela che il Tribunale abbia ritenuto ammissibile la produzione di ulteriori documenti da parte dell'opponente in sede di opposizione avverso il decreto pronunciato dal giudice delegato, mentre "tutti i documenti a sostegno del proprio credito dovrebbero essere presentati dal creditore a pena d'inammissibilità almeno e comunque non oltre i quindici giorni anteriori all'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, fatta salva la possibilità per il creditore non ammesso di fare istanza per ottenere in sede di opposizione l'autorizzazione del tribunale a produzioni ulteriori" (così il quesito formulato), istanza che nel caso di specie non era stata avanzata.
Per contro, come si è osservato in narrativa, il Tribunale di Milano, premesso che alla fattispecie era applicabile la ed, disciplina intermedia prevista per i fallimenti dichiarati nel periodo compreso tra il 16.7.2006 ed il 1.1.2008, ai sensi del D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 22, doveva ritenersi che il termine di quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, previsto a pena di decadenza, dalla L. Fall., art. 93, comma 7, per il deposito dei documenti, esaurisse la sua funzione nella fase dell'accertamento del passivo, consentendo ulteriori produzioni documentali in sede di opposizione. Ciò in quanto da un lato l'opposizione non poteva essere assimilata all'appello in senso stretto, ma doveva essere considerata rimedio lato sensu impugnatorio, e dall'altro la fase di verifica dei crediti, pur dopo la riforma, doveva ritenersi ancora governata da un certo grado di sommarietà con la conseguenza che soltanto i procedimenti impugnatori si prestavano ad una cognizione piena del giudice, come si ricavava dal fatto che il legislatore aveva continuato ad escludere la necessità dell'assistenza tecnica del creditore nella fase della verifica dei crediti. Di qui la conclusione che il creditore, che soltanto con l'opposizione si affidava al difensore tecnico, non poteva essere privato della possibilità di produrre documenti per la prima volta in sede d'impugnazione, come si ricavava del resto dal disposto dell'art. 99, comma 8, che consentiva al giudice di autorizzare la produzione di nuovi documenti. Infine un argomento nel senso indicato si ricavava anche dalla disciplina dettata dal decreto correttivo (D.Lgs. n. 169 del 1997) che aveva consentito la deduzione dei mezzi di prova e la produzione dei documenti, a pena di decadenza, contestualmente alla proposizione del ricorso L. Fall., ex art. 99.
7. Va premesso che, come si è accennato, è qui questione della ed, disciplina intermedia prevista per i fallimenti dichiarati nel periodo compreso tra il 16.7.2006 ed il 1.1.2008, ai sensi del D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 22. Nella disciplina vigente dopo l'approvazione del D.Lgs. 12.9.2007, n. 169, la produzione di documenti in sede di opposizione ha avuto, come si vedrà, una diversa soluzione. Va ricordato che secondo la disciplina intermedia l'art. 93, comma 6, nel regolare il contenuto della domanda d'insinuazione stabilisce che "Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene". Per tale parte la disciplina non è stata modificata neppure con il decreto correttivo. L'art. 93, comma 7 (abrogato dal decreto correttivo) stabilisce poi che "I documenti non presentati con la domanda devono essere depositati, a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo". La ragione dell'abrogazione della norma va individuata nelle critiche che ad essa erano state mosse dai primi commentatori, che avevano osservato che essa prevedeva per il deposito dei documenti lo stesso termine entro il quale, ai sensi dell'art. 95, comma 2, il curatore doveva depositare in cancelleria il progetto di stato passivo, cui seguiva la possibilità per i creditori di presentare osservazioni scritte sino a cinque giorni prima dell'udienza di verifica dei crediti. Ne derivava che i creditori dovevano provvedere al deposito dei documenti prima ancora di conoscere le eccezioni del curatore, con la conseguenza di dover ritenere o che la produzione di ulteriori documenti fosse preclusa, con conseguente lesione del diritto di difesa, o che invece essa fosse consentita all'udienza, derivandone lo svuotamento della funzione acceleratoria del termine di decadenza previsto dall'art. 95, comma 7.
