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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2467 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 10 Maggio 2010, n. 11301. Rel., est. Cultrera.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Opposizione allo stato passivo - In genere - Ricorso depositato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 ma in data anteriore al 1 gennaio 2008 - Notifica al fallito - Necessità - Fondamento.


In tema di fallimento, la disciplina transitoria contenuta nell'art. 22 del d.lgs. n. 169 del 2007 prescrive che le disposizioni del predetto decreto si applichino ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore (1 gennaio 2008) e alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte dopo tale data; ne consegue che il ricorso per opposizione allo stato passivo depositato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 ma in data anteriore al 1 gennaio 2008 deve essere notificato anche al fallito, come previsto nella sola disciplina normativa del d.lgs. n. 5 cit., non trattandosi di procedimento assimilabile a quello relativo alla dichiarazione di fallimento. (massima ufficiale)

Massimario, art. 98 l. fall.

Massimario, art. 99 l. fall.

  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Presidente -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 17242/2008 proposto da:
ARENA ROSETTA (c.f. RNARTT97T62E859M), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GRANDINETTI Giancarlo, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO MICOFISPA S.R.L., SPADAFORA CARMINE;
- intimati -
avverso il decreto del TRIBUNALE di COSENZA, n. 1394/07 C.C., emesso il 6.3.2008;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/03/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Arena Rosetta ha reclamato innanzi al Tribunale fallimentare di Cosenza il provvedimento del giudice delegato al fallimento della MICOFISPA s.r.l. che ha respinto la sua domanda d'ammissione allo stato passivo del credito di Euro 2.659,04 per spettanze di lavoro. Ha notificato il ricorso al curatore entro il termine all'uopo stabilito, ed al legale rappresentante della società fallita successivamente, ma comunque entro il termine che il Tribunale adito le aveva concesso in accoglimento di apposita istanza. Entrambi gli intimati, regolarmente comparsi all'udienza all'uopo fissata, non si sono opposti all'ammissione.
Il Tribunale, con decreto reso il 6 marzo 2008 e notificato il 26 maggio 2008, ha dichiarato inammissibile l'opposizione. Avverso questo decreto Arena Rosetta ha proposto il presente ricorso per cassazione articolandolo in cinque mezzi non resistiti dagli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si sostiene nel decreto impugnato che il termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione posto dalla L. Fall., art. 98, ante riforma ha natura perentoria, e tale carattere, sostenuto da esegesi consolidatasi nel diritto vivente - Cass. n. 9323/2002 - pur in assenza di espressa previsione normativa, si estende anche all'opposizione disciplinata dal testo della L. Fall., art. 99, comma 9, riformato dal D.Lgs n. 5 del 2006, dunque anche alla notifica del reclamo al fallito, parte necessaria del procedimento, nei cui confronti, nel caso di specie, il ricorso è stato notificato tardivamente. La specificità del procedimento, le esigenze di speditezza ad esso sottese e la coerenza sistematica con gli istituti ora unificati dell'impugnazione e della revocazione del crediti ammessi allo stato passivo, che prevedono alla L. Fall., artt. 100 e 102, la perentorietà del termine concesso per la notifica del ricorso introduttivo, giustificano la deroga al disposto dell'art. 152 c.p.c., che sancisce la natura ordinatoria dei termini processuali, a meno di espressa previsione contraria. La materia è sottratta alla disponibilità delle parti, sicché l'inosservanza del termine è rilevabile d'ufficio. Il primo motivo, che si conclude con pertinente quesito di diritto, deduce che la fattispecie, secondo la disciplina transitoria dettata dal D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 22, è regolata dal disposto normativo di quest'ultimo testo normativo, già in vigore alla data del 27.2.2008 di comparizione delle parti innanzi al Tribunale, che ha escluso la partecipazione del fallito al procedimento d'opposizione.
Il motivo è infondato.
