ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2432 - pubb. 01/08/2010.

.


Cassazione civile, sez. I, 18 Giugno 2010. Rel., est. Ceccherini.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Formazione dello stato passivo - Crediti di lavoro - Impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa - Diritto del dirigente all'indennità sostitutiva di preavviso - Presupposti - Soddisfacimento in prededuzione - Limiti e condizioni.


Il credito per l'indennità di preavviso del dirigente di impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa non nasce né dall'amministrazione del fallimento né dalla continuazione dell'esercizio dell'impresa che sia stato eventualmente autorizzato, bensì dalla fattispecie legale di risoluzione del contratto prevista dall'art. 5 del d.l. 26 settembre 1978, n. 576, convertito nella legge 24 novembre 1978, n. 738. Solo qualora sia stata autorizzata la suddetta continuazione dell'esercizio dell'impresa e il rapporto di lavoro con il dirigente sia stato a tal fine mantenuto, i suoi crediti, maturati nel corso del rapporto di lavoro successivamente alla data del decreto di liquidazione coatta amministrativa, sono qualificabili per l'impresa in liquidazione come debiti contratti per la prosecuzione dell'attività e sono, perciò, prededucibili ai sensi dell'art. 111 della legge fall.. (massima ufficiale)

Massimario, art. 111 l. fall.

