Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2483 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 04 Marzo 2010, n. 5256. Rel., est. Ragonesi.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Stato d'insolvenza del debitore - Conoscibilità da parte del terzo - Insufficienza - Effettività della conoscenza - Necessità - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.



In tema di revocatoria fallimentare, il presupposto soggettivo, ai sensi dell'art. 67 della legge fall., è costituito dalla conoscenza effettiva da parte del terzo dello stato d'insolvenza del debitore e non dalla semplice conoscibilità, sebbene la relativa dimostrazione possa fondarsi anche su elementi indiziari purchè caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza prescritti dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ. Tuttavia, tali condizioni non possono essere riscontrate nella mera esistenza di esecuzioni individuali, in quanto non soggette a forme pubblicitarie, o nelle iscrizioni ipotecarie a carico del debitore, quando non si sia dato conto di circostanze, quali la contiguità territoriale tra creditore e luogo delle procedure e l'esistenza di rapporti professionali tra creditore e debitore, che, in virtù di concreti collegamenti, permettano di ritenere effettivamente conosciuta e non solo conoscibile la "scientia decoctionis". (massima ufficiale)


Massimario, art. 67 l. fall.


  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CARBUROL S.R.L. (P.I. 00123480717), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 59, presso l'avvocato DI AMATO ASTOLFO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BATTAGLIA EMILIO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO LORUSSO SAVERIO (P.I. 00338270721), in persona del Curatore Avv. CARRARA IOLANDA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCULLO 3, presso l'avvocato ANDRAGNA NICOLA, rappresentata e difesa dall'avvocato DE BENEDICTIS GIUSEPPE, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1082/2 003 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 18/11/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/11/2009 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l'accoglimento con rinvio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2 maggio 2001 il Tribunale di Trani revocava i pagamenti effettuati da Lorusso Saverio, titolare di omonima impresa già corrente in Trani - dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Trani del 15.12.1993 - in favore della S.r.l. Carburol, corrente in Foggia, tra ottobre ed il novembre 1993 per complessive L. 155.226.070 a titolo di corrispettivi per forniture di partite di carburanti.
Riteneva invero il prima giudice che la domanda revocatoria proposta dalla curatela del fallimento Lorusso era fondata in considerazione del fatto che: 1) i pagamenti oggetto dell'azione erano stati eseguiti nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento; 2) il curatore aveva provato la conoscenza, da parte della società foggiana, dello stato di insolvenza dell'impresa Lorusso, dimostrando che all'atto dell'instaurazione del rapporti commerciali tra le due aziende già risultavano trascritti, a carico del Lorusso, pignoramenti immobiliari ed ipoteche, sintomo inequivoco di sofferenza di liquidità.
Del resto, aggiungeva il primo giudice, il titolare della Carburol, nel rispondere all'interrogatorio formale, aveva dichiarato che la sua azienda assumeva normalmente informazioni sulla reputazione commerciate e sulla liquidità del suoi clienti, ma nella specie non lo aveva fatto, trattandosi di affari di non rilevante importo. Avverso la sentenza proponeva appello la Carburol, deducendo che la domanda della curatela avrebbe dovuto essere rigettata,poiché il curatore, che ne era onerato ai sensi del capoverso della L. Fall., art. 67, non aveva assolto l'onere a lui incombente di provare che la convenuta all'epoca dei pagamenti oggetto dell'azione fosse a conoscenza della stato di insolvenza dell'impresa debitrice. Sosteneva infatti che gli elementi presuntivi offerti dalla curatela non consentivano di trarre univoche conclusioni sul punto, dal momento che l'impresa Lorusso aveva puntualmente pagato tutte le partite di merce, e non v'erano perciò sintomi di allarme. Resisteva all'appello la curatela, deducendone l'infondatezza. La Corte d'appello di Bari rigettava l'appello ritenendo provata la sussistenza dello stato d'insolvenza.
Avverso detta decisione ricorre per cassazione la Carburol srl sulla base di due motivi, illustrati con memoria, cui resiste con controricorso il fallimento di Lorusso Saverio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso, la Carburol srl deduce sotto il profilo rispettivamente della violazione di legge e del vizio motivazionale che la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso la sussistenza dello stato d'insolvenza.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente proponendo essi la medesima questione sotto diversi profili.
I motivi sono fondati.
