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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2453 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 05 Maggio 2010. Rel., est. Ragonesi.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Opposizione allo stato passivo - Sentenza - Gravami - Termini - Opposizione allo stato passivo - Domanda riconvenzionale proposta nello stesso giudizio - Pronuncia di secondo grado - Ricorso per cassazione - Applicazione del termine breve ex art. 99 della legge fall. - Condizioni - Fattispecie.


In tema di opposizione allo stato passivo, il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di secondo grado per la proposizione del ricorso per cassazione, prescritto dall'art. 99 della legge fall. (nel testo applicabile "ratione temporis") è applicabile non solo in ordine alle disposizioni della sentenza che attengano specificamente all'ammissione del credito insinuato o della garanzia fatta valere in relazione al credito stesso, ma anche in relazione alle domande riconvenzionali ed a quelle altre domande volte a far valere situazioni strettamente inerenti al giudizio di opposizione allo stato passivo. (Nella specie, a fronte di domanda di ammissione al passivo per crediti garantiti da pegno, il curatore aveva eccepito la nullità del pegno stesso e, in riconvenzionale, ne aveva chiesto la declaratoria di nullità; la S.C. ha ritenuto che ricorresse un caso di connessione intrinseca tra le domande che rendeva operante il termine d'impugnazione dimezzato di cui all'art. 99 della legge fall.). (massima ufficiale)

Massimario, art. 24 l. fall.

Massimario, art. 99 l. fall.

