Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2526 - pubb. 01/08/2010

Effetti del fallimento sulla procura alle liti

Cassazione civile, sez. I, 04 Settembre 2009, n. 19209. Rel., est. Panzani.


Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Legittimazione all’impugnazione - In genere - Ricorso per cassazione - Procura alle liti - Conferimento da parte di procuratore di società dichiarata fallita - Inammissibilità del ricorso - Fondamento.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Mandato e commissione - Procura speciale conferita dall'amministratore della società - Sopravvenuto fallimento sociale - Effetti - Scioglimento del mandato - Sussistenza - Conferimento dal procuratore di procura speciale alle liti per il giudizio di cassazione - Inammissibilità.



È inammissibile il ricorso per cassazione proposto sulla base di una procura alle liti conferita dal procuratore di una società dichiarata fallita successivamente al rilascio della procura in favore del rappresentante, ma anteriormente al conferimento della procura alle liti, in quanto, ai sensi dell'art. 78 della legge fall., il sopravvenuto fallimento determina l'automatico scioglimento dei rapporti di mandato. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Massimario, art. 78 l. fall.


  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - rel. Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FISCHER ASTRID, ENGLISH & ITALIAN CLASSIC CARS CO., in persona del titolare GIOVANNETTI PALAU Pietro, CLASSIC CARS CO. INTERNATIONAL s.r.l., in persona del procuratore generale GIOVANNETTI PALAU Pietro, elettivamente domiciliati in Roma, piazza Cavour 17, presso l'avv. TERRA Massimo che li rappresenta e difende unitamente all'avv. FANTINI Umberto del foro di Milano, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO CLASSIC CARS CO. S.a.s. di Pietro Palau Giovannetti e di GIOVANNETTI PALAU PIETRO MAURO in proprio, in persona del curatore dott. D'AMARA Salvatore, elettivamente domiciliato in Roma, via Nazionale 204, presso l'avv. BOZZA Alessandro, rappresentato e difeso dall'avv. IANDOLO Francesco del foro di Milano, giusta delega in atti;
- controricorrente -
MOVIMENTO PER LA GIUSTIZIA ROBIN HOOD O.N.L.U.S. in persona del Presidente GIOVANNETTI PALAU Pietro;
- intimato -
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA, in persona del Procuratore pro tempore PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO, in persona del Procuratore pro tempore;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1936/04 del 2 luglio 2004;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/6/09 dal Relatore Cons. Dott. PANZANI Luciano;
udito l'avv. Terra per i ricorrenti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giuseppe GIACOBBE e Astrid FISCHER chiedevano con ricorso 23.10.93 ai sensi della L. Fall., artt. 101 e 103, la sospensione della vendita e la restituzione di sei autovetture inventariate nel fallimento della Classic Cars s.a.s. di Pietro Palau Giovannetti e di quest'ultimo in proprio quale socio accomandatario, dichiarato dal Tribunale di Milano con sentenza 1.12.1992. Nel procedimento intervenivano volontariamente la Classic Cars Co. International s.r.l., in persona del legale rappresentante GIOVANNETTI PALAU Alberto, e la ditta individuale English and Italian Classic Cars Co., in persona del titolare Pietro Palau GIOVANNETTI, chiedendo che, quali custodi delle autovetture allorché esse erano state inventariate dal Fallimento presso le loro rispettive sedi di Corso S. Gottardo 21 e via G.B. Vico 14, in Milano, venissero reintegrate nel loro possesso.
Alla prima udienza di comparizione Pietro Palau GIOVANNETTI ricusò il G.D. dott. Fabiani con conseguente sospensione del processo. Il giudizio venne poi riassunto dalla Fischer con ricorso notificato alle altre parti ad eccezione del Giacobbe. All'udienza di prosecuzione il Palau invitò il giudice ad astenersi, ma questi fissò udienza di precisazione delle conclusioni e, successivamente, l'udienza collegiale di discussione, che venne rinviata perché un giudice chiese di potersi astenere. Alla successiva udienza l'intero Collegio venne ricusato. Dichiarata inammissibile la ricusazione, la causa venne riassunta dalla Fischer e dagli intervenuti e, dopo la reiezione delle richieste cautelari dagli stessi presentate, verme assunta in decisione.
