Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24535 - pubb. 20/11/2020

Covid-19 e sospensione dei termini a data fissa. Proroga del termine per il deposito della documentazione ipocatastale ex art. 567, 3° comma c.p.c.

Tribunale Mantova, 09 Ottobre 2020. Pres., est. Gibelli.


Esecuzione immobiliare - Istanza di proroga del termine per il deposito della documentazione ipocatastale ex art. 567, 3° comma c.p.c. - Concessione della proroga con indicazione di termine finale a data fissa e scadenza successiva all'11 maggio 2020 - Incidenza della sospensione emergenziale dei termini - Esclusione - Istanza di rimessione in termini - Necessità



Il termine per il deposito della documentazione prescritta dall’art. 567 c.p.c. è soggetto alle disposizioni di cui al citato art. 83, comma 2 del DL n. 18/2020.

L’art. 83 citato tuttavia, sebbene disponga la sospensione del decorso dei termini per l’iscrizione a ruolo del pignoramento, per la presentazione dell’istanza di vendita o di assegnazione e per il deposito della documentazione ex art. 567 c.p.c. nel periodo tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, poi prorogato all’11 maggio, non impedisce, comunque e in astratto, il compimento di detti atti in tale periodo.

Nell’ipotesi in cui il deposito della documentazione sia in concreto impossibile per effetto della chiusura al pubblico della Conservatoria dei RR. II., è onere della parte, stante la non concedibilità di ulteriore proroga impedita dall’art. 567 c.p.c., fare istanza al giudice dell’esecuzione di rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c..

Nel caso di termini che sono l’effetto di un calcolo, se il termine è indicato a data fissa, non si deve aggiungere al giorno di scadenza un numero di giorni corrispondente a quelli che sono stati interessati dalla sospensione, atteso che il termine indicato a data fissa dal giudice non è vincolato ad una durata indicata dalla legge né ad una durata che risulta dall’incontro della volontà delle parti, le quali, pertanto, non possono vantare alcun diritto alla conservazione del termine per la durata che avrebbe dovuto avere al netto del periodo di sospensione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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