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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2505 - pubb. 15/11/2010.

Rinuncia del sindaco, prorogatio e iscrizione d’ufficio nel Reg. Imprese


Tribunale di Milano, 02 Agosto 2010. Est. Elena Riva Crugnola.

Collegio sindacale – Rinuncia all’incarico – Prorogatio – Esclusione – Effetto immediato della pronuncia – Sussistenza.

Collegio sindacale – Rinuncia all’incarico – Prorogatio – Esclusione – Mancata integrazione del collegio sindacale – Scioglimento della società.

Collegio sindacale – Cessazione per rinuncia del sindaco – Iscrizione d’ufficio  nel Registro Imprese – Necessità.


Ai sensi dell’art. 2401 c.c. la rinunzia di un membro del collegio sindacale ha effetto immediato, indipendentemente dalla sua accettazione da parte dell’assemblea, non solo quando sia possibile l’automatica sostituzione del dimissionario con un sindaco supplente ma anche laddove tale sostituzione non sia possibile per la mancanza di sindaci supplenti, senza che trovi applicazione l’istituto della prorogatio.

In caso di rinuncia di un membro del collegio sindacale non trova applicazione il disposto dell’art. 2385 c.c. che prevede la prorogatio degli amministratori cessati, sia perché le esigenze di continuità dei due organi sono differenti, sia perché in caso di inerzia nell’integrazione del collegio sindacale si verrebbe a verificare un’ipotesi di scioglimento della società, scongiurandosi così la sopravvivenza di una società priva di (alcuni o di tutti) i membri dell’organo di controllo obbligatorio.

Deve essere disposta l’iscrizione d’ufficio da parte del giudice del registro delle imprese ai sensi dell’art. 2190 c.c. della cessazione per rinuncia di un membro del collegio sindacale, non essendo giustificata l’assenza di richiesta di iscrizione da parte del presidente del consiglio di amministrazione sull’erronea supposizione che sia operante la prorogatio della carica. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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