Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24365 - pubb. 16/10/2020

Atti in esecuzione di piano attestato di risanamento ed esenzione dall'azione revocatoria ex art. 67 l.f.

Cassazione civile, sez. I, 10 Febbraio 2020, n. 3018. Pres. Didone. Est. Federico.


Atti compiuti in esecuzione di un piano attestato di risanamento - Esenzione dall'azione revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. - Idoneità del piano rispetto agli obiettivi di risanamento - Valutazione da parte del giudice - Necessità - Caratteri - Fattispecie



Per ritenere esenti dalla domanda di revocatoria fallimentare proposta dalla curatela gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. (nel testo previgente d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), il giudice deve effettuare, con giudizio "ex ante", una valutazione, parametrata sulla condizione professionale del terzo contraente, circa l'idoneità del piano, del quale gli atti impugnati costituiscono strumento attuativo, a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa, seppure in negativo, vale a dire nei soli limiti dell'assoluta, evidente inettitudine del piano presentato dal debitore a tal fine. (Nella specie, il Tribunale aveva ritenuto irrilevante, ai fini della revocatoria, la mancata attestazione della veridicità dei dati contabili ed escluso il potere del giudice di valutare, in dissenso dal professionista che aveva redatto il piano, l'idoneità dello stesso a realizzare gli obiettivi di risanamento in esso indicati). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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