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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24867 - pubb. 13/02/2021.

Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia non hanno natura sostanzialmente penale e non pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 CEDU


Cassazione civile, sez. II, 31 Luglio 2020. Pres. Cosentino. Est. Fortunato.

Sanzioni amministrative pecuniarie emesse dalla Banca d'Italia ex artt. 144 e ss. del d.lgs. n. 385 del 1993 (nella formulazione applicabile "ratione temporis") - Natura sostanzialmente penale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze


Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 144 e ss. del d.lgs. n. 385 del 1993 (nella formulazione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 72 del 2015) nei confronti di soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione o controllo di istituti bancari, non sono equiparabili, quanto a gravosità economica ed incidenza sui diritti e libertà fondamentali, avuto riguardo alle concrete estrinsecazioni professionali, imprenditoriali e manageriali della persona, a quelle previste dall'art. 187-ter T.U.F., per manipolazione del mercato, sicché esse non hanno natura sostanzialmente penale e non pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 CEDU. (massima ufficiale)

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