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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24929 - pubb. 26/02/2021.

Opponibilità alla procedura fallimentare del decreto ingiuntivo quando l’esecutività sia stata dichiarata dopo la sentenza di fallimento


Cassazione civile, sez. VI, 30 Ottobre 2020, n. 24157. Pres. Scaldaferri. Est. Loredana Nazzicone.

Fallimento – Dichiarazione di esecutività – Provvedimento successivo al fallimento – Opponibilità – Esclusione


L’opponibilità alla procedura fallimentare del decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto ante fallimento, è comunque subordinata alla emissione del decreto di esecutività reso in data antecedente a quella di avvenuta dichiarazione di insolvenza: a nulla rileva nemmeno la provata circostanza che l’istanza ex art 647 c.p.c. sia stata depositata in data antecedente l’apertura della procedura, ma solo successivamente concessa. (massima ufficiale)

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