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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24362 - pubb. 15/10/2020.

Non è condivisibile la tesi per cui l’esecuzione del conferimento avverrebbe con la sola assunzione della corrispondente obbligazione e non con l’adempimento


Tribunale di Roma, 03 Settembre 2020. Pres. Di Salvo. Est. Romano.

Società a responsabilità limitata – Conferimenti e quote – Mancata esecuzione dei conferimenti – Applicazione dell’art. 2466 c.c. ai conferimenti d’opera – Permanenza dell’obbligazione e della garanzia


La disciplina di cui all’art. 2466 c.c. in tema di mancata esecuzione dei conferimenti è applicabile anche ai conferimenti d’opera, per cui non è condivisibile la tesi secondo la quale l’esecuzione del conferimento avverrebbe con la sola assunzione della corrispondente obbligazione e non con l’adempimento.

Al contrario, proprio il principio di effettività del capitale sociale implica che la mera assunzione dell’obbligazione non sia sufficiente ai fini dell’esecuzione del conferimento (diversamente, si aprirebbe la strada ad un totale «annacquamento» del capitale sociale), essendo, invece, necessari sia lo svolgimento, fino al termine previsto, dell’attività promessa sia, sotto altro profilo, la prestazione della garanzia e la sua costante operatività; il socio che non assicura la permanenza di entrambe le prestazioni idonee a liberare la quota diventa dunque moroso con la conseguente applicazione della disciplina di cui all’art. 2466 c.c. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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