Il legislatore del decreto correttivo ha ritenuto di risolvere la questione sopprimendo il termine in parola, sì che attualmente la produzione di documenti in sede di verifica è consentita senza limiti temporali sino alla pronuncia del giudice delegato sulla domanda di insinuazione del credito. Tornando alla disciplina cd. intermedia l'art. 99, comma 2, per quanto concerne il giudizio di opposizione stabilisce che esso si propone con ricorso che deve contenere (n. 4) "..l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti". La norma per questa parte è rimasta immutata con il decreto correttivo, che ha peraltro aggiunto la significativa precisazione che il ricorrente deve anche indicare, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
I commi 7 e 8, art. 99, stabiliscono, sempre secondo la disciplina intermedia, che "nel corso dell'udienza il tribunale assume, in contraddittorio tra le parti, i mezzi di prova ammessi, anche delegando uno dei suoi componenti" e che esso "se necessario, può assumere informazioni anche d'ufficio e può autorizzare la produzione di ulteriori documenti". Questi commi sono scomparsi nel testo approvato dal decreto correttivo.
Si tratta quindi di stabilire se il termine di decadenza, sino a quindici giorni prima dell'udienza di verifica, previsto per la produzione di documenti dall'art. 93 secondo la disciplina intermedia, debba valere ai soli fini del procedimento di verificazione o se la decadenza ivi prevista valga anche nel successivo giudizio di opposizione.
Ritiene il Collegio che al quesito non possa darsi risposta che nel primo senso.
Va anzitutto osservato che il legislatore della riforma pur avendo ampiamente mutato la natura del giudizio di verifica, soprattutto attribuendo al curatore il ruolo di parte ed affermando all'art. 95, comma 3, che il giudice delegato pronuncia su ciascuna domanda "nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio e a quelle formulate dagli altri interessati..", ne ha però mantenuto la caratteristica di giudizio a cognizione sommaria, in cui non è obbligatoria l'assistenza tecnica a favore del creditore ed ove è previsto che il giudice possa procedere "ad atti di istruzione a richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento" (art. 95, comma 3, ult. parte).
A tale limitazione si accompagna il diritto del creditore in sede di opposizione di indicare specificamente i mezzi di prova di cui intende avvalersi ed i documenti prodotti. Il carattere del giudizio di opposizione, che è giudizio a cognizione piena, pur svolgentesi secondo forme specifiche regolate ad hoc dal legislatore sul modello del rito sommario, convince che la pienezza del diritto alla prova riconosciuto in ordine alle prove costituende valga anche per le prove costituite, la cui espressa menzione non avrebbe altrimenti senso in presenza della decadenza già prevista in proposito dall'art. 93.
D'altra parte la lettura costituzionalmente orientata, compatibile con la tutela del diritto di difesa, delle norme in questione, impone questa conclusione. Se infatti il creditore incontra il termine di decadenza per la produzione di documenti previsto dall'art. 93, che scade prima che egli sia posto in grado di conoscere le eccezioni sollevate dal curatore, ne deriva che egli deve essere posto in grado di porre in essere quelle produzioni documentali che tali eccezioni abbiano richiesto. La previsione di una produzione in sede di udienza di verifica non è espressa ed è da ritenere che sia limitata, come per le prove costituende, dalle esigenze di speditezza della procedura, con la conseguenza che tale produzione deve essere necessariamente ammessa in sede di opposizione, con l'atto introduttivo del giudizio.