Il Tribunale con sentenza 30.10.2000 dichiarò estinto il giudizio nei confronti del Giacobbe per mancata riassunzione nei suoi confronti. Dichiarò ammissibile l'intervento dei terzi, respingendo eccezione in tal senso sollevata dal Fallimento. Respinse le domande sia della Fischer che degli intervenuti ritenendole prive di ogni supporto probatorio perché le parti non avevano provveduto a depositare i loro fascicoli di parte. Proposero appello con unico atto di citazione la Fischer, la Classic Cars Co. International s.r.l., la English and Italian Classic Cars Co. di Giovannetti P. Palau e il Movimento per la Giustizia Robin Hood (O.N.L.U.S.), in persona del Presidente P. Palau Giovannetti.
Costituitosi il Fallimento, all'udienza di discussione del 16.10.2002 la causa venne sospesa perché gli appellanti, tranne la Fischer, avevano ricusato con ricorso depositato il 12.10.2002 il dott. Marcello GUSTAPANE, presidente della sezione cui era assegnata la causa, ed il dott. Adamo Rocco, consigliere relatore della causa. Con ordinanza 30.10.2002 la prima sezione della Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione nei confronti del dott. Gustapane e la rigettava per quanto concerneva il cons. Rocco. Riassunta la causa su istanza della Fischer, della Classic Cars Co. International s.r.l., della English and Italian Classic Cars Co. di P. Palau Giovannetti e del Movimento per la Giustizia Robin Hood (O.N.L.U.S.),
venne fissata nuova udienza di discussione al 14.1.2004. Rinviata tale udienza al 25.2.2004 a seguito della presentazione di nuova istanza di ricusazione dei medesimi magistrati proposta da Fischer, da Classic Cars Co. International s.r.l., da English and Italian Classic Cars Co., di P. Palau Giovannetti e dal Movimento per la Giustizia Robin Hood (O.N.L.U.S.), con ordinanza 2.2.2004 la 5^ Sezione penale della Corte di appello, cui nelle more era stata attribuita la competenza a pronunciare sulle istanze di ricusazione, dichiarava inammissibile la ricusazione stessa, si che la causa era assunta a decisione.
Con sentenza 2 luglio 2004 la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile l'appello proposto dal Movimento per la Giustizia Robin Hood (O.N.L.U.S.) e rigettava il gravame degli altri appellanti, condannandoli tutti in solido alle spese in favore del Fallimento.
Osservava la Corte d'appello che la doglianza con cui gli appellanti lamentavano un "intento persecutorio" della curatela nei loro confronti argomentando dal fatto che la domanda di rivendica del Giacobbe, tenacemente avversata sino a quando il suo difensore era stato l'avv. Frattini, difensore degli appellanti, era stata successivamente accolta, non era fondata. La circostanza della restituzione della vettura non rispondeva infatti a verità. Era poi infondato il motivo con cui gli appellanti sostenevano che il Tribunale avrebbe dovuto prendere in esame il loro fascicolo processuale ancorché depositato lo stesso giorno dell'udienza di discussione o quantomeno consentire la regolarizzazione del deposito rimettendo la causa sul ruolo. I fascicoli di parte dovevano essere depositati almeno quattro giorni prima dell'udienza ai sensi dell'art. 111 disp. att. c.p.c., ne' poteva disporsi la remissione della causa sul ruolo senza violare il diritto di difesa della controparte.
Non era poi sufficiente il fascicolo d'ufficio, come pure sostenuto dagli appellanti, per pronunciare sulle loro domande e tanto valeva anche per le domande cautelari, che peraltro non risultavano dalle conclusioni riportate nell'epigrafe della sentenza impugnata. La Corte non poteva accogliere l'istanza di sequestro delle autovetture rivendicate dagli appellanti, perché, a prescindere dal fatto che si trattava di domanda nuova, il suo esame era precluso dalla perdurante mancanza dei fascicoli di parte.
