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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2457 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 07 Maggio 2010, n. 11113. Rel., est. Ceccherini.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Procedimento - Audizione dell’imprenditore - Concordato preventivo - Istanza in pendenza di procedura fallimentare - Audizione del fallendo in camera di consiglio - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.


Il debitore che abbia presentato istanza di ammissione al concordato preventivo in pendenza della procedura fallimentare a suo carico, non deve essere sentito in camera di consiglio per l'esercizio del suo diritto di difesa qualora ne sia stata già disposta l'audizione prima della dichiarazione di fallimento, ed abbia avuto la possibilità di svolgere tutte le difese nel corso della procedura. (Nella specie la Corte ha ritenuto pienamente garantito il diritto di difesa alla società dichiarata fallita che, dopo essere stata convocata e sentita in camera di consiglio in ordine all'istanza di concordato, era stata autorizzata al deposito di memoria difensiva per illustrare le ragioni della validità della sua proposta). (massima ufficiale)

Massimario, art. 162 l. fall.

  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PERINI CLAUDIO (c.f. PRNCLD33BO3A462T) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONDOTTI 61/A, presso l'avvocato FORNARO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GRISOLIA GIORGIO GUGLIELMO giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO F.LLI PERINI SRL, FORTI ANNA RITA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 980/2004 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 24/11/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 13 gennaio 1999, il signor Claudio Perini, amministratore della s.r.l. F.lli Perini, si oppose alla dichiarazione di fallimento della società, dichiarato dal Tribunale di Teramo con sentenza 30 dicembre 1998. Il tribunale respinse l'opposizione. La Corte d'appello dell'Aquila, decidendo sull'appello proposto dalla società, rappresentata dal signor Perini, e da questi anche come fideiussore, lo respinse con sentenza 24 novembre 2004. L'appellante aveva sostenuto che la possibilità di intervenire in sede di esame della domanda di concordato preventivo, così da esercitare dinnanzi al giudice tutte le attività utili alla formazione del suo convincimento gli era stata impedita. Ciò, perché dopo la presentazione di un ricorso per ammissione al concordato preventivo il 24 novembre 1998, aveva depositato una successiva memoria il 14 dicembre 1998, con una proposta sostanzialmente nuova, che non aveva potuto compiutamente illustrare oralmente davanti al collegio, sebbene il Perini fosse presente in tribunale il giorno (22 dicembre 1998) fissato per la camera di consiglio.
La corte considerò che:
- il procedimento concorsuale era stato attivato dalla stessa società, che aveva chiesto l'ammissione dapprima all'amministrazione controllata, e poi al concordato preventivo, e le circostanze ostative al beneficio erano state desunte dai documenti prodotti dalla stessa ricorrente. In ogni caso; - il tribunale, con Decreto 6 ottobre 1998, aveva ravvisato uno stato d'insolvenza, e disposto la comparizione del legale rappresentante della società per l'udienza 13 ottobre 1998; - con Decreto 23 ottobre 1998 il tribunale aveva respinto la richiesta di amministrazione controllata; - la società aveva chiesto un termine per presentare un ricorso per l'ammissione al concordato preventivo; - il termine era stato accordato con decreto 4 novembre 1998; - la società aveva formalizzato la richiesta di concordato il 24 novembre 1998, e, considerate le perplessità del collegio, rese note al professionista della società dal giudice delegato, il 14 dicembre 1998 aveva depositato anche una memoria integrativa. Nel merito, la corte condivise il giudizio di inadeguatezza delle garanzie offerte, e in particolare di quella della s.p.a. Newform, la quale, secondo la proposta migliorativa contenuta nella memoria, avrebbe dovuto inoltre sottoscrivere un aumento di capitale, tenendo conto della tendenza alla riduzione degli utili, alla diminuzione graduale del rapporto tra utile e fatturato, alle passività.
Per la cassazione della sentenza, notificata il 20 giugno 2006, ricorrono la società e il signor Perini con atto notificato il giorno 8 luglio 2005. Gli intimati non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce la violazione della L. Fall., art. 162. Si censura l'affermazione del giudice di merito, che il diritto di difesa sarebbe stato assicurato perché gli elementi utilizzati per la dichiarazione di fallimento erano stati tratti dai documenti prodotti dalla stessa società, la quale aveva chiesto l'ammissione prima all'amministrazione controllata e poi al concordato preventivo. Il diritto di difesa invocato nella fattispecie non spetta solo ai sensi della L. Fall., art. 15, contemplante altro schema, sì che la prescrizione di legge potesse nella fattispecie ritenersi soddisfatta con la disposta convocazione in camera di consiglio sulla domanda di amministrazione controllata, laddove si trattava soltanto di accertare lo stato d'insolvenza; esso spetta anche, a norma della L. Fall., art. 162, a chi abbia presentato un'istanza di concordato preventivo, in rapporto all'ammissibilità del concordato medesimo. Questo diritto - si deduce con il secondo motivo di ricorso, vertente sull'esistenza di vizi di motivazione non poteva ritenersi esercitato con il deposito della memoria il 15 dicembre 1998, che aveva funzione solo integrativa della domanda di concordato, perché la decisione del tribunale era fondata anche sulla questione dell'affidabilità del garante, punto sul quale - come pure sulla valutazione del patrimonio immobiliare e sull'irreversibilità dello stato d'insolvenza - la parte nulla aveva potuto contro dedurre con la memoria ne' in altro modo. L'irreversibilità dello stato d'insolvenza non sarebbe adeguatamente motivata, e sul punto si rimanda agli scritti del giudizio d'appello.
I due motivi possono essere esaminati insieme, vertendo sul medesimo punto costituito dalle garanzie di difesa della parte ricorrente, nel procedimento che ha portato alla dichiarazione di fallimento della società. Essi sono infondati.
La questione è già stata esaminata da questa corte in un analogo caso precedente. Il debitore, si è detto allora (Cass. 11 agosto 2000 n. 10673), il quale abbia presentato istanza di ammissione al concordato preventivo in pendenza della procedura fallimentare a suo carico, non deve essere sentito in camera di consiglio per l'esercizio del suo diritto di difesa qualora ne sia stata già disposta l'audizione prima della dichiarazione di fallimento, ed abbia avuto la possibilità di svolgere tutte le difese nel corso della procedura. Nella fattispecie il diritto di difesa è stato pienamente garantito alla società, la quale non solo è stata convocata per essere sentita in camera di consiglio e ha presentato una domanda di concordato preventivo, ma, dopo aver avuto cognizione delle insufficienze della proposta di concordato presentata, ha depositato una memoria difensiva, scegliendo di illustrare ed integrare le ragioni della validità della sua proposta piuttosto che di modificarla. La decisione della corte territoriale è pertanto immune dalla violazione di legge denunciata.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato. In mancanza di difese svolte dagli intimati non v'è luogo a pronuncia sulle spese. P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2010. Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010