Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24499 - pubb. 12/11/2020

Efficacia del patto parasociale stipulato dal socio di maggioranza di una società

Tribunale Napoli, 08 Ottobre 2020. Pres. Raffone. Est. Del Bene.


Tribunale delle Imprese – Patti parasociali – Nullità – Fattispecie



Il patto parasociale stipulato dal socio di maggioranza di una società vincola il socio ma non la società di cui fa parte, non essendo configurabile un affidamento giuridicamente rilevante poiché, diversamente opinando, l’azionista di maggioranza potrebbe sempre impegnare la società scavalcando l’organo gestorio deputato a farlo.

Sono valide le clausole del patto parasociale che dettano i criteri di nomina degli amministratori o prevedono che il voto dell’amministratore delegato sia neutro rispetto alle maggioranze di approvazione in quanto non si pone in contrasto con alcuna norma imperativa il fatto che i criteri di nomina degli amministratori o la formazione della volontà dell’organo consiliare siano prestabiliti all’esterno rispettivamente dell’assemblea e del c.d.a. salvo che non si configuri un conflitto con l’interesse della società. Per contro è nulla la clausola del patto parasociale che prevede un quorum minimo del 70% per ogni tipo di delibera assembleare per violazione dell’art. 2369, comma 4, c.c., che esclude che l’innalzamento del quorum possa essere previsto per le delibere di approvazione del bilancio e per la nomina e revoca delle cariche sociali. (Stefano Vitale) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Stefano Vitale del foro di Torre Annunziata


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