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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2437 - pubb. 01/08/2010.

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Cassazione civile, sez. II, 17 Giugno 2010. Rel., est. Piccialli.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento – Effetti - Per il fallito - Rapporti processuali - Sentenza pronunziata nei confronti del curatore e da questi non impugnata - Ricorso per cassazione proposto dal legale rappresentante della società fallita - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.


È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal legale rappresentante di una società fallita contro una sentenza pronunciata nei confronti del curatore del fallimento e da costui non impugnata, in quanto il fallito, privato dalla legge della disponibilità dei beni e della capacità di stare in giudizio nelle controversie relative, non può sovrapporre la propria volontà a quella contraria del curatore (nella specie, peraltro, espressamente dispensato dall'impugnazione con decreto del giudice delegato), al quale la legge, invece, espressamente affida, sotto la sorveglianza del giudice delegato e del tribunale fallimentare, la gestione dei rapporti dedotti in giudizio. (massima ufficiale)

Massimario, art. 43 l. fall.

  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo - Presidente -
Dott. GOLDONI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosario - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6114-2005 proposto da:
SORBO ALDO in proprio e quale Amministratore in bonis della SECIT S.R.L. P. IVA 01256171214, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo studio dell'avvocato CROCE ROBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato DE PASCALE LUIGI;
- ricorrente -
contro
SANNINO ANNA, SANNINO ELISA, SANNINO FILOMENA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell'avvocato CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato PERELLI ANGELO; MUCCIOLO MARIA MCCMRA42P63C262M, CAROCCIA ROSARIO CRCRSR28H16D527Y, CAROCCIA VITANTONIO, BOZZELLI FERNANDO BZZFNN31R15F839I, TAGLIAFERRI PASQUALINA TGLPQL23D68F839O, VETROMILE ANTONIETTA VTRNNT30D62F839G, CAPEZZUTO GIUSEPPE CPZGPP37P07F839T in proprio e quale AMMINISTRATORE CONDOMINIO EDIFICIO VIA ROMA 47 ERCOLANO P. IVA 94033830632, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell'avvocato ABBAMONTE ANDREA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GENTILE UMBERTO;
- controricorrenti -
e contro
RUGGIERO M. ANTONIETTA, sannino antonio, SANNINO GENNARO, SANNINO SALVATORE, SANNINO NICOLA, MEZZASALMA NICOLA, ACAMPORA COLOMBA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 140/04 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/01/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;
udito l'Avvocato Umberto GENTILE, con delega depositata in udienza dell'Avvocato ABBAMONTE, difensore del resistente che ha chiesto di poter depositare documentazione inenrente alla dimostrazione dell'inammissibilità del ricorso principale (originale notificato in copia) e chiede il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 29.11.01-29.1.02 il Tribunale di Napoli rigettava tutte le opposizioni cui giudizi erano stati riuniti, proposti dal condominio dell'edificio sito in Ercolano alla via Roma n. 47 e da vari condomini avverso una serie di decreti ingiuntivi emessi, alcuni a favore della società SECIT s.r.l. Arezzo, altre dell'architetto Nicola Mezzasalma, nelle rispettive qualità di impresa appaltatrice e direttore dei lavori, per opere di consolidamento e ristrutturazione, di parti comuni ed individuali, eseguite nel suddetto fabbricato, resesi necessarie a seguito del terremoto del 1980. Proposti appelli dai condomini Maria Mucciolo, Caroccia Rosario, Vitantonio Caroccia, Fernando Bozzelli, Tagliaferri Pasqualina, M. Antonietta Ruggiero, Antonietta Vetromile e Giuseppe Capezzuto, con successiva adesione di Anna Sannino (quale erede di Francesco Sannino), nonché, in via incidentale, da Colomba Acampora, resistiti i gravami dalla curatela del fallimento (che nella more era stato dichiarato dal Tribunale di Napoli) della società SECIT, nonché dal Mezzasalma, contumace l'amministrazione del condominio con sentenza 18.7-19.1.04 la Corte di Napoli, in riforma di quella appellata, così provvedeva: a) separato il giudizio relativo all'opposizione di Sannino Francesco avverso il d.i. n. 6308/93 e dichiaratane la nullità, lo rimetteva al primo giudice, compensando le spese; b) sull'appello incidentale della Acampora, che aveva transatto la lite, ne rigettava la domanda di cui all'intervento e compensava le spese del doppio grado;
