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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24437 - pubb. 30/10/2020.

Determinazione del valore dei beni ai fini della falcidia dei creditori privilegiati nel concordato preventivo, ai sensi dell’art. 160, comma 2, l.f.


Tribunale di Bergamo, 30 Settembre 2020. Pres. Laura De Simone. Est. Maria Magrì.

Concordato preventivo – Ammissibilità – Crediti privilegiati – Falcidia – Condizioni – Valore di mercato dei beni – Criteri di determinazione


Il requisito previsto dall’art. 160, 2° comma, l.fall., secondo il quale la proposta può prevedere che i creditori muniti di ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sui quali sussiste la prelazione, può ritenersi rispettato quando i valori attribuiti agli immobili siano inferiori al cd. “valore commerciale” dei beni ma costituiscono di fatto il valore di mercato degli stessi alla luce della situazione concreta in cui si trova la società debitrice, tenuto conto del numero di unità immobiliari da collocare, nel breve periodo, interamente in una microzona di riferimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Seconda sezione Civile, Fallimentare e delle Esecuzioni Immobiliari

 

Il Tribunale riunito in camera di consiglio e così composto:

d.ssa Laura De Simone - Presidente

d.ssa Elena Gelato - Giudice

d.ssa Maria Magrì  - Giudice Estensore

 

nel procedimento di ammissione al concordato preventivo N.R.G. 25/2019 promosso da O. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dagli avv. *, ha emesso il seguente

DECRETO

PREMESSO che:

- con ricorso ex art. 161 VI co. L.F. depositato il 17/09/2019 la società O. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE con sede in Bergamo (BG), *, ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F. entro un termine fissato dal Giudice e con provvedimento del 28/09/2019 il Tribunale di Bergamo ha concesso alla società termine sino al 17/01/2020 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 L.F.;

- il termine di presentazione della proposta e del piano è stato successivamente prorogato al 17/03/2020 con decreto del Tribunale del 08/01/2020, e ulteriormente prorogato al 18/09/2020 con decreto del Tribunale del 13/05/2020, conformemente alla facoltà concessa dalla normativa emergenziale derivante dalla pandemia da COVID 19 (l’art. 9 del D.L. 08/04/2020 n. 23, convertito in Legge 05/06/2020 n. 40);

- con ricorso ex art. 161 L.F. depositato il 18/09/2019 la società O. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo completa del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 L.F.;

RILEVATO che la proposta di concordato prevede la prosecuzione dell’attività d’impresa in capo ad O. s.r.l., mediante l’accollo liberatorio dei debiti concordatari da parte di un terzo assuntore, Aco Lanzone Due s.r.l., società riconducibile a taluni fondi di diritto lussemburghese, la cui gestione è affidata ad AGG Capital Management Limited. AGG Capital Management Limited ha infatti individuato Europa Investimenti S.p.A. (società del gruppo anglosassone Arrow Global Group Plc, quotato al London Stock Exchange con sede a Manchester e Londra), quale soggetto investitore, asset manager e credit servicer anglosassone specializzato nell’acquisto, gestione e valorizzazione di crediti problematici. AGG Capital Management Limited, con il supporto di Europa Investimenti S.p.A., in qualità di special advisor, ha valutato positivamente di intervenire nella procedura a mezzo di accollo liberatorio dell’onere concordatario da effettuarsi per il tramite di veicolo societario costituito secondo la legge italiana che concretamente assuma l’impegno. Detto strumento è stato individuato nella Aco Lanzone Due s.r.l., veicolo societario attivi nella realizzazione di investimenti in situazioni complesse (quali procedure concorsuali, crediti incagliati o in sofferenza);

RITENUTO pertanto che il concordato possa essere qualificato con continuità aziendale diretta, posto che la società O. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE proseguirà nella sua attività produttiva e commerciale e, subito dopo l’omologazione, delibererà la revoca del proprio stato di liquidazione: infatti in seguito all’accollo del debito concordatario da parte di Aco Lanzone Due s.r.l., O. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE sarà liberata del suo onere concordatario, mentre tutti i suoi soci si sono impegnati a cedere ad Aco Lanzone Due s.r.l. il 95% del capitale sociale di O. al prezzo simbolico di 1 euro;

