Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2462 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 21 Maggio 2010, n. 12507. Rel., est. Ragonesi.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo gratuito - Garanzia reale prestata dal terzo successivamente all'insorgenza del debito garantito - Mancanza di corrispettivo - Atto a titolo gratuito - Configurabilità - Conseguenze - Fallimento del garante - Inefficacia dell'atto ex art.64 della legge fall. - Sussistenza.



La garanzia reale (nella specie un'ipoteca) prestata dal terzo in un momento successivo all'insorgenza del debito garantito, ove non risulti correlata ad un corrispettivo economicamente apprezzabile proveniente dal debitore principale o dal creditore garantito, è qualificabile come atto a titolo gratuito. Ne consegue, in caso di sopravvenienza del fallimento del garante, che il suddetto atto esula dalla previsione dell'art. 67 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, in tema di revocatoria delle garanzie a titolo oneroso, e resta soggetto, ai sensi e nel concorso dei requisiti fissati dal precedente art. 64, alla sanzione di inefficacia contemplata per i negozi gratuiti. (massima ufficiale)


Massimario, art. 64 l. fall.

Massimario, art. 67 l. fall.


  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCA ANTONVENETA S.P.A., gia’ BANCA ANTONIANA POPOLARE" VENETA S.P.A. (c.f. 02691680280) - fusa per incorporazione nella Banca Monte dei Paschi di Siena Spa - e per essa, quale mandataria, PIRELLI RE CREDIT SERVICING S.P.A., in persona del Quadro direttivo pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA 953 ADRIANA 15, presso l’avvocato PANINI ALBERIGO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Dott. PIETRO MAZZA di ROMA - Rep. n. 111246 del 19.4.2010;
- ricorrente –
contro
FALLIMENTO MILANO CAR’S S.A.S. DI CAZZATO ANTONIO & C.;
- intimato -
e sul ricorso n. 10455/2005 proposto da:
FALLIMENTO MILANO CAR’S S.A.S. DI CAGNATO ANTONIO & C. (C.F. e P.I. 0890080154), in persona del Curatore Rag. CHERUBINI Barbara, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO DI FRANCIA 197, presso l’avvocato LEMME GIULIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato CARINELLI LETIZIA, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
BANCA ANTONVENETA S.P.A., gia’ BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.P.A. (c.f. 02691680280) - fusa per incorporazione nella Banca Monte dei Paschi di Siena Spa - e per essa, quale mandataria, PIRELLI RE CREDIT SERVICING S.P.A., in persona del Quadro direttivo pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso l’avvocato PANINI ALBERIGO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Dott. PIETRO MAZZA di ROMA - Rep. n. 111246 del 19.4.2010;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 399/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 10/02/2004;
preliminarmente si riuniscono i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2010 dal Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato ALBERIGO PANINI, con procura, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale; il rigetto dell’incidentale;
udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato GIULIANO LEMME, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale; l’accoglimento dell’incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale; per il rigetto restanti motivi dello stesso ricorso e per il rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 28 ottobre 1996, proposto L. Fall., ex art. 98 al giudice delegato del Fallimento Milano Car’s — dichiarato dal Tribunale di Milano il 24 febbraio 1994 — la Banca Antoniana popolare Veneta societa’ cooperativa a r.l. proponeva opposizione avverso il provvedimento con cui l’8 ottobre precedente era stato escluso dal passivo il credito da essa dedotto, relativamente ai saldi registrati sui due conti correnti intrattenuti con la cliente di poi fallita, di L. 607.990.979, di cui L. 400.000.000 assistito da garanzia ipotecaria, e cio’ a seguito dell’essere stata ravvisata insufficiente la documentazione offerta circa capitale ed interessi, nonche’ per doversi la garanzia invocata revocare L. Fall., ex artt. 66 e 64, in quanto non contestuale all’insorgere del credito. Contestatasi tale domanda dal curatore, costituitosi nella causa insortane, il Tribunale di Milano, con sentenza del 18 settembre 2000, rilevato che l’istanza originaria si limitava ad indicare i saldi creditori finali senza pero’ indicare le movimentazioni anteriori, ed attesa l’unilaterale formazione dei dati medesimi, in difetto per di piu’ dell’attestazione di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 50 respingeva l’opposizione suddetta.
Avverso la sentenza proponeva quindi appello l’ente creditizio soccombente con atto di citazione notificato il 3 ottobre 2001 per chiedere la sua totale riforma e far dichiarare prescritta ex art. 2903 c.c. l’azione revocatoria ordinaria formulata dal fallimento. Si costituiva nel grado l’appellato fallimento contrastando, in rito e nel merito, il gravame.
La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ammetteva al passivo il credito dell’appellante per Euro 314.001,13 sulla base della documentazione prodotta in appello dalla banca.