Anche il terzo motivo, con cui gli appellanti lamentavano che il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sulla querela di falso concernente la sentenza dichiarativa di fallimento ed il decreto 27.10.93 di rigetto dell'istanza di sospensione della vendita dei beni rivendicati, sollecitando l'intervento del P.M. di Brescia, non era fondato perché tale domanda non era stata riproposta nelle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, la cui esatta trascrizione nella sentenza del Tribunale non risultava contestata. Neppure poteva essere accolta l'istanza che fosse la Corte d'appello a disporre l'ammissione della querela di falso contro la sentenza di fallimento, il verbale di udienza 1.12.1992, il Decreto 27 ottobre 1993, già citato, perché la Corte per mancanza del fascicolo di parte non poteva prendere visione della dichiarazione di querela. La Corte di Cassazione aveva peraltro già ritenuto inammissibile la proposizione della querela nei confronti della sentenza dichiarativa di fallimento definendo il relativo giudizio di opposizione. Neppure era fondato il gravame con cui gli appellanti si dolevano che il Tribunale non avesse disposto la chiamata in causa iussu iudicis dei terzi che si erano resi acquirenti delle autovetture e del magazzino ricambi grazie al consilium fraudis della curatela, aggiudicandosele a valori usurari, trattandosi di potere discrezionale del giudice di merito di primo grado, non censurabile in appello. L'istanza inoltre non poteva essere rinnovata nel giudizio di appello.
Erano poi infondati i motivi con cui ci si doleva dell'omesso esame della temerarietà delle difese della curatela in ordine alla fondatezza della domanda di rivendica, posto che essa era stata respinta per difetto di prova conseguente all'omesso deposito dei fascicoli di parte, e della violazione nel giudizio di primo grado del principio di terzietà del giudice, posto che la doglianza era generica.
Avverso la sentenza ricorrono per cassazione con unico ricorso Fischer Astrid, la Classic Cars Co. International s.r.l., la English and Italian Classic Cars Co. di P. Palau Giovannetti articolando sette motivi. Resiste con controricorso il Fallimento Classic Cars Co. s.a.s. di Pietro Palau Giovannetti e Giovannetti Palau Pietro in proprio. Il P.M. presso il Tribunale di Brescia e presso il Tribunale di Milano nonché il Movimento per la Giustizia Robin Hood (O.N.L.U.S.) non hanno svolto attività difensiva. Con istanza depositata in data odierna i ricorrenti hanno chiesto la rifissazione dell'udienza pubblica nel rispetto dei termini di cui all'art. 377 c.p.c., in quanto l'avviso d'udienza non sarebbe stato notificato al domiciliatario avv. Terra al suo attuale indirizzo. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va in primo luogo esaminata l'istanza di rifissazione dell'udienza pubblica nei termini di cui all'art. 377 c.p.c., comma 2, proposta dai ricorrenti che lamentano che l'avviso d'udienza sia stato notificato dalla cancelleria all'indirizzo dell'avv. Terra, domiciliatario, in Roma, piazza Cavour 17, nonostante lo stesso avvocato avesse da tempo trasferito il suo studio in Roma, in via Guido d'Arezzo 2, come dallo stesso comunicato e risultante dall'Albo dell'Ordine degli Avvocati cassazionisti di Roma.
L'istanza non può trovare accoglimento.
Va premesso che l'avviso d'udienza ex art. 377 c.p.c., comma 2, è stato notificato all'avv. Terra, quale domiciliatario dei ricorrenti, all'indirizzo di piazza Cavour 13, Roma, corrispondente all'elezione di domicilio quale risulta dalla procura in atti, e, risultando lo stesso trasferito, successivamente nei termini di legge, presso la cancelleria di questa Corte ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 2. I ricorrenti hanno prodotto una visura dell'Albo degli avvocati di Roma da cui risulta che alla data dell'11 giugno 2009 il domiciliatario avv. TERRA Massimo risultava avere studio in Roma, via Guido d'Arezzo 2.
È agli atti, in calce all'istanza di rifissazione dell'udienza, attestazione della cancelleria in data 23.6.09 da cui risulta che alla data odierna non era stato depositato alcun "cambio domicilio" relativo al ricorso in oggetto.
Dalle circostanze ora esposte risulta che: a) i ricorrenti non hanno provato che la variazione dell'indirizzo dello studio dell'avv. Terra fosse stata comunicata all'Ordine degli Avvocati di Roma ed inserita nelle registrazioni dell'Albo in data anteriore all'11 giugno 2009, prima della scadenza del termine per la comunicazione dell'avviso di udienza previsto dall'art. 377 c.p.c., comma 1; b) nessuna comunicazione della variazione dell'indirizzo del domiciliatario è stata data alla cancelleria di questa Corte; c) del pari non è stato nè dedotto ne' allegato che tale comunicazione sia stata notificata dai ricorrenti alle altre parti costituite.
