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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24351 - pubb. 14/10/2020.

La domanda di insinuazione tardiva è ammissibile se diversa per petitum e causa petendi


Cassazione civile, sez. VI, 20 Febbraio 2020, n. 4506. Pres., est. Rosa Maria Di Virgilio.

Domanda di insinuazione tardiva - Ammissibilità - Condizioni - Diversità di “petitum” e "causa petendi" rispetto all'insinuazione ordinaria - Fondamento - Fattispecie


In tema di ammissione al passivo fallimentare, la domanda di insinuazione tardiva è ammissibile se diversa, per "petitum" e "causa petendi", rispetto a quella di insinuazione ordinaria, poiché il carattere giurisdizionale e decisorio del procedimento di verificazione del passivo esclude che, per il giudicato interno formatosi sull'istanza tempestiva, possa proporsi una nuova insinuazione per un credito, o una parte di esso, che sia stato in precedenza escluso dal passivo. (Nella specie, è stata ritenuta ammissibile l'insinuazione tardiva relativa a differenze retributive per mansioni superiori nonostante l'accoglimento della domanda tempestiva per la retribuzione calcolata sulla base dell'inquadramento riconosciuto dal datore di lavoro). (massima ufficiale)

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