Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2431 - pubb. 02/11/2010

Accertamento a fini di conciliazione e contestazioni in merito all'an della pretesa

Tribunale Mantova, 26 Marzo 2010. Est. Pagliuca.


Consulenza tecnica ai fini della conciliazione della lite - Esistenza di contestazioni sull'an della pretesa - Ammissibilità.



Poiché l'istituto della consulenza tecnica preventiva di recente introdotto dal legislatore all'articolo 696 bis, codice di procedura civile, è chiaramente finalizzato alla composizione della lite prima dell'inizio del giudizio di merito, sarebbe estremamente riduttiva un'interpretazione della portata di detto istituto che ne limitasse l'ammissibilità ai soli casi in cui tra le parti non vi siano contestazioni in merito all'an della pretesa e si controverta esclusivamente in merito al quantum dell'importo dovuto a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale. È infatti lo stesso articolo 696 bis, citato, a prevedere testualmente che la verifica demandata al consulente possa essere estesa, oltre che alla determinazione dei crediti, anche all'accertamento della loro esistenza e ciò, ovviamente, nei casi in cui detto accertamento presupponga indagini non limitate a mere valutazioni giuridiche, ma richieda anche valutazioni di natura tecnica per le quali il giudice necessita dell'ausilio di un esperto. (Fattispecie in tema di responsabilità medica). (fb) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 696bis c.p.c.


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