RILEVATO peraltro che la forma del concordato con assuntore ex art. 160, 1° comma lett. B), L.F., prevede il trasferimento degli attivi concordatari in capo all’assuntore (mediante cessione del 95% delle quote societarie), a fronte del suo impegno vincolante a soddisfare i debiti concordatari, con liberazione della società debitrice O. s.r.l. in liquidazione, e quindi prevede la successione soggettiva universale dell’assuntore nei rapporti giuridici passivi facenti capo alla società debitrice, con contestuale liberazione immediata di quest’ultima dalle sue obbligazioni, ai sensi dell’art. 186, 4° comma L.F.;

RITENUTO pertanto che, nel caso di specie, non si renda necessaria alcuna procedura competitiva ex art. 163 bis L.F. per la individuazione di eventuali offerte concorrenti, posto che l’assunzione del concordato è fattispecie ben diversa da quella che prevede il mero acquisto a titolo particolare di uno o più beni o anche di un insieme di beni dalla società debitrice, situazione che costituisce il presupposto per l’esperimento delle c.d. offerte concorrenti ex art. 163 bis L.F. (in tal senso decreto del Tribunale di Milano 13/12/2018, Pres. Alida Paluchowski);

VALUTATO che sussistono i presupposti e le condizioni di cui all’art.160 L.F., ed in particolare rilevato che la società si trova in stato di insolvenza, come emerge dai dati dalla stessa esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria al 16/09/2019;

RITENUTA la documentazione depositata, in conformità alla previsione dell’art. 161 L.F., completa e regolare, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, nonché relativamente all’utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;

RILEVATO che la relazione ex art. 161, 3° comma L.F. ed ex art. 186 bis, 2° comma lett. B) L.F. appare adeguata e sufficientemente motivata; essa è stata redatta dal dr. Enrico Giupponi, professionista in possesso dei requisiti di legge, ed attesta la veridicità dei dati esposti dalla società e la fattibilità del piano, nonché il fatto che la prosecuzione dell’attività d’impresa sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;

OSSERVATO che:

- la società debitrice O. s.r.l. è proprietaria di circa 750 immobili sparsi nel territorio di Bergamo e provincia (ad eccezione di un immobile situato nella provincia di Sassari), la cui valutazione di stima è stata affidata ad un soggetto terzo indipendente, la AxiA.RE S.p.A., società specializzata in studi di fattibilità e valutazioni di portafogli immobiliari.

- Detta società ha determinato il valore di mercato degli immobili nella situazione in cui concretamente si trova O. s.r.l.: in particolare la stessa ha prima stimato il valore di mercato con assunzione speciale (MV), ossia il valore degli immobili nel peculiare contesto in cui si trova la società in stato di crisi, che comporta una non adeguata commercializzazione dei beni e una indiretta “coercizione” del venditore ad agire, con la conseguenza che il prezzo ricavabile dalla vendita degli immobili in siffatte condizioni è notevolmente ridotto rispetto a quello ricavabile nell’ambito di una ordinaria contrattazione di una compravendita frazionata per singola unità immobiliare, ove venditore e compratore agiscano secondo una libera contrattazione e siano privi di legami particolari. Il valore di mercato così determinato ammonta a complessivi € 26.683.400,00, somma costituita dalla sommatoria della valutazione attribuita ad ogni singolo immobile senza considerare alcuno sconto derivante dalla commercializzazione in blocco delle proprietà valutate (doc. n. 13 e 14 fascicolo debitore- stima asseverata di AxiA.RE S.p.A.).

