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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24692 - pubb. 29/12/2020.

Piano del consumatore e meritevolezza quando il proponente continua ad ottenere credito bancario


Tribunale di Napoli, 21 Ottobre 2020. Est. Graziano.

Tribunale fallimentare - Crisi da sovraindebitamento - Criterio di meritevolezza e diligenza del creditore


Il piano presentato dal consumatore nella procedura di sovraindebitamento deve essere omologato in presenza del requisiti soggettivo (qualifica di consumatore), del requisito oggettivo (esistenza del sovraindebitamento) e del cd. criterio di meritevolezza. Quest’ultimo requisito deve ritenersi esistente in tutti i casi in cui il finanziamento, nonostante il reddito del consumatore e prestiti pregressi, continua ad essere concesso dalla banca.

L’art. 124-bis del Testo Unico Bancario pone, infatti, a carico del finanziatore l’onere di vagliare, prima della conclusione del contratto, il cd. merito creditizio del consumatore, non potendo, successivamente, in caso di inadempimento di quest’ultimo, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava al momento della stipula del contratto di finanziamento. (Gioia Battipaglia) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Antonio Fico



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