Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2439 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 27 Aprile 2010, n. 10025. Rel., est. Bandini.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Debiti pecuniari - Compensazione - Compensazione - Operatività - Condizioni - Momento dell'effetto compensativo - Rilevanza - Esclusione - Compensazione giudiziale - Ammissibilità.



La disposizione contenuta nell'art. 56 della legge fall. rappresenta una deroga al concorso, a favore dei soggetti che si trovino ad essere al contempo creditori e debitori del fallito, non rilevando il momento in cui l'effetto compensativo si produce e ferma restando l'esigenza dell'anteriorità del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte. Le stesse esigenze poste a base della citata norma giustificano l'ammissibilità anche della compensazione giudiziale nel fallimento, per la cui operatività è necessario che i requisiti dell'art. 1243 cod. civ. ricorrano da ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia, quando la compensazione viene eccepita. (massima ufficiale)


Massimario, art. 56 l. fall.


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