- La società incaricata ha valutato anche il valore commerciale degli immobili per il caso in cui si volesse addivenire ad una vendita accelerata (QSV), con la dismissione dell’intero patrimonio immobiliare nell’arco di un triennio, con conseguente necessità di offrire gli immobili a prezzi “scontati” nell’ordine di circa il 20/30% per rendere le vendite concorrenziali rispetto al mercato ordinario (tenuto conto della numerosità delle unità immobiliari da collocare interamente sul mercato nella medesima microzona di riferimento in tempi ristretti). In tal caso il valore totale degli immobili scenderebbe a complessivi € 19.518.900,00, somma costituita dalla sommatoria della valutazione attribuita ad ogni singolo immobile senza considerare alcuno sconto derivante dalla commercializzazione in blocco delle proprietà valutate.

- Infine la AxiA.RE S.p.A. ha determinato il valore di realizzo del patrimonio immobiliare per il caso di commercializzazione degli immobili nell’ambito di una procedura fallimentare (FJV), applicando una riduzione di circa il 50% rispetto al valore di mercato con assunzione speciale (MV). Detto valore FJV tiene conto delle statistiche sui tempi e sui valori delle aggiudicazioni in asta in tutti i tribunali del territorio nazionale. Esso si basa nello specifico sui dati derivanti dalle rilevazioni sull’andamento delle procedure del Tribunale di Bergamo, confrontando i valori della perizia di stima iniziale con i valori reali di aggiudicazione, mediante l’utilizzo di informazioni estrapolate dai principali portali on line e banche dati dei tribunali nazionali (tempistiche, prezzi e numero di procedure in corso…). Per tale ultimo caso il patrimonio immobiliare è stato stimato in complessivi € 13.493.200,00, valore che tiene conto, fra l’altro, della commercializzazione in blocco delle proprietà da collocare interamente sul mercato della medesima microzona.

- La perizia di stima redatta da la AxiA.RE S.p.A. riporta per ciascuno dei n. 752 immobili i tre valori sopra descritti (doc. n. 13 fascicolo debitore).

- Sulla base delle stime di tutti gli immobili svolte da AxiA.RE S.p.A. i valori contabili risultanti dal bilancio al 16/09/2019 sono stati rettificati: per le immobilizzazioni materiali (costituite da terreni e fabbricati- capannoni) si è passati dal valore contabile iniziale di € 12.224.431,45 al valore rettificato di € 2.046.000,00 e per le rimanenze (costituite dagli immobili finiti oggetto di commercializzazione) si è passati dal valore contabile iniziale di € 37.771.092,15 al valore rettificato di € 11.447.253,00.

- Il valore complessivo rettificato di € 13.493.200,00 (= € 2.046.000,00 + € 11.447.253,00) costituisce l’attivo concordatario assunto dal terzo accollante Aco Lanzone Due s.r.l. quale parametro di riferimento per la determinazione dell’importo da corrispondere ai creditori, che vantano un diritto di ipoteca sugli immobili della società debitrice.

- Detti crediti ipotecari (comprensivi di interessi fino al 16/09/2019, nonché degli interessi post concordato fino alla data di pagamento) ammontano a complessivi € 35.895.511,06 (= € 12.145.537,17 per crediti derivanti da saldi di conti correnti ipotecari su beni della società + € 23.749.973,89 per mutui ipotecari su beni della società) – pag. 66-86 del ricorso depositato il 18/09/2020.

- La stima redatta con perizia asseverata da AxiA.RE S.p.A. indica il credito ipotecario oggetto di soddisfazione per ogni singolo immobile per complessivi € 12.771.001,11 (colonna N doc. n. 21 pagina 21 fascicolo debitrice), il credito ipotecario non soddisfatto per incapienza per ogni singolo immobile per complessivi € 23.124.509,95 (colonna N1 doc. n. 21 pagina 21 fascicolo debitrice) e il surplus a favore della massa mobiliare per il caso di capienza del singolo bene immobile rispetto all’ipoteca di I grado e a quelle di grado successivo, per complessivi € 523.555,62 (colonna N2 doc. n. 21 pagina 21 fascicolo debitrice).