È appena il caso di sottolineare che nella specie sarebbe fuori luogo ogni richiamo alla disciplina della produzione dei documenti in appello e all'art. 345 c.p.c., perché, come si è detto, si è qui al di fuori del giudizio ordinario di cognizione ne' l'opposizione può essere qualificata come appello. Se è vero, infatti, che il legislatore ha delineato il procedimento di verifica dei crediti come un procedimento che ha più di ieri natura decisoria e si fonda sul principio della domanda e dell'eccezione, in cui il curatore assume la qualità di parte ed il giudice pronuncia secondo le regole del contraddittorio e non nelle forme del rito inquisitorio, resta che tale procedimento, almeno nel ed, rito intermedio, prevede pur sempre una cognizione sommaria per quanto concerne la prova anche per quanto riguarda i già ricordati limiti alla produzione di documenti rispetto alle eccezioni del curatore. Di qui la conclusione che il giudizio di opposizione, ancorché contro il provvedimento che lo definisce non sia ammissibile l'appello, ma soltanto il ricorso per cassazione, è pur sempre giudizio di merito a cognizione piena, il cui oggetto non assume le caratteristiche proprie dell'appello, almeno per quanto concerne i limiti alla deduzione di prove. Resta in questa prospettiva da valutare il disposto dell'art. 99, comma 8, che consente al tribunale di autorizzare la produzione di ulteriori documenti.
Pare evidente, alla luce delle considerazioni che si sono sin qui svolte, che tale potere del tribunale va letto alla luce della decadenza prevista dallo stesso art. 99, comma 2, n. 4 in ordine alla produzione di documenti da parte dell'opponente, produzione che può avvenire soltanto con il ricorso in opposizione e non successivamente, nell'ulteriore corso del giudizio. È chiaro allora che il potere riconosciuto al tribunale di autorizzare la produzione di ulteriori documenti va visto negli stessi termini individuati dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento, nel rito del lavoro, all'art. 421 c.p.c., vale a dire come strumento affidato al prudente apprezzamento del giudice quando ritenga la prova indispensabile ai fini della decisione della causa (da ultimo Cass. 25.6.2007, n. 14696; Cass. 13.3.2009, n. 6188), fermo altrimenti restando il limite della decadenza prevista a carico della parte.
Nel caso in esame il curatore si è opposto all'ammissione dei documenti prodotti perché essi, in gran parte, erano stati allegati al ricorso in opposizione. Ne deriva che tali documenti erano stati prodotti nel pieno rispetto del disposto della L. Fall., art. 99, comma 2, n. 4, nel testo cd. intermedio, sì che del tutto correttamente il Tribunale ne aveva riconosciuto ammissibile la produzione. Nè per quanto si è detto tale produzione doveva essere autorizzata dal Tribunale. Va quindi affermato il seguente principio di diritto: "Nel giudizio di opposizione a stato passivo, relativo a fallimento dichiarato tra il 16 luglio 2006 ed il 31 dicembre 2007, cui si applica la cd. disciplina intermedia dettata dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, anteriormente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, il creditore opponente con il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione a stato passivo può produrre nuovi documenti, non prodotti nel corso del procedimento di verifica dei crediti disciplinato dalla L. Fall., artt. 95 e ss., non rilevando la decadenza prevista dalla L. Fall., art. 93, comma 7, nel testo introdotto dal citato D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, che si riferisce soltanto alla predetta fase di verifica dei crediti". 8. La pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione è rimessa al giudice di rinvio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale nonché il controricorso; dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale; rigetta il terzo; accoglie il secondo motivo nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato in parte qua e rinvia al Tribunale di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Pronunciando sul ricorso incidentale enuncia il seguente principio di diritto: "Nel giudizio di opposizione a stato passivo, relativo a fallimento dichiarato tra il 16 luglio 2006 ed il 31 dicembre 2007, cui ai applica la cd. disciplina intermedia dettata dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, anteriormente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, il creditore opponente con il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione a stato passivo può produrre nuovi documenti, non prodotti nel corso del procedimento di verifica dei crediti disciplinato dalla L. Fall., artt. 95 e ss., non rilevando la decadenza prevista dalla L. Fall., art. 93, comma 7, nel testo introdotto dal citato D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, che si riferisce soltanto alla predetta fase di verifica dei crediti". Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2009