Il cram down di cui all’art. 180 l.f. non si applica al voto contrario dell’erario
Tribunale di Bari, 18 Gennaio 2021. Pres. Simone. Est. Cesaroni.
Concordato preventivo – Adunanza dei creditori – Art. 180 l.f. come modificato dall’art. 3 della l. 159/2020 – Natura processuale della norma – Immediata applicabilità
Concordato preventivo – Adunanza dei creditori e voto – Art. 180 come modificato dall’art. 3 della l. 159/2020 – Natura processuale della norma – Inapplicabilità in caso di voto espresso
La disposizione di cui all’art. 180 l.f. come modificato dall’art. 3 della legge 159/2020 secondo cui«il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria» è norma a carattere processuale e in mancanza di disciplina transitoria è applicabile anche ai procedimenti in corso, in forza del principio tempus regit actum.
La disposizione di cui all’art. 180 l.f. come novellato dall’art. 3 della legge 159/2020 è applicabile al solo caso in cui l’Amministrazione finanziaria sia rimasta silente, non acclarando la propria espressione di voto; pertanto, la medesima disciplina non potrà applicarsi tutte le volte in cui la medesima Amministrazione abbia espressamente manifestato dissenso rispetto alla proposta. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Giuseppe Caramia