- In tal modo i crediti ipotecari di Italfondiario S.p.A. I grado, UBI Banca S.p.A. I grado e UBI Banca S.p.A. II grado sono integralmente soddisfatti, mentre gli altri crediti ipotecari sono soddisfatti in una percentuale compresa fra il 15,44% e il 52,22%, come da prospetto riepilogativo per ciascuna banca creditrice riportato a pag. 111 del ricorso depositato il 18/09/2020, nonché prospetto analitico suddiviso per banca creditrice riportato alla precedente pag. 109 e seg.;

RITENUTO che:

- gli importi di stima degli immobili determinati da AxiA.RE S.p.A. nella sua perizia asseverata rispettino il requisito previsto dall’art. 160, 2° comma L.F., secondo il quale la proposta può prevedere che i creditori muniti di ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferire a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sui quali sussiste la prelazione.

- Questo perché, secondo la prospettazione della società debitrice, i valori attribuiti a ciascun singolo immobile costituiscono di fatto il valore di mercato del bene nella situazione concreta in cui si trova la società debitrice, tenuto conto della numerosità delle unità immobiliari (n. 752) da collocare interamente sul mercato nella medesima microzona di riferimento (Bergamo e sua provincia), nonché della situazione di crisi in cui si trova la società debitrice, che la costringerebbe a liquidare il suo intero patrimonio nel breve periodo per far fronte ai suoi debiti.

OSSERVATO altresì che

- la proposta concordataria si fonda sul valore di realizzo assunto nella perizia di stima asseverata della AxiA.RE S.p.A. (€ 13.493.200,00), sul quale si basa l’entità dell’impegno di accollo preso da Aco Lanzone Due s.r.l.: in particolare € 13.236.700,00 (corrispondente al 98,10% del totale) è il valore complessivamente attribuito ai beni immobili gravati da ipoteca, ed € 256.500,00 (corrispondente al 1,90% del totale) è il valore complessivamente attribuito a beni immobili liberi da formalità pregiudizievoli;

- più in generale l’attivo posto a base del piano concordatario è di complessivi € 15.695.946,58 e si compone: a) di una massa immobiliare, che ammonta a complessivi € 14.250.955,90 (corrispondente al 90,79% del totale dell’attivo concordatario) ed è costituita, oltre che dal valore attribuito agli immobili ipotecati, anche da crediti verso clienti relativi a detti immobili, nonché dai frutti (canoni di locazione) stimati fra il 17/09/2019 (data di deposito del ricorso per concordato) e il 31/03/2020 (data assunta come termine ultimo di pagamento); b) nonché di una la massa mobiliare, che ammonta a complessivi € 1.444.951,24 (corrispondente al 9,21% del totale dell’attivo concordatario) ed è costituita oltre che dal valore attribuito agli immobili non ipotecati, anche dalle disponibilità liquide (€ 1.172.509,43), dai frutti (canoni di locazione) stimati fra il 17/09/2019 e il 31/03/2020 e da altre più piccole partite creditorie;

- le spese in prededuzione sono determinate in complessivi € 1.969.104,18, di cui € 380.640,00 per il compenso del Commissario Giudiziale, che è ripartito fra la massa mobiliare ed immobiliare in ragione del 9,21% e del 90,79%; le spese prededuttive sono imputate per € 1.012.665,57 alla massa mobiliare e per € 956.438,61 alla massa immobiliare;

- pertanto la massa immobiliare (€ 14.250.995,34) è destinata alla soddisfazione delle spese in prededuzione per € 956.438,61 e dei creditori ipotecari per complessivi € 12.771.001,11, con un avanzo di € 523.555,62 (quale differenziale fra il valore di realizzo di taluni immobili e l’integrale pagamento delle prelazioni ipotecarie sugli stessi gravanti), che viene attribuito alla massa mobiliare;

