Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25284 - pubb. 14/05/2021

Domanda di concordato preventivo presentata allo scopo di differire la dichiarazione di fallimento

Cassazione civile, sez. VI, 31 Marzo 2021, n. 8982. Pres. Acierno. Est. Terrusi.


Concordato preventivo - Domanda di concordato preventivo presentata allo scopo di differire la dichiarazione di fallimento - Abuso del processo - Configurabilità - Conseguenze - Inammissibilità



La domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell'art. 161 l.fall., presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti. (massima ufficiale)


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