Occorre aver riguardo, ai fini dell'applicazione del regime processuale che regola il procedimento, alla data di deposito del ricorso in opposizione, che risulta inequivocabilmente precedente al 19.10.2007, data di deposito del decreto del Tribunale che ha fissato l'udienza camerale ed ha assegnato il termine per la notifica. La disciplina transitoria è contenuta nel D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 22, che prevede che le disposizioni del decreto, e tra esse quella contenuta nell'art. 6, che ha novellato la L. Fall., art. 99, comma 3, si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore. Il presente procedimento, di opposizione allo stato passivo, non è assimilabile ai procedimenti per dichiarazione di fallimento, e poiché, come sì è rilevato, era già stato introdotto alla data del 1 gennaio 2008 in cui è entrato in vigore il testo normativo riformato, ricade nella disciplina previgente del D.Lgs. n. 5 del 2006, che ha previsto la partecipazione del fallito al procedimento d'impugnazione dello stato passivo.
Con il secondo mezzo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 152, 153 e 154 c.p.c. e della L. Fall., artt. 98 e 99, e connessi vizi di motivazione della sentenza. Si propone il quesito di diritto se il termine per la notifica dell'opposizione al fallito, previsto nella L. Fall., art. 99, nel testo novellato dal Decreto n. 5 del 2006, potesse essere considerato perentorio, analogamente a quanto la giurisprudenza riteneva per il corrispondente termine contemplato nella L. Fall., art. 98 nel vecchio testo, in mancanza di una specifica previsione normativa. Si denunciano altresì dei vizi del decreto impugnato nella motivazione che ha portato il tribunale a rispondere affermativamente a tale quesito.
Per quest'ultima parte il motivo è certamente inammissibile, non essendo accompagnato dalla puntuale indicazione del fatto controverso, come richiesto dall'art. 366 cpv. c.p.c.. Nella parte in cui denuncia la violazione delle norme di diritto indicate, il motivo è invece fondato. Il principio affermato da questa Corte nella sentenza 11 giugno 2002 n. 8323, richiamata nell'impugnata sentenza, che il termine concesso per la notifica al curatore del ricorso e del conseguente decreto di fissazione dell'udienza da parte del giudice delegato, di cui alla L. Fall., art. 98, comma 2, ha natura perentoria, sicché la sua inosservanza determina l'inammissibilità dell'opposizione, esprime un orientamento non più attuale della giurisprudenza di legittimità. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte, espresso sulla base di un'attenta riconsiderazione dei diversi aspetti della fase introduttiva del procedimento di opposizione al passivo del fallimento, e che il collegio condivide, al termine concesso dal giudice delegato, ai sensi dell'art. 98, comma 2, già nel testo originario, per la notifica al curatore del ricorso e del conseguente decreto di fissazione dell'udienza, deve attribuirsi natura ordinatoria, sicché la sua inosservanza non determina l'inammissibilità dell'opposizione, restando sanata, ex art. 156 c.p.c., se alla nuova udienza fissata dal giudice delegato il curatore sia comparso e abbia svolto l'attività cui la notifica del ricorso e del decreto era strumentale (Cass. Sez. un. 4 dicembre 2009 n. 25494).
Non v'è ragione perché una diversa qualificazione debba essere attribuita al medesimo termine, nella disciplina risultante dalla modificazione della L. Fall., art. 99 disposta dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 84, laddove prevede (nel testo anteriore al Decreto n. 169 del 2007) che il Tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio, assegnando al ricorrente un termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla parte nei confronti della quale la domanda è proposta, al curatore ed al fallito. Anche in tal caso, pertanto, e con specifico riferimento all'omessa notifica al fallito, è da ritenere che l'inosservanza del termine non renda inammissibile l'opposizione, restando sanata, ex art. 156 c.p.c., se alla nuova udienza fissata dal giudice delegato l'opponente dimostri di avere provveduto all'adempimento prescritto nel termine che a tal fine gli era stato assegnato.
Al quesito di diritto deve pertanto rispondersi che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al fallito, secondo quanto previsto nella L. Fall., art. 99, nel testo novellato dal Decreto n. 5 del 2006, non è perentorio, e l'inosservanza del termine originariamente assegnato non rende inammissibile l'opposizione, restando sanata, ex art. 156 c.p.c., se alla nuova udienza fissata dal giudice delegato l'opponente dimostri di aver provveduto all'adempimento prescritto nel termine a tal fine assegnatogli.
L'accoglimento di questo motivo comporta la cassazione dell'impugnata sentenza, con assorbimento degli altri motivi di ricorso. La causa deve essere rimessa al tribunale di Cosenza, in altra composizione, perché, anche ai fini del regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, provveda, sulla base dell'enunciato principio di diritto, all'esame nel merito della domanda dell'odierna parte ricorrente, d'insinuazione al passivo della Micofispa s.r.l.. P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Cosenza in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 10 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010