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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2455 - pubb. 01/08/2010.

Domanda di rivendicazione di somme già acquisite ad un fallimento


Cassazione civile, sez. I, 22 Aprile 2010, n. 9623. Rel., est. Ragonesi.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - In genere - Debito di massa - Contestazione - Verifica attraverso il procedimento di cui agli artt. 93 o 101 della legge fall. - Necessità - Conseguenze - Attivazione del procedimento camerale endofallimentare - Istanza al giudice delegato - Rigetto - Reclamo - Impugnazione per cassazione del provvedimento del tribunale - Nullità dell'intero procedimento - Rilevabilità d'ufficio da parte della Corte di cassazione - Sussistenza - Fattispecie.


La domanda di rivendicazione di somme già acquisite ad un fallimento deve essere proposta nelle forme previste dagli artt. 93 e segg. o 101 della legge fall., in quanto il relativo procedimento è l'unico idoneo ad assicurare il principio della concorsualità anche nella fase di cognizione, implicando la necessaria partecipazione ed il contraddittorio di tutti i creditori. Ne consegue che se il creditore che pretende d'essere soddisfatto in prededuzione non si sia avvalso dei mezzi apprestati per l'accertamento del passivo, ma, a fronte della contestazione in ordine alla prededucibilità del credito, abbia attivato il procedimento camerale endofallimentare con l'istanza al giudice delegato ed abbia poi reclamato al tribunale il provvedimento negativo emesso al riguardo, il procedimento tutto è affetto da radicale nullità, che il giudice di legittimità (investito del ricorso ex art. 111 Cost. contro il decreto di rigetto del tribunale) è tenuto pregiudizialmente a rilevare d'ufficio, cassando senza rinvio, poiché la domanda non poteva essere proposta con l'originaria istanza diretta al giudice delegato (attivato nell'ambito dei suoi poteri ex art. 25 legge fall.), ma la controversia doveva essere promossa nelle forme di cui agli artt. 93 o 101 della legge fall. (Fattispecie relativa alla richiesta di restituzione di somma versata sul conto corrente intestato al fallito dopo l'apertura del fallimento). (massima ufficiale)

Massimario, art. 25 l. fall.

Massimario, art. 93 l. fall.

Massimario, art. 101 l. fall.

