Impugnazione della sanzione irrogata dall'Ordine Provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri per vizi attinenti al contenuto ed al merito del provvedimento
Cassazione civile, sez. II, 05 Marzo 2021. Pres. Manna. Est. Picaroni.
Procedimento disciplinare – Sanzione irrogata dall'Ordine Provinciale – Vizi attinenti al contenuto ed al merito del provvedimento – Impugnazione nei termini e nei modi previsti dagli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 221 del 1950 – Necessità – Fondamento – “Actio nullitatis” – Esperibilità – Limiti
L'impugnazione della sanzione irrogata dall'Ordine Provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, per vizi attinenti al contenuto ed al merito del provvedimento, è esperibile nei termini e con i modi previsti dagli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 221 del 1950, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 161, comma 1, c.p.c., secondo cui la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione, essendo l'"actio nullitatis" - esercitabile senza limitazioni di tempo - limitata ai soli casi riconducibili al concetto di inesistenza del provvedimento, nei quali difetti, cioè, alcuno dei requisiti essenziali per la riconoscibilità dello steso come provvedimento giurisdizionale. (massima ufficiale)