c) in accoglimento dell'appello principale nei confronti del fallimento SECIT, accoglieva l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1262/92, per L. 784.056.455 nei confronti del condominio, revocandolo e rigettando ogni richiesta di pagamento d) in accoglimento del medesimo appello, accolta l'opposizione nei confronti del Mezzalsalma, riduceva la somma a lui dovuta ad Euro 39.583,oltre interessi; e) accoglieva anche le opposizioni avverso i decreti emessi nei confronti dei singoli condomini,riducendo le somme dovute da Vetromile ad Euro 718, da Rosario Caroccia e Mucciolo Maria ad Euro 8274, e da Giusepe Capezzuto ad Euro 6710,oltre agli interessi rigettando le rimanenti domande di pagamento compensava infine tutte le spese del doppio grado.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Sorbo Aldo "in proprio e quale legale amministratore in bonis della Secit s.r.l. ... nonché nell'interesse del fallimento della Secit s.r.l. e/o degli organi fallimentari ...".
Hanno resistito, con rispettivi congiunti controricorsi, Sannino Anna, Elisa e Filomena, nonché Caroccia Rosario e
Vitantonio, Maria Mucciolo, Fernando Bozzelli, Tagliaferri Pasqualina, Antonietta Vetromile, Giuseppe Capezzuto ed, in persona di quest'ultimo quale amministratore, il Condominio di Villa Faraone in Ercolano.
Non hanno svolto attività difensive gli altri intimati. Sono state depositate memorie illustrative per il ricorrente e per il secondo gruppo di resistenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata, in conformità a quanto eccepito dai controricorrenti, l'inammissibilità del ricorso, pronunzia che esime dal disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di alcune altre parti del giudizio di merito, alle quali l'impugnazione non risulta essere stata notificata.
Non è stato infatti provatole dedotto nell'atto d'impugnazione,alcun presupposto del ritorno in bonis della SECIT s.r.l., che avrebbe potuto verificarsi solo a seguito della chiusura o revoca del fallimento. Un evento di tal genere, attenendo ad un presupposto processuale del giudizio di legittimità, avrebbe dovuto, naturalmente, verificarsi prima della proposizione del ricorso;
sicché poco o punto rileva la circostanza, dedotta (e peraltro neppure documentata) nella memoria illustrativa, secondo cui successivamente il Tribunale di Napolixon decreto del 5/8.2.2007,avrebbe pronunziato la chiusura del fallimento. Sussistendo, pertanto, all'atto dell'impugnazione (proposta con atto notificato nel febbraio 2005), l"incapacità di cui all'art. 43, L. Fall. e neppure essendo stata provata o dedotta l'inerzia, per totale disinteresse, dell'amministrazione fallimentare, tale da giustificare l'eccezionale legittimazione processuale del fallito (v. Cass. 9456/97, 7954/03, 15369/05, 7791/06), deve escludersi la legittimazione della società, in persona del suo amministratore, ad impugnare la sentenza di merito, resa all'esito di un giudizio in cui era stata parte la curatela del fallimento della stessa. Al riguardo trova applicazione e va ribadito il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui "il fallito, privato per legge della disponibilità dei beni e della capacità di stare in giudizio nelle controverse relative, non può sovrapporre la propria volontà a quella del curatore fallimentare,al quale la legge affida, sotto la sorveglianza del giudice delegato e del Tribunale fallimentare, la gestione dei rapporti dedotti in giudizio" (Cass. 6589/03, conf. 529/03, 7320/96)). Nel caso di specie,peraltro,come risulta da documentazione prodotta da parte dei resistenti (ritualmente, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., attenendo all'ammissibilità dell'impugnazione), il curatore del fallimento sottopose al Tribunale di Napoli l'opportunità di un eventuale ricorso avverso la sentenza n. 140/04 della locale Corte d'Appello, e ne fu dispensato, con decreto del 23.2.05, in considerazione dell'esito incerto della stessa.
Conclusivamente, in assenza di alcun presupposto idoneo a giustificare la legittimazione a ricorrere dell'ex amministratore della società fallita, sia per conto della stessa, sia per conto del fallimento il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso delle spese in favore delle costituite controparti.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente, Sorbo Aldo, al rimborso ai controricorrenti delle rispettive spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.000,00,di cui 200 per esborsi, in favore di Carroccia Rosario, Carroccia Vitantonio, Mucciolo Maria, Bozzelli Fernando, Tagliaferro Pasqualina, Vetromile Antonietta, Capezzuto Giuseppe e del Condominio di Villa Faraone in Ercolano, e di complessivi Euro 2.700,00, di cui 200 per esborsi, in favore di Sannino Anna, Sannino Elisa e Sannino Filomena.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2010