Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24427 - pubb. 28/10/2020

Effetti dell’adesione dell’opposto all’eccezione di incompetenza territoriale formulata dall’opponente

Tribunale Reggio Emilia, 21 Ottobre 2020. Est. Morlini.


Eccezione di incompetenza territoriale - Adesione della parte opposta - Conseguenze - Cancellazione della causa dal ruolo e rimessione a giudice competente - Esclusione di una pronuncia del giudice adito sulla competenza e sulle spese - Necessità di revoca dell'ingiunzione



L’adesione dell’opposto all’eccezione di incompetenza territoriale formulata dall’opponente, comporta ex art. 38 comma 2 c.p.c. che il giudice, con ordinanza, deve prendere atto di tale adesione; disporre la cancellazione della causa dal ruolo rimettendo le parti davanti al giudice competente; non pronunciarsi sulle spese, dovendovi provvedere il giudice al quale la causa è rimessa, posto che è escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza; revocare invece il decreto opposto, in quanto nullo poiché emesso da giudice incompetente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


N. R.G. 2726/2019

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

Sezione II CIVILE

 

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all’odierna udienza, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

-         rilevato che, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo, l’opponente ha preliminarmente sollevato eccezione di incompetenza territoriale ex art. 18 c.p.c. a favore del Tribunale di Modena, nel cui circondario risiede.

Costituendosi in giudizio, l’opposta ha espressamente aderito all’eccezione di incompetenza, riconoscendo che il criterio di collegamento della residenza, invocato in sede monitoria, portava effettivamente alla competenza del Tribunale di Modena; ed ha quindi chiesto di applicare l’articolo 38 c.p.c., rimettendo la causa al giudice competente senza statuizione sulle spese di lite e senza revoca del decreto opposto;

-         ritenuto che, ritiene innanzitutto il giudice di doversi conformare all’insegnamento giurisprudenziale, ora largamente maggioritario, che reputa applicabile anche alla procedura di opposizione a decreto ingiuntivo il precetto di cui all’articolo 38 comma 2 c.p.c., a tenore del quale “fuori dei casi previsti dall’articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all’indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo”.

Pertanto, stante l’adesione dell’opposta all’eccezione di incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Modena, occorre prendere atto con ordinanza di tale adesione; disporre la cancellazione della causa dal ruolo rimettendo le parti davanti al giudice competente; non pronunciarsi sulle spese della presente fase, dovendovi provvedere il giudice al quale la causa è rimessa, posto che è escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza; revocare invece il decreto opposto, in quanto nullo poiché emesso da giudice incompetente (Cass. n. 25180/2013, Cass. n. 16744/2009, Cass. n. 15694/2006, Cass. n. 6106/2006, Cass. n. 10687/2005, Cass. n. 14075/1999).

Ciò che trasmigra al giudice ad quem non è quindi propriamente la causa di opposizione ad un decreto ingiuntivo che più non esiste, ma un ordinario giudizio di cognizione sul credito posto a fondamento del giudizio monitorio (Cass. n. 1372/2016, Cass. n. 16744/2009, Cass. n. 15694/2006, Cass. n. 14075/1999);

-         considerato che, pertanto e conclusivamente, con la presente ordinanza e non già con sentenza, preso atto dell’adesione di parte opposta ex art. 38 comma 2 c.p.c. all’eccezione di incompetenza territoriale, deve revocarsi il decreto opposto (diversamente da quanto richiesto dalla difesa di parte opposta), in quanto nullo perché emesso da giudice incompetente; disporsi la cancellazione della causa dal ruolo; fissare in tre mesi il termine per la riassunzione davanti al Tribunale di Modena; non pronunciarsi sulle spese di lite (così come correttamente richiesto dalla difesa di parte opposta).

 

P.Q.M.

visto l’articolo 38 comma 2 c.p.c.

-         revoca il decreto ingiuntivo n. 79/2019 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 8-10/1/2019, in quanto nullo;

-         dispone la cancellazione della causa dal ruolo;

-         fissa in mesi tre il termine per la riassunzione davanti al Tribunale di Modena;

-         nulla sulle spese di lite.

Reggio Emilia, 21/10/2020

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI