Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25206 - pubb. 13/04/2021

Concordato preventivo e cram down ex DL 125/2000: si applica alle procedure pendenti non omologate

Tribunale Napoli, 09 Aprile 2021. Pres. Scoppa. Est. Cacace.


Concordato preventivo – Voto – Espresso prima della formale apertura delle operazioni di voto – Effetti

Concordato preventivo – Art. 3 del D.L.. 125/2020 – Cram down dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria – Applicazione alle procedure in corso – Fase dell’omologazione



Il voto pervenuto prima della formale apertura della fase a ciò deputata equivale ad una mancata manifestazione del voto e va dunque conteggiato come voto negativo.

La disposizione introdotta dall’art. 3 del D.L.. 125/2020 (convertito nella L. 159/2020 e che ha modificato gli articoli 180 e 182-bis l.f. con la previsione che il tribunale possa omologare il concordato preventivo anche in caso di mancata adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria quando l’adesione sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze) ha indiscutibilmente natura procedimentale in quanto funzionale al calcolo delle maggioranze e, come tale, è applicabile anche alle procedure instaurate prima della sua entrata in vigore purché non ancora concluse.

Il chiaro disposto legislativo individua il momento cronologico della loro applicazione nel giudizio di omologazione (e non nell’adunanza dei creditori): è pertanto tale giudizio che non deve essere ancora concluso nel momento dell’entrata in vigore del citato art. 3 perché la norma in esso contenuta possa trovare applicazione in base al noto principio processuale tempus regit actum. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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