  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 4393/2008 proposto da:
COMPAGNIA TIRRENA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (C.F. 00409030582 - P.I. 00885201004), in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALFREDO FUSCO 104, presso l'avvocato CAIAFA Antonio, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CATAPANO MINOTTI FRANCESCO (c.f. CTPFNC33B19L049T), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 29, presso l'avvocato NINNI Guido, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2255/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 19/05/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato CAIAFA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato NINNI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l'accoglimento del motivo n. 3 e per quanto di ragione il motivo n. 4; rigetto del resto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo della Compagnia Tirrena s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa promosso dal signor Francesco Catapano Mintoti, già dirigente della compagnia fino alla data in cui questa era stata messa in liquidazione (31 maggio 1993), il Tribunale di Roma ammise il credito dell'opponente al passivo della società per indennità di preavviso della cessazione del rapporto di lavoro, oltre agli interessi e alla svalutazione monetaria dal giorno 1 giugno 1993 fino al pagamento da eseguirsi in prededuzione.
Il giudizio fu confermato dalla Corte d'appello di Roma con sentenza in data 21 maggio 2007. La corte osservò che: il D.L. 26 settembre 1978, n. 576, art. 5, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 1978, n. 738, stabilisce la risoluzione di diritto dei rapporti di lavoro del personale dipendente dall'impresa posta in liquidazione coatta alla data di pubblicazione del decreto, e, mentre esclude il diritto all'indennità di preavviso per i dipendenti che sono riassunti dall'impresa cessionaria, esclude per questa l'obbligo di riassunzione dei dirigenti; - la risoluzione del rapporto per i dirigenti è assimilabile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, e non a risoluzione per impossibilità della prestazione;
- con lettera in data 9 giugno 1993 il commissario liquidatore aveva comunicato al dirigente la cessazione ope legis del rapporto di lavoro dal 31 maggio 1993, precisando che la posizione del personale dirigente, ai fini di un'eventuale riassunzione, deve essere valutata dal comitato previsto dalla L. n. 39 del 1977, art. 10, comma 1; ha quindi applicato l'art. 1218 c.c., ma ha respinto le censure formulate dalla compagnia appellante in punto di rivalutazione de interessi, argomentando dalla natura prededucibile del credito. Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 18 gennaio 2008, ricorre la compagnia, con atto notificato il 14 febbraio 2008, affidato a quattro mezzi d'impugnazione, illustrati anche con memoria.
Resiste il signor Catapano con controricorso e con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 2118 c.c.. La corte territoriale aveva fatto discendere l'applicabilità della norma citata dalla sola esclusione della risoluzione del contratto per giusta causa, a norma dell'art. 2119 c.c., indipendentemente dalla verifica che il lavoratore sia stato esonerato dal rendere la prestazione nel relativo periodo. Nella fattispecie, il dirigente, chiedendo la riassunzione all'impresa cessionaria del portafoglio con lettera 1 luglio 2003, aveva manifestato la sua volontà di sottrarsi alla prestazione durante il periodo di preavviso. Si pone il quesito se il recesso dal contratto a tempo indeterminato esoneri il lavoratore dal rendere la posizione lavorativa per il periodo di preavviso richiesto dalla relativa contrattazione collettiva, e se gli sia dovuta l'indennità sostitutiva anche quando questi abbia rifiutato di rendere la prestazione lavorativa o abbia tenuto un comportamento tale da far venir meno il relativo diritto alla sua percezione.
Con il secondo motivo si denuncia l'omessa motivazione sul punto controverso decisivo, che il comportamento del Catapano, tendente ad ottenere la riassunzione da parte dell'impresa cessionaria del portafoglio, sarebbe in conflitto con l'obbligo di rendere la prestazione per l'impresa in liquidazione nel periodo di preavviso. I due motivi sono infondati. A norma del D.L. 26 settembre 1978, n. 576, art. 5, comma 1, convertito in legge dalla L. 24 novembre 1978, n. 738, i rapporti di lavoro del personale dipendente dall'impresa posta in liquidazione coatta sono risolti di diritto alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione. Questa norma, che detta una disciplina speciale rispetto a quella contenuta nell'art. 2119 c.c., ha trovato applicazione nella fattispecie con la lettera inviata dal commissario liquidatore, che, secondo accertamenti in fatto compiuti dalla corte territoriale e non censurati in questa sede, il 6 giugno 1993 comunicò all'odierno resistente, dirigente della società posta in liquidazione coatta amministrativa, l'intervenuta cessazione ope legis del rapporto di lavoro dal 31 maggio 1993. La prestazione di lavoro durante il periodo di preavviso, che deve precedere la cessazione del rapporto, non può essere pretesa con riguardo al tempo successivo alla data di cessazione del rapporto medesimo, e tale rilievo rende superflua ogni ulteriore indagine in fatto, e non decisivo, nel senso dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il punto della disponibilità del dirigente licenziato di svolgere la prestazione lavorativa in un periodo che non può essere qualificato di preavviso.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione della L. Fall., art. 111. La corte territoriale ha ritenuto che il credito per indennità di preavviso del dirigente dovesse essere collocato in prededuzione perché determinato dalla cessazione del rapporto di lavoro conseguente alla liquidazione coatta amministrativa dell'impresa, laddove la l. Fall., art. 111, n. 1, ammette la collocazione in prededuzione solo per debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se questo è stato autorizzato.