- la massa mobiliare (€ 1.968.506,00 = € 1.444.951,24 + € 523.555,62) è destinata a soddisfare le spese in prededuzione per € 1.012.665,57, con specifico utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili, pari a complessivi € 1.172.509,43; inoltre, in aderenza al disposto dell’art. 2776 c.c., la somma di € 111.707,01 è destinata a soddisfare al 100% i crediti assistiti dal privilegio ex art. 2751 bis n. 1 e n. 2 c.c. (lavoratori dipendenti e professionisti), posto che le risorse utilizzate sono direttamente riferibili al valore degli immobili ed ai loro frutti civili; la residua somma di € 839.667,23 è sufficiente a soddisfare al 100% i crediti tributari inerenti il grado 18 (IRPEF e IRAP) e il grado 19 (IVA);

- il piano, in assenza di ulteriori disponibilità di derivazione dalle masse, prevede che il pagamento del residuo debito, nel rispetto delle cause di prelazione, sia possibile a fronte dell’intervento di finanza esterna per complessivi € 358.000,00 (suddivisa nelle tre classi di creditori sotto descritte) ad opera dell’accollante Aco Lanzone Due s.r.l.., ed in seguito a falcidia di cui all’art. 160, 2° comma L.F., attraverso la formazione di un’apposita classe; infatti per detti crediti, non essendovi la disponibilità di alcuna massa mobiliare, non è stato utilizzato lo strumento della transazione fiscale ex art. 182 ter L.F.;

- in particolare il piano prevede la formazione di tre classi di creditori: 1) una prima classe composta dai crediti erariali non soddisfatti con la massa mobiliare (IMU, TASI, Imposte di registro e contributi per Consorzio di Bonifica), per complessivi € 1.542.415,48, per i quali è previsto il pagamento del 6,45% (pari ad € 99.502,68); 2) una seconda classe composta dai creditori chirografari ab origine, per complessivi € 3.675.055,51, per i quali è previsto il pagamento del 3,38% (pari ad € 124.240,00); 3) una terza classe, costituita dai crediti ipotecari che non trovano capienza della massa immobiliare e dai crediti bancari garantiti da ipoteche su beni di terzi, per complessivi € 26.310.660,19, per il quali è previsto il pagamento del 0,51% (pari ad € 134.260,00);

- il piano concordatario prevede la prosecuzione dell’attività aziendale di O. s.r.l. a seguito di trasferimento e quindi accollo in capo alla società Aco Lanzone Due s.r.l. dell’obbligazione di pagamento della passività del piano concordatario in via esclusiva, all’esito della omologazione, con effetto liberatorio per la O. s.r.l.;

- l’accollante Aco Lanzone Due s.r.l., attraverso la sottoscrizione del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, assume direttamente l’impegno del pagamento dei creditori concordatari fino alla concorrenza di € 16.055.000,00 (valore che contiene l’importo stimato dell’attivo concordatario di € 15.695.946,58 e dell’apporto di finanza esterna per € 358.000,00);

- l’impegno di accollo è condizionato solo dalla definitiva omologazione del concordato ed è garantito dalla riconducibilità della società Aco Lanzone Due s.r.l. al fondo lussemburghese Arrow Credit Opportunities, essendo la società veicolo appositamente costituita per strutturare l’operazione di concordato preventivo O. s.r.l.; Aco Lanzone Due è stata costituita dalla AGG Capital Management Limited, società nominata quale portfolio investment manager dei fondi lussemburghesi Arrow Credit Opportunities;

- l’accollo di pagamento di Aco Lanzone Due s.r.l. è indirettamente supportato da garanzia bancaria. Infatti Arrow Credit Opportunities ha facoltà di prelevare fondi disponibili su una linea di credito aperta presso la Goldman Sachs International Bank fino ad € 40.647.462,00, nonché, a discrezione di Goldman Sachs, fino ad ulteriori € 46.955.656,00, coma da lettera di proof of funds del 04/09/2020 emessa dalla banca (doc. n. 25 fascicolo debitrice). A sua volta la AGG Capital Management Limited è in grado di impegnare a propria discrezione i capitali dei fondi lussemburghesi Arrow Credit Opportunities nell’ambito del proprio mandato di gestione, ed ha quindi autorizzato Aco Lanzone Due s.r.l. ad utilizzare le risorse necessarie per l’adempimento del concordato fino ad un importo massimo di € 16.055.000,00, come da commitment letter del 07/09/2020 sottoscritta da AGG Capital Management Limited (doc. n. 26 fascicolo debitrice);

