Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2433p - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Monza, 05 Agosto 2010. .


Concordato preventivo - Cram down - Comparazione con l'istituto previsto dalla legge statunitense - Distinzione - Interesse del creditore dissenziente appartenente alla classe dissenziente - Conseguimento di una percentuale più alta rispetto alla liquidazione fallimentare.



Il cram down previsto dalla legge statunitense si distingue da quello introdotto dalla riforma della legge fallimentare (art. 180, comma 4), perché il primo consente al giudice di imporre la soluzione concordataria al creditore dissenziente qualora ritenga che l'intera procedura corrisponda all'interesse generale, mentre il secondo, quello italiano, permette al giudice di ignorare l'opposizione introdotta esclusivamente da un creditore dissenziente appartenente ad una classe dissenziente ove sia possibile dimostrare che la soluzione satisfattiva proposta dal concordato sia per tale creditore almeno uguale a quella che gli deriverebbe dalla liquidazione fallimentare. Da ciò consegue che l'interesse giuridico concreto che il creditore opponente può tutelare mediante il cram down consiste unicamente nella possibilità di ottenere una percentuale più alta e non certamente quello di rimuovere le conseguenze che gli derivano dalla presenza della procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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