Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2531 - pubb. 17/11/2010

Tardiva costituzione dell’opponente e rimessione in termini

Tribunale Udine, 01 Ottobre 2010. Est. Zuliani.


Opposizione ad ingiunzione - Costituzione - Termini di cui all’art. 645 c.p.c. - Mutamento interpretativo da parte della Corte di Cassazione - Giudizi pregressi - Rimessione in termini - Ammissibilità.



Deve ritenersi procedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo benché l’iscrizione a ruolo della causa da parte dell’opponente sia stata effettuata oltre i cinque giorni e ciò in quanto l’iscrizione sarebbe stata tempestiva secondo l’univoco orientamento giurisprudenziale esistente al momento della instaurazione del giudizio; va quindi disposta la rimessione in termini della parte attrice-opponente dovendosi considerare sanata l’attività processuale tardivamente compiuta senza peraltro che sia necessario disporne la rinnovazione. (mb) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 645 c.p.c.


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