Il mezzo è fondato. Il credito per indennità di preavviso del dirigente dell'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa non nasce ne' dall'amministrazione del fallimento ne' dalla continuazione dell'esercizio dell'impresa che sia stato eventualmente autorizzato, bensì dalla fattispecie legale di risoluzione del contratto prevista dal D.L. 26 settembre 1978, n. 576, art. 5, convertito in legge dalla L. 24 novembre 1978, n. 738. In essa la giurisprudenza di questa corte ha da tempo ravvisato un'ipotesi assimilabile a quella del licenziamento per giustificato motivo obiettivo, in cui per l'art. 2118 cpv. c.c., l'indennità è dovuta in mancanza di preavviso. Solo qualora sia stata autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, e il rapporto di lavoro con il dirigente sia stato a tal fine mantenuto, i suoi crediti, maturati nel corso del rapporto di lavoro successivamente alla data del decreto di liquidazione coatta amministrativa sono qualificabili per l'impresa in liquidazione come debiti contratti per la continuazione dell'attività, e perciò prededucibili a norma della L. Fall., art. 111.
Le osservazioni con le quali il controricorrente resiste a questo mezzo d'impugnazione non hanno pregio, sia perché si basano interamente su fatti (intervenuta autorizzazione all'esercizio dell'impresa assicurativa nella fattispecie, e continuazione dell'attività lavorativa fino alla data di cessione del portafoglio il 29/30 luglio 1993) non accertati nel giudizio di merito e non risultanti dalla sentenza impugnata, e sia, in modo assorbente, perché incompatibili con la ricostruzione della vicenda contrattuale che ha interessato il dirigente Catapano, quale da lui sostenuta in giudizio e quale accertata dal giudice di merito, che ha riconosciuto il suo credito sul fondamento del cit. D.L. n. 576 del 1978, art. 5. L'accoglimento di questo motivo comporta la cassazione dell'impugnata sentenza, nel capo concernente la collocazione in prededuzione del credito in contestazione.
Con il quarto motivo si denuncia la violazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 54, comma 3, art. 55, comma 1, art. 59 e art. 111, n. 1, in relazione all'art. 429 c.p.c., per avere la Corte Territoriale affermato che la rivalutazione del credito di lavoro in contestazione e la decorrenza dei relativi interessi dovessero essere riconosciute sino al momento del pagamento, e non già sino - rispettivamente - al deposito dello stato passivo ed alla liquidazione dell'attivo. Il motivo è fondato nei limiti appresso indicati. Delle questioni qui sollevate questa corte ha già avuto occasione di occuparsi (cfr. Cass. 1 giugno 2005, n. 11692), enunciando un principio di diritto dal quale non v'è ragione di discostarsi. Premesso che, per effetto del richiamo contenuto nella L. Fall., art. 201, le disposizioni di cui alla L. Fall., art. 54, comma 3 e art. 55, comma 1, si applicano anche nella liquidazione coatta amministrativa, il principio di diritto applicabile alla fattispecie è pertanto il seguente:
alla luce della sentenza n. 204 del 1989 della Corte costituzionale, sui crediti di lavoro dovuti al dipendente di imprenditore dichiarato fallito è dovuta la rivalutazione monetaria anche in riferimento al periodo successivo al decreto di liquidazione coatta amministrativa, ma soltanto fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo, mentre gli interessi legali sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 54, comma 3, e art. 55, comma 1, sono dovuti senza il limite predetto, dalla maturazione del titolo al saldo.
Anche per questa parte, dunque l'impugnata sentenza deve essere cassata. La causa, inoltre può essere decisa anche nel merito, non richiedendosi a tal fine ulteriori accertamenti, con l'ammissione del credito in contestazione in via privilegiata, con rivalutazione fino alla data di deposito dello stato passivo, e con gli interessi fino al saldo.
In ordine alle spese dell'intero giudizio, considerato che la liquidazione della compagnia risulta prevalentemente soccombente, si ravvisano giusti motivi per compensarle in ragione di un quarto, e di porle a carico della liquidazione della compagnia per i tre quarti. Dette spese sono liquidate, per l'intero, come in dispositivo. P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso; accoglie il terzo motivo, e, nei limiti di cui in motivazione, il quarto motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, ammette il credito in privilegio con la rivalutazione fino alla data del deposito dello stato passivo, e con gli interessi fino al saldo.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese dell'intero giudizio nella misura di tre quarti, e compensa le spese per il residuo quarto. Liquida le spese, nell'intero:
per il giudizio di primo grado, in Euro 8.023,00 complessivi, di cui e Euro 6.000,00 per onorari, Euro 2.013,00 per diritti e Euro 10,00 per esborsi;
per il giudizio d'appello, in complessivi Euro 5.100,00, di cui Euro 4.200,00 per onorari, Euro 800,00 per diritti e Euro 100,00 per esborsi;
per il giudizio di legittimità in Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari;
oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, per tutti i gradi del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 28 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010