Contro tale sentenza ricorre per Cassazione la Banca Antoniana veneta sulla base di tre motivi cui resiste con controricorso, illustrato con memoriali fallimento Milano car, sas che propone altresi’ ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione la Banca ricorrente deduce violazione e falsa applicazione DELLA L. Fall., artt. 25 e 31, per mancata dichiarazione di nullita’ ed inammissibilita’ della riconvenzionale revocatoria proposta nel giudizio di opposizione dal Curatore in difetto di autorizzazione del Giudice Delegato. Assume la Banca ricorrente che la sentenza della Corte d’Appello, che ha negato il privilegio ipotecario al credito di L. 400.000.000 accogliendo la riconvenzionale del Curatore intesa a far valere l’inefficacia dell’iscrizione ipotecaria, ex art. 2901 c.c., sarebbe erronea in quanto la domanda in questione sarebbe stata proposta in difetto di autorizzazione del Giudice Delegato".
Con il secondo motivo la Banca ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 66, dell’art. 2901 c.c., dell’art. 2903 c.c. e dell’art. 2943 c.c. per mancata dichiarazione dell’intervenuta prescrizione dell’azione revocatoria ordinaria proposta da parte del Curatore. Secondo la ricorrente, la impugnata decisione, pur avendo ritenuto che l’azione revocatoria ordinaria prevista dalla L. Fall., art. 66, si identifica con quella che i creditori, prima del fallimento, possono esercitare ai sensi dell’art. 2901 c.c. e pur avendo ritenuto che la prescrizione quinquennale di detta azione decorre dall’atto impugnato e non dalla dichiarazione di fallimento, avrebbe errato nel ritenere interrotta la prescrizione ex art. 2943 c.c. dalla "eccezione di inefficacia della garanzia sollevata dal Curatore in "sede di verificazione dello stato passivo" anziche’ dall’esperimento della domanda avvenuta al momento della costituzione del Fallimento nel giudizio di opposizione allo stato passivo e cio’ oltre il termine quinquennale di prescrizione.
Con il terzo motivo di ricorso la Banca impugnante deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. e della L. Fall., art. 66, nonche’ omessa o insufficiente motivazione in punto di "onerosita’ della garanzia ipotecaria e della esistenza dei presupposti dell’esercizio dell’azione revocatoria proposta". Con il primo motivo di ricorso incidentale il fallimento resistente deduce la violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la Corte d’appello ammesso la produzione di documenti comprovanti il credito della banca.
Con il secondo motivo si duole della liquidazione delle spese di giudizio.
I ricorsi sono gia’ stati riuniti nel corso dell’udienza di discussione. Va anzitutto esaminato il primo motivo del ricorso incidentale rivestendo esso carattere pregiudiziale. Il motivo e’ infondato.
Invero nel caso di specie trova applicazione l’art. 345 c.p.c. nella versione anteriore alla riforma alla riforma operata dalla L. n. 353 del 1990, entrata in vigore il 30.4.95, dal momento che la domanda di ammissione al passivo e’ stata depositata in data 23.9.94 onde il giudizio deve ritenersi incardinato in detta data.
E’ appena il caso di ricordare a tale proposito che questa Corte ha ritenuto che l’insinuazione al passivo ha natura e funzione di vera e propria domanda giudiziale introduttiva di una attivita’ cognitiva idonea a produrre il giudicato formale e sostanziale sui crediti insinuati. (Cass. 14471/05), come e’,del resto, confermato dallo stesso testo di legge della L. Fall., art. 94, secondo il quale la domanda di ammissione al passivo produce gli effetti della domanda giudiziale. Attraverso la domanda il creditore chiede, infatti, un concreto accertamento sull’esistenza del credito e sulla prelazione. Si tratta, pertanto, di un’azione tipicamente cognitoria (Cass 14471/05).
Trovando quindi applicazione - come detto- l’art. 345 c.p.c. nel testo anteriore alla riforma del 1990 deve necessariamente ritenersi consentita la produzione di prove precostituite anche in sede di appello.
Il primo motivo del ricorso principale e’ inammissibile. Invero, la sentenza impugnata ha rilevato che la curatela del fallimento aveva gia’ proposto domanda riconvenzionale di revoca dell’ipoteca gia’ nel giudizio di primo grado, per cui, essendo in detto giudizio risultata vittoriosa non essendo stato ammesso l’intero credito della banca, era sufficiente che riproponesse in fase di appello la stessa questione senza necessita’ di proporre appello incidentale e senza, quindi, che necessitasse una nuova autorizzazione del giudice delegato oltre quella gia’ concessa in primo grado.
Tale ratio decidendi, incentrata sulla non necessita’ di una nuova autorizzazione, non risulta in alcun modo censurata dalla banca ricorrente che si limita a contestare la mancanza di autorizzazione sul punto in relazione al giudizio di appello.
Il motivo non puo’ pertanto trovare ingresso in questa fase di legittimita’.
Il secondo motivo del ricorso e’ infondato.
Si e’ gia’ osservato che la proposizione della domanda di insinuazione al passivo comporta l’introduzione di un vero e proprio giudizio di cognizione ancorche’ di natura sommaria. Nel caso di specie la Corte d’appello ha dato atto che in sede di verificazione del passivo il curatore del fallimento, in data 8.10.96, ha eccepito l’inefficacia della costituzione della garanzia, tanto e’ vero che il giudice delegato aveva espressamente escluso la sussistenza della medesima nel provvedimento di rigetto della domanda di ammissione.