La Corte d'appello ha ritenuto che la presenza di esecuzioni immobiliari sugli immobili del fallito risultanti dai registri immobiliari costituivano elementi tali da far ritenere la conoscenza da parte della Carburol unitamente al fatto che il legale rappresentante di quest'ultima aveva dichiarato che normalmente la società assumeva informazioni sui clienti. ma che in questa occasione non lo aveva fatto data la modestia degli importi relativi alle forniture da effettuate.
È fin troppo noto che in tema di revocatoria fallimentare L. Fall., ex art. 67, comma 2; il presupposto soggettivo è costituito dalla conoscenza effettiva dello stato d'insolvenza e non dalla semplice conoscibilità' da parte dell'autore dell'atto revocabile e nel momento stesso in cui l'atto viene posto in essere. Ne consegue che, agli effetti della revoca, assume rilievo soltanto la concreta situazione psicologica da parte del terzo e non la semplice conoscibilità oggettiva del predetto stato: la relativa dimostrazione, può basarsi, nondimeno, anche su elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., i quali conducano a ritenere che il terzo, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non avere percepito i sintomi rivelatori della situazione di decozione del debitore. (Ex plurimis Cass 28299/05; Cass., 7 luglio 1999, n. 7064;
Cass., 4 novembre 1998, n. 11060; Cass., 25 giugno 1998, n. 6291;
Cass., 18 aprile 1998, n. 3956; Cass., 7 agosto 1997, n. 7298;Cass., 11 febbraio 1995, n. 1545; Cass 7298/97).
L'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso alla presunzione, quale mezzo di prova, e la valutazione circa la ricorrenza dei predetti requisiti di precisione, gravità e concordanza, richiesti dalla legge per valorizzare determinati elementi come fonti di presunzione, si risolve, d'altro canto, in un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità ove congruamente e coerentemente motivato (cfr., ex plurimis Cass., 18 febbraio 2005, n. 3390; Cass., 20 novembre 2003, n. 17596). Nella specie, la valutazione operata dalla Corte territoriale non risponde a tale condizione.
Per quanto concerne infatti le esecuzioni immobiliari, è sufficiente rilevare che le stesse non sono soggette a forme di pubblicità (Cass. 28299/05) onde la loro conoscibilità appare una eventualità alquanto remota.
Tale elemento presuntivo, non presenta, pertanto, un adeguato grado di gravità da potere far ritenere la conoscenza dello stato d'insolvenza.
Quanto poi alle iscrizioni ipotecarie, la Corte d'appello doveva tenere conto dei "concreti collegamenti" che potevano permettere di ritenerle effettivamente conosciute, individuando le circostanze (contiguità territoriale tra il creditore ed il luogo delle procedure e l'esistenza di rapporti professionali tra questi e la debitrice), che, secondo l'orientamento di questa Corte permettono al giudice del merito di reputarle note al creditore e consentono, quindi di dimostrare non la conoscibilità, bensì la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza. (Cass 26935/06; Cass. n. 13646 del 2004; n. 1719 del 2001; n. 3524 del 2000).
Nel caso di specie nessuna argomentazione in questo senso è stata avanzata dalla sentenza impugnata ed anzi la circostanza non contestata dedotta dalla società ricorrente in base alla quale, avendo essa sede a Foggia; non poteva ragionevolmente visionare i registri immobiliari siti in Bari ove erano registrati gli immobili della impresa fallita che aveva sede in Trani, rende anche tale elemento presuntivo privo di seria consistenza e gravità. In ordine poi alle dichiarazioni rese dall'amministratore della Carburol, che ha dichiarato che normalmente la società effettuava verifiche sulla solvibilità dei propri clienti ma che in questo caso non le aveva effettuate per i modesti importi delle forniture, tale elemento costituisce di per sè un dato neutro da cui non può presumersi l'esistenza di uno stato di conoscenza della situazione di insolvenza.
Gli elementi presuntivi posti a base della decisione appaiono pertanto privi di quell'adeguato livello di concordanza, precisione e gravità che possano farli assurgere a livello di prova della esistenza della scientia decoctionis.
I motivi vanno pertanto accolti con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Sussistendo i requisiti di cui all'art. 384 c.p.c., non essendo necessario svolgere alcuna ulteriore attività, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della azione revocatoria proposta dal fallimento che va condannato al pagamento delle spese dell'intero giudizio liquidate come da dispositivo. P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda revocatoria del fallimento Lorusso Saverio che condanna al pagamento delle spese del giudizio di secondo liquidate in Euro 2000,00 di cui Euro 1300,00 per onorari ed Euro 100,00 per spese, nonché al pagamento delle spese del giudizio di primo grado liquidate in Euro 3500,00 di cui Euro 1200,00 per diritti ed Euro 150,00 per esborsi, oltre al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 3500,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi Alle spese di tutti i giudizi vanno aggiunte le spese generali e gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010