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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24876 - pubb. 17/02/2021.

L'estinzione del diritto di servitù per rinuncia del titolare deve risultare da atto scritto


Cassazione civile, sez. VI, 02 Febbraio 2021, n. 2316. Pres. Lombardo. Est. Oliva.

Rinuncia alla servitù - Forma scritta - Necessità


L'estinzione del diritto di servitù per rinuncia del titolare deve risultare da atto scritto, ex art. 1350 c.c., e non può essere desunta indirettamente da fatti concludenti. (massima ufficiale)

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