Come e’ noto,ai sensi dell’art. 2943 c.c., commi 1 e 2, la prescrizione e’ interrotta, oltre che dalla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, dalla domanda proposta nel corso di esso che, innestandosi in un processo gia’ pendente, determina la pendenza di una nuova ed ulteriore lite in ordine al diritto con essa fatto valere, come la domanda riconvenzionale o di accertamento incidentale e gli atti di intervento o di chiamata in causa o in garanzia. (5104/06).
Tali atti producono di per se’ l’effetto interruttivo senza bisogno che il giudice accerti la loro idoneita’ a questo fine, mentre per gli atti previsti dall’art. 2943 c.c., comma 4 in esame, quelli cioe’ che valgono come atti di costituzione in mora, e’ indispensabile che se ne accerti tale natura secondo un criterio teleologico - funzionale.
Gli atti della prima categoria sono tipici, ma si possono convertire in quelli previsti dal 4 comma dell’art. 2943 c.c. (costituzione in mora), se ne possiedono i requisiti; e’, invece, esclusa l’operazione inversa. (Cass. 5104/06).
Nel caso di specie del tutto correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che,con il proporre l’eccezione, il curatore ha in sede giudiziale contestato l’esistenza della garanzia chiedendo un accertamento incidentale sul punto.
Anche se la proposizione della eccezione in questione non puo’ farsi rientrare propriamente in una delle ipotesi tassative di cui all’art. 2943 c.c., commi 1 e 2 la stessa, proprio perche’ volta a far valere nei confronti della controparte l’inefficacia della garanzia da quest’ultima chiesta in giudizio,riveste certamente la natura di atto di costituzione in mora atto ad interrompere la prescrizione. Il terzo motivo di ricorso e’ infondato.
La Corte d’appello ha escluso l’onerosita’ della garanzia rilevando che la stessa non era contestuale al sorgere dell’obbligazione. Tale assunto e’ del tutto corretto.
Va premesso che,con riguardo ad atto costitutivo di garanzia prestata dal terzo in favore di altro soggetto, il principio stabilito per l’azione revocatoria ordinaria dall’art. 2901 c.c., comma 2, secondo il quale le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al sorgere del credito garantito, e’ applicabile anche al sistema revocatorio fallimentare, essendo tale principio coerente con la natura intrinseca dell’atto (di prestazione di garanzia), il quale, nei confronti del soggetto erogatore del finanziamento, non puo’ essere considerato gratuito - con conseguente inapplicabilita’ della L. Fall., art. 64 -, perche’ viene a porsi in relazione di corrispettivita’ con la contestuale erogazione del credito. (Cass. 26933/06 Cass. 2610/10).
All’inverso, deve ritenersi che la garanzia reale che sia prestata dal terzo in un momento successivo all’insorgenza del debito garantito, ove non risulti correlata ad un corrispettivo economicamente apprezzabile proveniente dal debitore principale o dal creditore garantito, e’ qualificabile come atto a titolo gratuito. Ne consegue, in caso di sopravvenienza del fallimento del garante, che il suddetto atto esula dalla previsione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 67 in tema di revocatoria delle garanzie a titolo oneroso, e resta soggetto, ai sensi e nel concorso dei requisiti fissati dal precedente art. 64, alla sanzione di inefficacia contemplata per i negozi gratuiti. (Cass 3085/85; Cass. 6929/83; Cass. 652/82, Cass. 3785/78, Cass. 1380/77, Cass. 4608/87).
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto che la garanzia prestata non poteva considerarsi una controprestazione in ragione del fatto che essa era stata concessa non gia’ in funzione dell’attivazione dei rapporti di conto corrente bensi’ in un momento posteriore alla formazione della maggior parte del debito ed al sorgere della esposizione debitoria.
Tale motivazione, oltre ad essere conforme agli orientamenti giurisprudenziali dianzi citati, costituisce accertamento in fatto adeguatamente argomentato sotto il profilo fattuale oltre che logico - giuridico e, quindi, non sindacabile in questa sede di legittimita’.
Il ricorso principale va in conclusione respinto.
Quanto ai secondo motivo di appello incidentale, con cui si contesta la condanna al pagamento della meta’ delle spese di giudizio, compensate per la restante meta’,se ne rileva l’inammissibilita’. Non e’ infatti dubbio che l’esito finale del giudizio abbia comportato la soccombenza del fallimento anche se la domanda attrice non e’ stata interamente accolta. In base al principio della soccombenza del tutto correttamente la Corte d’appello ha condannato, con valutazione non sindacabile in sede di legittimita’, la curatela al pagamento delle spese, tenendo, peraltro, conto delle ragioni fatte valere da quest’ultima e disponendo in tal senso la compensazione delle spese per la meta’.
Anche il ricorso incidentale va pertanto respinto.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi riuniti; compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010