È giurisprudenza di questa Corte che nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, l'elezione di domicilio del ricorrente deve, in primo luogo, essere contenuta nel ricorso, mentre successive modifiche di questa devono rispettare i requisiti della elezione stessa, la quale si configura come specifica dichiarazione "indirizzata" ai soggetti che, a diverso titolo, operano nel processo (controparti, giudice, cancelliere), con la conseguenza che il trasferimento della domiciliazione, per avere rilevanza, esige anch'esso una specifica dichiarazione indirizzata ai soggetti medesimi (Cass. 2.4.2004, n. 6508; Cass. 24.5.2006, n. 12305).
Nè può ritenersi che possa trovare applicazione al caso in esame il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 18.2.2009, n. 3818) con riferimento alla diversa questione della notifica dell'impugnazione presso il procuratore costituito o domiciliatario, secondo il quale la notifica va effettuata al procuratore costituito o domiciliatario nel domicilio eletto nel giudizio, se esercente l'ufficio in un circondario diverso da quello di assegnazione, o, altrimenti, nel suo domicilio effettivo, previo riscontro, da parte del notificante, delle risultanze dell'albo professionale. Mentre infatti la comunicazione della variazione del domicilio nella pendenza del termine di impugnazione non potrebbe essere effettuata nelle forme dell'elezione di domicilio, essendo il giudizio in fase di quiescenza, ed il riscontro da parte del notificante delle risultanze dell'albo professionale, effettuabile anche per via informatica o telematica, non arreca un significativo pregiudizio temporale e non impedisce di fruire per intero del termine di impugnazione, nel caso della notifica dell'avviso di udienza ben è possibile la comunicazione, nelle stesse forme dell'elezione di domicilio - e quindi con dichiarazione rivolta alle altre parti e al giudice - della variazione dello stesso, mentre la necessità per la cancelleria di compulsare, sia pur per via telematica o informatica, l'albo degli avvocati per verificare se siano intervenute variazioni di indirizzo in tutti i giudizi per cui si debba procedere alla notificazione degli avvisi ex art. 377 c.p.c., comma 2, comporterebbe un serio aggravio di lavoro degli uffici giudiziari e sarebbe pertanto in contrasto con le esigenze di efficienza ed economicità dell'attività della P.A.. Nel caso di specie, peraltro, come si è detto, i ricorrenti non hanno dimostrato che la variazione dell'indirizzo dell'avv. Terra sia stata inserita nell'Albo degli avvocati di Roma prima che iniziasse a decorrere il termine di cui all'art. 377 c.p.c., comma 2.
2. Va ora esaminata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso proposto da Classic Cars Co. International s.r.l. perché la procura speciale posta a margine del ricorso è sottoscritta dal sig. Giovannetti Palau Pietro in forza della procura speciale rilasciata dall'amministratore della società il 22.12.1986 per atto notaio Sessa. Osserva la curatela che la società è stata dichiarata fallita con sentenza 6.10.1995 come da documento prodotto (doc. 8), con la conseguenza che il mandato del Pietro Palau Giovannetti è venuto meno.
L'eccezione è fondata.
Ai sensi della L. Fall., art. 78, il mandato rilasciato dal fallito viene meno per effetto della dichiarazione di fallimento, che determina lo scioglimento del contratto. Ne deriva che il Giovannetti Palau Pietro è cessato dall'incarico di procuratore della società ricorrente, che conseguentemente non poteva rappresentare nel momento in cui ha rilasciato la procura speciale alle liti per il giudizio di cassazione.
3. Con il primo motivo i ricorrenti deducono nullità della sentenza per violazione delle norme in materia di riassunzione del giudizio con riferimento agli artt. 52 e 54 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn, 3 e 4.
Si lamenta che la Corte d'appello abbia deciso il giudizio all'udienza di discussione del 25.2.2004 senza che lo stesso, precedentemente sospeso a seguito di presentazione di istanza di ricusazione del presidente e del consigliere relatore, fosse stato ritualmente riassunto su impulso delle parti, come tassativamente richiesto dall'art. 54 c.p.c., comma 4, e senza che la riassunzione fosse stata notificata al difensore costituito. In tal modo le parti ricorrenti sarebbero state lese nel loro diritto di evolgere nuove eccezioni o ulteriori istanze di ricusazione ovvero in ordine alla chiamata in causa del P.M. o anche soltanto di depositare il proprio fascicolo, risultando in tal modo pregiudicato l'esito della causa. La fissazione dell'udienza del 25.2.2004 non sarebbe stata comunicata al difensore dei ricorrenti e sarebbe stata comunque nulla e/o inefficace. La precedente udienza del 14.1.2004 in cui sarebbe stata fissata quella del 25.2.2004 non si sarebbe mai svolta, quantomeno in presenza del difensore dei ricorrenti ne' vi sarebbe traccia in atti del verbale di rinvio al 25.2.2004.
Il motivo non è fondato.
La Corte di appello, come risulta dal verbale di udienza, di cui questa Corte può prendere diretta visione essendo stato denunciato un error in procedendo, ha provveduto all'udienza del 14.1.2004, originariamente fissata per la discussione, a rinviare la causa al 25.2.2004 in attesa che altra sezione della Corte stessa pronunciasse sulla ricusazione del presidente del collegio e del consigliere relatore. Dichiarata inammissibile la ricusazione, il giudizio è pertanto proseguito all'udienza già fissata senza necessità di un provvedimento di riassunzione, come è espressamente previsto che possa avvenire ai sensi dell'art. 298 c.p.c., quando, essendosi verificata una causa di sospensione del giudizio, già sia stata fissata dal giudice l'udienza in cui il giudizio stesso deve proseguire. Di conseguenza i ricorrenti dovevano soltanto comparire all'udienza così fissata ne' possono dolersi di violazione del diritto di difesa, atteso che la fissazione dell'udienza del 25.2.2004 doveva essere loro nota essendo avvenuta nel contraddittorio delle parti.
Quanto all'udienza del 14.1.2004 è sufficiente osservare che essa fu fissata a seguito dell'istanza di riassunzione del giudizio proposta dagli stessi ricorrenti con provvedimento del presidente della Corte in calce al ricorso in riassunzione, a nulla rilevando che essi non siano poi comparsi all'udienza stessa.
4. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 111 disp. att. c.p.c. e art. 190 c.p.c., nonché degli artt. 112 e 115 c.p.c. e art. 24 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.
Lamentano che la Corte di appello non abbia pronunciato sulla doglianza con cui i ricorrenti avevano lamentato la non veridicità dell'omesso deposito dei fascicoli di parte nel giudizio di primo grado, rilevato dal Tribunale e posto a fondamento del rigetto della domanda di rivendica per difetto di prova. Affermano che i fascicoli erano stati sempre depositati presso il Tribunale e che la missiva del dirigente della cancelleria della 2^ sezione civile del Tribunale che, in data 25.10.2000 aveva restituito al difensore il fascicolo costituiva un modo per giustificare a posteriori la violazione del diritto di difesa da parte dei primi giudici. Non era precisata nella missiva la data in cui il fascicola sarebbe stato depositato; sul frontespizio del fascicolo risultava soltanto la data di deposito del 24.10.1997, che faceva fede sino a querela di falso. Se il fascicolo fosse stato realmente depositato oltre i termini, se ne doveva rifiutare la ricezione al momento stesso del deposito. Il motivo è inammissibile.
La Corte d'appello ha dato atto che il fascicolo di parte dei ricorrenti, relativo sia al giudizio di appello che al giudizio di primo grado, ritirato all'udienza di precisazione delle conclusioni in appello, non era stato nuovamente depositato presso la cancelleria della Corte.
L'eventuale accoglimento del motivo di appello relativo al mancato esame del fascicolo di parte in primo grado avrebbe potuto portare soltanto ad un esame nel merito delle domande respinte dal Tribunale, non vertendosi in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 354 c.p.c., Ma tale esame non sarebbe stato comunque possibile in ragione del mancato deposito del fascicolo nel giudizio di appello, si che le censure dedotte vertono su questioni prive del carattere della decisorietà.
Il motivo non è poi fondato nella parte in cui i ricorrenti lamentano che la Corte di appello non abbia pronunciato sulle domande cautelari da essi proposte in sede di appello argomentando dal mancato deposito del fascicolo di parte anche in tale grado. È infatti evidente che l'omesso deposito del fascicolo impediva di conoscere della fondatezza delle domande proposte, sia per il merito sia ai più limitati fini della cognizione in sede cautelare. Del resto è principio generale affermato da questa Corte che il mancato deposito del fascicolo di parte nel termine di cui all'art. 169 c.p.c., comma 2, comporta che la decisione debba essere assunta dal giudice allo stato degli atti, non potendo egli, sostituendosi alla parte, rimettere la causa sul ruolo per acquisire il fascicolo mancante (Cass. 9.5.2007, n. 10566).
5. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione della L.Fall., art. 45 in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.
Assumono che la proprietà dei beni rivendicati dalla Fischer risulterebbe dimostrata dagli atti notarili di vendita delle autovetture e dai bonifici bancari effettuati dalla Germania, circostanza di cui la sentenza impugnata non avrebbe tenuto alcun conto, a differenza del Tribunale che li avrebbe considerati in vari provvedimenti allegati agli atti, tanto che la curatela ne avrebbe dedotto la simulazione.
Il motivo è inammissibile.
La Corte d'appello ha ritenuto che i ricorrenti non avessero fornito adeguata prova del diritto vantato sulle autovetture rivendicate in ragione del mancato tempestivo deposito del fascicolo di parte. Di conseguenza i ricorrenti non possono dolersi del mancato esame di documenti che non erano stati tempestivamente messi a disposizione dei giudici di merito, essendo irrilevante che essi fossero stati tempestivamente prodotti o meno. Nè può questa Corte procedere all'esame dei documenti in parola in sede di legittimità, 6. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono ancora violazione degli artt. 669 quater c.p.c., artt. 670, 671 e 700 c.p.c., nonché difetto e contraddittorietà della motivazione in relazione all'omesso esame dei ricorsi cautelari in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2, 3 e 5. Le numerose istanze cautelari proposte dai ricorrenti sia in primo che in secondo grado sarebbero state in parte respinte da giudici funzionalmente incompetenti ed in parte non sarebbero state esaminate.
Il consigliere istruttore cons. Rocco avrebbe omesso di fissare udienza di trattazione delle istanze cautelari avanti al Collegio, fissando invece udienza avanti a sè senza provvedere. La Corte di merito poi avrebbe addotto la giustificazione, non credibile, che non sarebbe stato possibile esaminare le predette istanze per difetto del fascicolo di parte. Ed ancora la Corte ambrosiana avrebbe addotto motivazione contraddittoria per giustificare l'analoga violazione in primo grado.
Il motivo è inammissibile.
Per costante giurisprudenza di questa Corte contro i provvedimenti di concessione o diniego di misure cautelari non è ammesso il ricorso per cassazione, neppure ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto provvedimenti privi dei caratteri di decisorietà e definitività (cfr. da ultimo con riferimento al procedimento cautelare in materia societaria Cass. 7.6.2007, n. 13360). Nè rileva che il provvedimento impugnato sia in questo caso una sentenza di merito, perché per la parte in cui essa ha negato la sussistenza dei presupposti per la pronuncia sulle richieste misure cautelari tale provvedimento non ha certamente le caratteristiche proprie della sentenza in quanto tale, difettando come già detto di definitività e decisorietà. 7. Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano nullità dei procedimenti di primo e secondo grado per violazione delle norme in materia di integrità del contraddittorio ed obbligatorietà dell'intervento del P.M. ai sensi degli artt. 70 e 221 c.p.c, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.
Il motivo non è fondato. Questa Corte ha infatti affermato che nel giudizio di falso l'intervento del P.M. è necessario nella fase relativa all'accertamento del falso e non anche nella fase preliminare in cui si decide dell'ammissibilità dell'azione e della rilevanza del documento, poiché soltanto con l'effettiva promozione di accertamenti della falsificazione denunciata si coinvolge il generale interesse all'intangibilità della pubblica fede dell'atto, che l'organo requirente è chiamato a tutelare (Cass. 29.3.1995, n. 3705; Cass. 20.9.2000, n. 12444).
