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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25326 - pubb. 22/05/2021.

Accordo di ristrutturazione dei debiti: quando l’istanza di inibitoria di azioni esecutive o cautelari ha natura abusiva


Tribunale di Ravenna, 22 Marzo 2021. .

Accordo di ristrutturazione dei debiti – Istanza di inibitoria di azioni esecutive o cautelari di cui all’art. 182-bis, comma 7, l.f. – Natura abusiva – Fattispecie


Ha natura abusiva, perché unicamente volta a procrastinare la trattazione dell’istanza di fallimento pendente senza prospettare alcun vantaggio per i creditori, la richiesta di inibitoria di azioni esecutive o cautelari di cui all’art. 182-bis, comma 7, l.f. formulata dall’imprenditore che presenti un’ipotesi di accordo quando:
-manchi totalmente la elaborazione di un piano industriale od  economico-finanziario a cui legare la ventilata possibilità di raggiungere un accordo di  ristrutturazione;
-siano state solo prodotte alcune offerte di pagamento inviate via PEC ad asseriti creditori, con le quali si propongono pagamenti modestissimi, pari all’incirca all’1% della sorte capitale;
-la dichiarazione dell’attestatore non indica né l’importo dei crediti totali né una elencazione dei creditori con i quali sarebbero in corso trattative ed altresì non contenga l’attestazione della veridicità dei dati aziendali;
-l’impresa debitrice abbia già fatto ricorso alla procedura di concordato prenotativo, ottenendo la concessione del termine di cui all’art. 161 co. 6 l.f. e la successiva proroga, in pendenza di istanza di fallimento ed abbia poi inopinatamente rinunciato al medesimo termine senza depositare alcuna proposta “ristrutturativa”, né di concordato “pieno” né di accordo di ristrutturazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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