- le tempistiche di pagamento sono previste in 30 giorni dalla data del decreto di omologa per i crediti prededucuibili e in 60 giorni dal decreto di omologa per tutti gli altri debiti concorsuali;

- in sintesi la proposta di concordato prevede: 1) il pagamento delle spese di procedura e dei debiti prededucibili nella misura del 100%, per complessivi € 1.969.104,18; 2) fino a capienza, il pagamento dei debiti privilegiati ipotecari sui beni di proprietà della Società nella misura di complessivi € 12.771.001,11; 3) il pagamento integrale dei crediti assistiti da privilegio ex artt. 2751 bis, n.1 e 2, 2752 e 2749 n.18 e 19 – 2778 c.c. per complessivi € 955.838,61; 4) il pagamento, per il tramite dell’apporto esterno, dei residuali crediti erariali derubricati al chirografo per incapienza per € 1.542.415,48, in aderenza all’art. 160, comma 2°, L.F. nella misura del 6,45%, per complessivi € 99.502,68 (di cui € 2,68 utilizzo residuo massa mobiliare); 5) il pagamento dei debiti chirografari ab origine, nella misura del 3,38%, per complessivi € 124.240,00; 6) il pagamento dei debiti assistiti dal privilegio ipotecario derubricati al chirografo e dei debiti bancari chirografari con garanzia iscritta su beni di terzi nella misura dello 0,51% per complessivi € 134.260,00; nell’ipotesi in cui gli importi appostati nei fondi rischi non si traducano in tutto o in parte in effettivi esborsi e/o oneri, i relativi surplus costituiranno un minor onere concordatario ad esclusivo beneficio del Terzo Accollante.

VALUTATO che il trattamento stabilito per le tre classi di creditori chirografari non altera l’ordine delle cause legittime di prelazione e che, trattandosi di concordato in continuità diretta (posto che è prevista la prosecuzione dell’attività d’impresa in capo a O. s.r.l.), non è richiesta la percentuale minima del 20% di pagamento dei creditori chirografari (art. 160, 4° comma, L.F.);

RITENUTO in conclusione che sussistano i presupposti per l’apertura della procedura di concordato preventivo;

VISTI gli artt.160, 161, 163 e 186 bis L.F.;

 

P.Q.M.

1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di O. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE con sede in Bergamo (BG),*;

nomina Giudice Delegato per la procedura di concordato la d.ssa Maria Magrì;

dà atto che il Commissario Giudiziale è già stato nominato nella persona del dr. Federico Clemente;

2) ordina al ricorrente di consegnare al Commissario Giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;

3) determina l’importo per le spese che si presumono necessarie per l’intera procedura in € 76.000,00, pari circa al 20% del totale (importo determinato tenuto conto del presumibile compenso del commissario giudiziale e di ogni ulteriore onere di procedura); detta somma dovrà essere versata dalla società ricorrente, entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente decreto, su conto corrente intestato alla società in concordato preventivo – in persona del Commissario Giudiziale;

4) fissa per l’adunanza dei creditori l’udienza del 26 gennaio 2021 ore 09:00, assegnando termine sino al 27 ottobre 2020 per la comunicazione ai creditori della proposta a cura del Commissario Giudiziale ai sensi dell’art. 171 L.F.;

5) dispone che al Pubblico Ministero sia trasmessa copia della relazione del Commissario Giudiziale prevista dall’art. 172 L.F.;

6) manda alla Cancelleria per la pubblicità prescritta dall’art. 166 L.F., esclusa la pubblicazione sui giornali;

7) manda al Commissario Giudiziale affinché notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 L.F., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l’annotazione sui pubblici registri.

Si comunichi al proponente il concordato e al Commissario Giudiziale.

Bergamo, deciso il 30 settembre 2020

Il Presidente

Laura De Simone

 

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell’art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.