Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25027 - pubb. 23/03/2021

Poteri sostitutivi del Tribunale nella fase esecutiva del concordato nei confronti del socio illimitatamente responsabile

Tribunale Mantova, 18 Febbraio 2021. Pres. Gibelli. Est. Bernardi.


Concordato preventivo di società persone - Mancata collaborazione con gli organi della procedura del socio illimitatamente responsabile - Esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Tribunale ai sensi dell’art. 185 IV co. l.f. - Impossibilità



Ove il socio illimitatamente responsabile di società in nome collettivo ammessa alla procedura di concordato preventivo non provveda a rilasciare nuova procura al nominato liquidatore giudiziale onde procedere alla vendita di un bene immobile di sua proprietà il cui ricavato, secondo la proposta concordataria, avrebbe dovuto essere destinato al soddisfacimento dei creditori, il Tribunale non può esercitare i poteri sostitutivi previsti dall’art. 185, comma 4, l.f., atteso che il socio in questione non è qualificabile come “debitore” ai sensi di tale norma, tale potendo ritenersi unicamente il soggetto ammesso alla procedura di concordato preventivo e cioè la società in nome collettivo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



 


Il Tribunale di Mantova

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Andrea Gibelli - Presidente

dott. Mauro P. Bernardi - Giudice Rel. 

dott. Francesca Arrigoni - Giudice

 

nel procedimento di concordato n. 19-15 E. di C. C. & C. s.n.c.  (C.F.: …), a scioglimento della riserva di cui al verbale d’udienza del 18-2-2021, così provvede: 

- visto il proprio decreto emesso il 18-1-2021 di convocazione ai sensi dell’art. 185 co. III e IV l.f.;

- sentiti il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale;

- rilevato che la società E. di C. C. & C. s.n.c., ritualmente convocata, non è comparsa; 

- rilevato che il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale hanno segnalato che C. C., socio della predetta società ammessa al concordato preventivo, scaduta la procura a vendere l’immobile di sua proprietà originariamente rilasciata, vendita il cui ricavato, secondo la proposta concordataria, doveva essere destinato al soddisfacimento dei creditori, si è rifiutato di rilasciarne un’altra al liquidatore, pur esistendo soggetti che hanno manifestato agli organi della procedura interesse all’acquisto del cespite;

- ritenuto che i poteri sostitutivi previsti dall’art. 185 co. IV l.f.  sono riconosciuti in capo al Tribunale nell’ipotesi in cui il debitore non stia provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne stia ritardando il compimento;

- considerato tuttavia che per “debitore” deve ritenersi unicamente il soggetto ammesso alla procedura di concordato preventivo e cioè, nel caso di specie, la società in nome collettivo e non anche il suo socio posto che la previsione di cui all’art. 184 l.f. non determina l’estensione della procedura concordataria al patrimonio dei soci che rimane ad esso estranea (cfr. Cass. 17-5-2019 n. 13391; Cass. 18-1-2018 n. 1180; Cass. 30-8-2001 n. 11343; Cass. 26-3-2010 n. 7273; Trib. Cuneo 19-12-2016; Trib. Rimini 18-6-2015; Trib. Rovigo 8-7-2014);

- ritenuto pertanto che non possano esercitarsi i poteri sostitutivi di cui all’art. 185 IV co. l.f.; 

 

p.t.m.

- dispone l’archiviazione degli atti; nulla per le spese.

Si comunichi.

Mantova, 18 febbraio 2021.