Ne deriva che, poiché nel caso in esame sia il Tribunale che la Corte d'appello non hanno pronunciato nell'ammissibilità della querela, avendo ritenuto la Corte di merito che la domanda non fosse stata riproposta nelle conclusioni definitive in primo grado e non potesse essere oggetto d'esame nel giudizio di appello perché il mancato deposito del fascicolo di parte impediva di prendere cognizione del contenuto della querela, non sussiste la lamentata violazione del contraddittorio nei confronti del P.M.. 8. Con il sesto motivo i ricorrenti deducono poi violazione dell'art. 221 c.p.c., - ammissibilità e rilevanza della querela di falso - inutilizzabilità degli atti impugnati. Rammentano di aver proposto querela di falso contro la sentenza dichiarativa di fallimento, contro il verbale di udienza 1.12.1992 e contro il Decreto 27 ottobre 1993, del G.D. che ha pronunciato, respingendola, sull'istanza di sospensione della vendita dei beni oggi rivendicati. Tali atti pertanto non avrebbero potuto essere posti a base della decisione impugnata, il cui procedimento doveva venir sospeso sino all'esito del giudizio di falso. Non rileverebbe, si aggiunge, la circostanza ritenuta dalla Corte d'appello, che questa Corte con sentenza 26.7.2000, n. 9804, ebbe a ritenere inammissibile la querela di falso contro la medesima sentenza di fallimento nel giudizio di opposizione al fallimento stesso. Tale sentenza non inciderebbe sull'accertamento del dolo revocatorio in base al quale, all'esito del giudizio di falso, la sentenza in parola dovrebbe essere revocata. Con la predetta querela, proposta in via incidentale, è stata impugnata per falsità ideologica anche la c.t.u. di stima dei beni rivendicati. Non sarebbe poi vero quanto affermato dalla sentenza impugnata secondo la quale la querela non sarebbe stata riproposta nelle conclusioni definitive del giudizio di primo grado, come risulterebbe dagli atti processuali (conclusioni precisate all'udienza del 7.2.97 come da atto introduttivo e ricorso 13.4.1994 e comparsa d'intervento 7.1.1994; querela di falso del Decreto 27 ottobre 1993 del G.D. Fabiani - doc. 10 in atti e ricorso 10.1.1998).
La querela di falso viene poi proposta anche in questa sede con richiesta di rimettere gli atti al Tribunale competente. La doglianza è inammissibile, per difetto d'interesse, nella parte in cui contesta quanto affermato dalla Corte di appello in ordine al fatto che la querela di falso non sarebbe stata riproposta nelle conclusioni fa definitive del giudizio di primo grado, atteso che gli stessi ricorrenti precisano di aver riproposto tale querela nel giudizio di appello e che, l'eventuale accoglimento del motivo di appello non avrebbe potuto sortire altro effetto che l'ammissione della querela e la pronuncia sulla stessa, non rientrando tale fattispecie tra le ipotesi di remissione della causa al primo giudice a mente dell'art. 358 c.p.c..
Per quanto concerne la mancata ammissione della querela in grado di appello va osservato che i ricorrenti non hanno impugnato l'autonoma statuizione della sentenza impugnata che ha osservato che la querela in appello era inammissibile perché il mancato deposito del fascicolo di parte non consentiva alla Corte di prendere visione della querela.
La censura è pertanto inammissibile anche sotto questo profilo. Per quanto riguarda poi la riproposizione della querela in questa sede di legittimità va osservato che questa Corte ha ritenuto che la querela di falso è proponibile in via incidentale nel giudizio di cassazione, dando luogo alla sua sospensione, solo quando riguardi atti dello stesso procedimento di cassazione (il ricorso, il controricorso e l'atto-sentenza) o i documenti di cui è ammesso, nel suddetto procedimento, il deposito ai sensi dell'art. 372 c.p.c., e non anche in riferimento ad atti del procedimento che si è svolto dinanzi al giudice del merito e la cui falsità vuole essere addotta per contestare il vizio di violazione di norme sul procedimento in cui sia incorso il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass. 16.1.2009, n. 986; Cass. S.U., 25.7.2007, n. 16402). Si è poi precisato che la querela di falso in cassazione, fermi restando i predetti limiti, non può riguardare atti e documenti che il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione impugnata, potendo l'eventuale falsità di essi, se definitivamente accertata nella sede giudiziaria competente, essere fatta valere come motivo di revocazione (Cass. 17.5.2007, n. 11434). 9. Con il settimo motivo i ricorrenti lamentano nullità della sentenza impugnata per invalida costituzione dei giudici Fabiani, Ferraris, Rocco, Gustapane ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3, 4.
Richiamano tutte le eccezioni svolte in primo e secondo grado circa l'invalida costituzione dei giudici in parola ovvero l'incompatibilità della duplice funzione di G.D. e G.I., in sede di gravame, per quanto attiene ai primi due giudici in relazione alla violazione del principio di terzietà, ai sensi dell'art. 51 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 4, nonché circa le gravi ragioni di inimicizia e convenienza per i restanti due magistrati.