  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 5613/2005 proposto da:
INTESA GESTIONE CREDITI SPA, successore a titolo particolare della CARIPUGLIA SPA, INTESA GESTIONE FRED SPA NELLA QUALITÀ DI PROCURATORE DI BANCA INTESA SPA, IN PERSONA DEL FUNZIONARIO PRO TEMPORE, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA G. BELLE 39, presso l'avvocato ANNECCHINO MARCO, rappresentati e difesi dall'avvocato COSTANTINO Giorgio giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
CURATELA FALLIMENTO INVESTIND SPA;
- intimata -
sul ricorso 8902/2005 proposto da:
NARDELLI ROSARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DON MINZONI 9, presso l'avvocato MARTUCCELLI CARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BUONOMO DOMENICO giusta mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
INTESA GESTIONE CREDITI SPA, BANCA INTESA SPA;
- intimate -
avverso la sentenza n. 2868/2004 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/10/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza dei 11/03/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONEST;
udito per il ricorrente, l'Avvocato COSTANTINO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito per il controricorrente, l'Avvocato MARTUCCELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, oppure il rigetto dell'incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso previa riunione, per l'inammissibilità del ricorso principale e per l'assorbimento di quello incidentale con condanna delle spese di parte ricorrente principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza 2868/04, decidendo sull'appello proposto dalla Intesa Gestione Crediti Spa (in proprio e quale procuratrice della Banca Intesa Spa) contro la sentenza n. 8017/2003, depositata il 9.7.2003, pronunziata dal Tribunale di Napoli nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dall'appellante contro la curatela del fallimento della Investind Spa, nonché sull'appello incidentale proposto da quest'ultima, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava nullo per indeterminatezza dell'oggetto l'atto costitutivo di pegno, di cui al rogito per notar Cesari di Bari del 10.9.93, avente ad oggetto alcune partecipazioni societarie della Investind Spa, stipulato da quest'ultima a garanzia delle obbligazioni contratte e contraende nei confronti della Cassa di Risparmio di Puglia Spa dalla Casillo Grani S.n.c. e da Pasquale ed Aniello Casillo. Confermava per il resto la sentenza impugnata e provvedeva sulle spese.
Avverso la sentenza della Corte d'appello ricorre per cassazione la Intesa Gestione Crediti spa, in proprio e nella qualità di procuratore della Banca Intesa spa, sulla base di tre motivi cui resiste con controricorso il fallimento Investind spa che propone altresì ricorso incidentale condizionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dal fallimento resistente. L'eccezione è fondata.
La L. Fall., art. 99, nella versione applicabile ratione temporis prevede ..infatti, che, nel caso di cause di opposizione allo stato passivo, il termine per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di appello è di trenta giorni decorrenti dalla notifica della sentenza di secondo grado (Cass. 11.12.1990 n. 11790, Cass. 1.6.1994 n. 5330, Cass. 28.2.1996 n. 1591, Cass. 19.9.1997 n. 9302, Cass. 3.7.1998 n. 6515). Nel caso di specie, la sentenza di appello risulta notificata il 14.2.05 mentre il ricorso è stato notificato il 26.2.05 ben oltre, quindi, il termine di trenta giorni di cui sopra, venuto a scadenza il 16.2.06.
La parte ricorrente ha, a tale proposito, dedotto che, essendosi pronunciata la sentenza non solo sulla domanda riguardante l'ammissione al passivo del credito e sulla eccezione di nullità del pegno sollevata dal fallimento, ma anche sulla domanda riconvenzionale di declaratoria del pegno avanzata dal medesimo fallimento, nel caso di specie non poteva ritenersi applicabile il termine breve di cui alla L. Fall., art. 99, poiché detto termine è applicabile soltanto in ordine a quelle disposizioni della sentenza stessa che attengano specificamente all'ammissione o alla non ammissione del credito insinuato - o della garanzia fatta valere in relazione al credito stesso - e incidano quindi sulla formazione dello stato passivo, e non si estende a quelle altre statuizioni che lo stesso giudice nella stessa sede abbia pronunciato su domande ordinarie inserite nel procedimento di opposizione in virtù di mera connessione.
Tale assunto, ancorché in linea generale corretto, non risulta fondato in relazione al caso di specie.
Questa Corte ha, infatti, già chiarito che il dianzi citato principio opera solo per le statuizioni che lo stesso giudice, nella stessa sede, abbia eventualmente pronunciato su domande ordinarie inserite nel procedimento di opposizione in virtù di mera connessione estrinseca (cfr. Cass. 5 aprile 2006, n. 7871, e Cass. 26 giugno 2000, n. 8663) come avviene, ad esempio, nel caso in cui nel procedimento di opposizione a stato passivo la curatela abbia proposto in via riconvenzionale una azione revocatoria che riguardi rapporti giuridici che nulla abbiano in comune con quello cui l'opposizione direttamente si riferisce (Cass. 2 aprile 1999, n. 3151); o comunque in tutti i casi nei quali nel giudizio riunito a quello di opposizione allo stato passivo siano state proposte domande non intrinsecamente connesse all'oggetto dell'opposizione. Quando, invece, con le domande riconvenzionali o con altre domande la curatela faccia valere situazioni strettamente inerenti al giudizio di opposizione allo stato passivo,esse non sono tali da comportarne la soggezione al regime d'impugnazione ordinario (Cass. 3381/08;
Cass. 14055/08 vedi anche Cass. 13 aprile 2004, n. 7006; Cass. 4 ottobre 1994, n. 8047).
Nel caso di specie non è dubbio che sia quest'ultima ipotesi quella che ricorre.
A fronte, infatti, della domanda di insinuazione per i crediti risultanti dall'atto costitutivo di pegno, il curatore ha eccepito in via di eccezione la nullità del pegno stesso e, in via
riconvenzionale, ne ha chiesto la declaratoria di nullità. È di tutta evidenza che sia l'eccezione che la riconvenzionale sono strettamente correlate al giudizio di opposizione allo stato passivo poiché comportano il medesimo accertamento e danno luogo, comunque, in entrambi i casi alla esclusione del credito vantato dallo stato passivo del fallimento. Ricorre in altri termini un caso di connessione intrinseca tra le domande poste in giudizio che rende operante la L. Fall., art, 99, ai fini del termine dimezzato di impugnazione.
Il ricorso principale va, pertanto, dichiarato inammissibile mentre quello incidentale condizionato resta assorbito.
Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 15000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010