  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. FIORETTI Maria Cristina - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO S.S.C. NAPOLI S.P.A. (TRIB. NAPOLI N. 356/04) - (c.f. 80045000637), in persona del Curatore Prof. Avv. RASCIO NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA U. BOCCIONI 4, presso l'avvocato SMIROLDO ANTONINO, rappresentato e difeso dall'avvocato POLLICE PAOLO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CURATELA FALLIMENTARE ASSILANDI S.N.C. DI PAOLO LANDI & C. FALL. 65251 (c.f. 01719981001), in persona del Curatore Avv. NUZZI PIER FRANCESCO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. TOMMASO D'AQUINO 116, presso l'avvocato DIERNA ANTONINO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso; BANCA POPOLARE DI CREMONA S.P.A. (P.I. 00106600190), in persona del Vice Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14/A/4, presso l'avvocato PAFUNDI GABRIELE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAMBA MARCO ARTURO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 22/07/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2009 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito, per la controricorrente Banca di Cremona, l'Avvocato GABRIELE PAFUNDI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l'inammissibilità o rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Sportiva Calcio Napoli S.p.a. in data 23 aprile 2004, proponeva reclamo avverso il decreto del giudice delegato in data 2 aprile 2004, con il quale: 1) era stata rigettata l'istanza di restituzione della somma di Euro 249.830,00 in applicazione della L. Fall., art. 42, somma versata dal reclamante al fallito Landi Paolo, dopo l'apertura del fallimento, quale prezzo dell'asserito reato di truffa commesso dal fallito per l'acquisizione delle fideiussioni necessarie per l'iscrizione della predetta società al campionato di calcio 2003-2004; 2) era stato ordinato alla Banca Popolare di Cremona, Agenzia di Via San Valentino 15 Roma lo svincolo in favore della massa delle somme versate sul conto corrente n. 849222246 intestato al fallito all'insaputa degli organi fallimentari e sequestrate in sede penale da parte del P.M.. Deduceva l'assoluta illegittimità dell'acquisizione, da parte della curatela, delle predette somme che, non erano mai entrate nella massa attiva della procedura fallimentare e che di conseguenza non era applicabile all'ipotesi in esame la L. Fall., art. 421. La curatela del fallimento della Assilandi s.n.c. di Paolo Landi chiedeva il rigetto del reclamo stante l'inefficacia L. Fall., ex art. 44, degli atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento e P operatività della L. Fall., art. 42, comma 2, secondo cui "sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento" e l'assoluta incertezza allo stato delle indagini, in sede penale, della provenienza delittuosa di dette somme.
Il Tribunale rigettava il reclamo con provvedimento depositato il 22.7.04.
Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione il fallimento S.S.C. Napoli spa sulla base di due motivi cui resistono con separati controricorsi la Banca popolare di Cremona spa e la curatela del fallimento Assilandi snc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ed il secondo motivo di ricorso il fallimento ricorrente deduce sotto diversi profili la violazione della L. Fall., art. 42, in quanto, avendo il giudice penale devoluto la competenza al giudice civile in ordine alla decisione sull'appartenenza delle somme riversate sul conto corrente del Landi, non ricorrevano le condizioni per l'applicazione dell'articolo citato che presuppone l'appartenenza certa delle somme al fallito. Nè i provvedimenti del giudice delegato e del tribunale fallimentare di acquisizione delle somme possono ritenersi risolutivi della controversia ai sensi dell'art. 263 c.p.p..
Sostiene poi il fallimento ricorrente che la provenienza illecita delle somme riversate sul conto corrente del Landi, derivando esse da una truffa ai danni della Società Sportiva Calcio Napoli, ne impedivano l'avocazione a favore della massa fallimentare. Il ricorso è inammissibile.
Occorre premettere in via di fatto, che è pacifico in causa che la somma di L. 249 milioni circa è stata pagata dalla AC Calcio Napoli al Landi dopo che questi era stato dichiarato fallito e che il versamento della somma predetta era avvenuta su un conto corrente intestato al fallito. A ciò deve aggiungersi che il sequestro della detta somma giacente presso la banca popolare di Cremona da parte del giudice penale è avvenuta in data successiva all'avvenuto deposito. Da tale circostanza derivano due conseguenza ben precise. La prima è che la somma è stata automaticamente acquisita al fallimento ai sensi della L. Fall., art. 42, al momento stesso del pagamento. La seconda è che al momento del sequestro penale la somma era da considerarsi a tutti gli effetti nel possesso della procedura fallimentare stante il deposito sul conto corrente del fallito.
Fatte queste premesse, risulta che la AC Calcio Napoli ha presentato istanza al giudice delegato del fallimento di Landi Paolo di restituzione delle somme giacenti sul conto corrente a quest'ultimo intestato relative al pagamento di cui sopra.
Siffatta istanza - a prescindere dalla esistenza di un sequestro penale su dette somme e della relativa opposizione in ordine alla cui titolarità il giudice penale si era spogliato della questione rimettendola al giudice fallimentare ex art. 263 c.p.p. - riveste il carattere di una domanda di rivendicazione delle somme in questione che, in quanto già acquisite alla massa, doveva essere effettuata tramite insinuazione al passivo ai sensi della L. Fall., art. 93, alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che le domande di rivendicazione, restituzione o separazione, ai sensi della L. Fall., art. 103, sono ammissibili solo con riguardo a cose mobili possedute dal fallito ed esattamente individuate per specie, non anche in relazione alle cose fungibili ed, in particolare, al denaro, restando al loro riguardo configurabile un diritto di credito azionatale nei modi e con gli effetti previsti dalla L. Fall., artt. 93 e segg., nei confronti della curatela del fallito. (Cass. 12718/01; Cass. 10206/05).
Sotto tale profilo, la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni affermato che qualunque credito venga fatto valere nei confronti del fallimento deve essere verificato attraverso il procedimento previsto dalla L. Fall., artt. 93 e segg. e art. 101, essendo questo l'unico idoneo ad assicurare il principio della concorsualità anche nella fase della cognizione, implicando esso la necessaria partecipazione ed il contraddittorio di tutti i creditori. Ne consegue che, se il creditore che pretende d'essere soddisfatto in prededuzione non si sia avvalso dei mezzi apprestati per l'accertamento del passivo, ma, a fronte della contestazione in ordine alla prededucibilità del suo credito, abbia attivato il procedimento camerale endofallimentare con l'istanza al giudice delegato ed abbia poi reclamato al tribunale il provvedimento negativo al riguardo, il procedimento tutto è affetto da radicale nullità, che il giudice di legittimità (investito del ricorso ex art. 111 Cost., contro il decreto di rigetto del tribunale) è tenuto pregiudizialmente a rilevare d'ufficio, cassando senza rinvio, poiché la domanda non poteva essere proposta con l'originaria istanza diretta al giudice delegato (attivato nell'ambito dei suoi poteri L. Fall., ex art. 25), ma la controversia doveva essere promossa nelle forme della L. Fall., art. 93 o art. 101 (Cass. 8111/00; Cass. 9526/94; Cass. 5124/91; Cass. 2653/68). Si osserva per completezza che, se la domanda non fosse stata inammissibile ab origine, l'attuale ricorso sarebbe stato comunque inammissibile dal momento che il provvedimento impugnato è privo del carattere di decisorietà e definitività.
Il tribunale, infatti, non si è pronunciato sulla proprietà delle somme in questione, ma si è limitato a constatare che, essendo state le stesse legittimamente acquisite in possesso del fallimento L. Fall., ex art. 42, le stesse non potevano essere restituite all'istante spettando agli organi fallimentari decidere sulla distribuzione ai creditori in prededuzione o a quelli ammessi al passivo. A tale proposito ha aggiunto che, stante il procedimento penale pendente,sarebbe stato opportuno un accantonamento delle somme versate sul c.c. della Banca popolare di Cremona.
In altri termini, il tribunale ha rigettato l'istanza di restituzione delle somme senza in alcun modo pronunciarsi sulla effettiva spettanza delle stesse. È evidente che detto provvedimento riveste un mero carattere ordinatorio, disponendo solo sulla permanenza delle somme nella disponibilità della procedura, e non già decisorio, avendo lasciata impregiudicata la questione relativa alla proprietà delle somme.
In conclusione,ai sensi dell'art. 382 c.p.c., u.c., il decreto impugnato va cassato senza rinvio e va dichiarata inammissibile l'istanza di restituzione delle somme. Consegue la condanna del fallimento ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di ciascuno dei contro ricorrenti liquidate come da dispositivo. P.Q.M.
Decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato e dichiara inammissibile l'istanza di restituzione delle somme;
condanna il fallimento ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore di ciascuno dei controricorrenti in Euro 2000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010