Quanto al dott. Fabiani aggiungono che questi aveva assunto le decisioni in data 27.10.93, 2.12.93, 14.2.94 in assenza di potere giurisdizionale, per effetto della ricusazione in data 18.10.93 e spontanea astensione, accolta dal Presidente del Tribunale, nonché per difetto di nomina a G.I. come rilevato dal G.D. dr.ssa Cristiano, per quanto attiene alla posizione del dott. Ferraris. Con riferimento al dott. Gustapane si rileva che egli avrebbe pronunciato la sentenza impugnata seppure consapevole di essersi in precedenza astenuto nel parallelo procedimento n. 502/98 relativo all'opposizione a fallimento della Classic Cars International s.r.l., mentre l'ordinanza 30.10.04 di rigetto della ricusazione sarebbe stata emessa sull'erroneo presupposto che egli non facesse parte del collegio giudicante.
Con riguardo al dott. Rocco si sottolinea che la sua costituzione era incompatibile e/o comunque sconveniente, ex art. 51 c.p.c., comma 1, n. 3 e comma 2, in considerazione delle censure mosse nei suoi confronti.
Il motivo è inammissibile.
Questa Corte ha affermato che l'ordinanza resa sull'istanza di ricusazione, a norma dell'art. 53 c.p.c., non è impugnabile neppure con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., poiché è un provvedimento che per la sua natura è privo di portata decisoria su posizioni di diritto soggettivo e non incide sull'organo - giudice o sui suoi criteri di costituzione, essendo diretto esclusivamente, in via ordinatoria e strumentale, ed in esito ad un procedimento di tipo sostanzialmente amministrativo, ad assicurare il soddisfacimento di interessi di ordine generale ed il corretto esercizio dell'attività giudiziaria da parte del giudice-persona. La tutela contro il suddetto provvedimento, confluendo esso nella sentenza che definisce il giudizio in cui in cui è stato emesso e convertendosi l'eventuale vizio, causata dalla non riconosciuta incompatibilità del giudice ricusato, in motivo di nullità della sentenza stessa, è garantita dal gravame contro quest'ultima (Cass. 10.1.2000, n. 155; Cass. 28.3.2002, n. 4486; Cass. 28.6.2002, n. 9503; Cass. S.U. 20.11.2003, n. 17636; Cass. 12.7.2006, n. 15780). Invero la non impugnabilità "ex se" dell'ordinanza che pronuncia sulla ricusazione non esclude che il suo contenuto sia suscettibile di essere riesaminato nel corso dello stesso processo attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o col concorso del) "iudex suspectus", l'eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice invano ricusato convertendosi in motivo di nullità dell'attività spiegata dal giudice stesso, e quindi di gravame della sentenza da lui emessa.
Nel caso in esame, peraltro, i ricorrenti non hanno riprodotto in ricorso il contenuto delle ordinanze che hanno pronunciato sulle istanze di ricusazione ne' hanno indicato con sufficiente precisione le ragioni di incompatibilità poste a fondamento delle proposte ricusazioni, si che il motivo è generico e non soddisfa il requisito di autosufficienza.
Analoghi rilievi valgono per quanto attiene alla dedotta incompatibilità del dott. Fabiani che, si afferma, avrebbe pronunciato alcuni provvedimenti in qualità di giudice delegato nonostante una precedente astensione (neppure si indica compiutamente nel motivo il rapporto tra gli ultimi due provvedimenti, di cui si menziona soltanto la data, e l'oggetto del giudizio di rivendica). Altrettanto generici sono i rilievi che riguardano il dott. Rocco, sviluppati nell'ultima parte del motivo, ove con essi si deduca un profilo d'incompatibilità che non sarebbe stato oggetto di pronuncia in sede di ricusazione.
10. Il ricorso va conseguentemente rigettato ed i ricorrenti soccombenti vanno condannati in solido alle spese, liquidate in Euro 7.700,00, di cui Euro 7.500,00, per onorari. Sussistono invece giusti motivi, avuto riguardo alla natura del vizio che ha determinato l'inammissibilità del ricorso di Classic Cars Co. International s.r.l. per dichiarare integralmente compensate le spese del giudizio di cassazione tra la stessa ed il Fallimento Classic Cars. P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso di Classic Cars Co. International s.r.l. con compensazione delle spese; rigetta il ricorso degli altri ricorrenti, che condanna, in solido, alle spese che liquida in Euro 7.700,00, di cui Euro 7.500,00, per onorari, oltre spese generali ed accessorie come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2009