Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24490 - pubb. 11/11/2020

Cessione di rapporti giuridici in blocco: la notifica alle singole controparti può avvenire anche con la citazione o nel corso del giudizio

Cassazione civile, sez. VI, 29 Settembre 2020, n. 20495. Pres. Maria Acierno. Est. Lamorgese.


Cessione di rapporti giuridici in blocco - Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs n. 385 del 1993 - Sufficienza - Notificazione al debitore ceduto - Ammissibilità - Modalità - Incidenza sul trasferimento del credito - Esclusione



L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. (massima ufficiale)


Cessione in blocco dei crediti, legittimazione del cessionario e onere della prova

La più aggiornata raccolta di giurisprudenza che indaga sull'onere della prova a carico del cessionario dei crediti ceduti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB (efficacia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, individuazione dei crediti ceduti, produzione del contratto di cessione, importanza dei relativi allegati, individuazione dei crediti per categorie).



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